Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Comma 2
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte a garantire l'approvazione dei bilanci pregressi del servizio sanitario della regione Calabria;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per garantire alle strutture sanitarie convenzionate delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie nel periodo dell'emergenza sanitaria;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per il ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario;
Tenuto conto della necessità di garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni fondamentali delle regioni nelle quali la sostenibilità dei bilanci ha risentito delle conseguenze degli effetti della pandemia;
Considerata la necessità di adottare misure urgenti per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, coerentemente con il relativo cronoprogramma, relativamente all'housing universitario e alla certificazione della parità di genere;
Considerato, infine, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure nel settore energetico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte a garantire l'approvazione dei bilanci pregressi del servizio sanitario della regione Calabria;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per garantire alle strutture sanitarie convenzionate delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dei costi fissi sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie nel periodo dell'emergenza sanitaria;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per il ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario;
Tenuto conto della necessità di garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni fondamentali delle regioni nelle quali la sostenibilità dei bilanci ha risentito delle conseguenze degli effetti della pandemia;
Considerata la necessità di adottare misure urgenti per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, coerentemente con il relativo cronoprogramma, relativamente all'housing universitario e alla certificazione della parità di genere;
Considerato, infine, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure nel settore energetico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Comma 3
Emana
il seguente decreto-legge:
il seguente decreto-legge:
Comma 4
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 LUGLIO 2023, N. 87))
((1))
Comma 5
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 luglio 2023, n. 87 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonchè per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 57 del 2023".