DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 54/2011 - DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 54

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 54

Numero 54 Anno 2011 GU 27.04.2011 Codice 011G0097

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-04-11;54

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Testo vigente

Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Campo d'applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di eta' inferiore a 14 anni. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I.


Comma 3

Capo II - Obblighi degli operatori economici

Art. 3

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Comma 1

Obblighi dei fabbricanti

Comma 2

All'atto dell'immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II.


I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 18 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformita' applicabile a norma dell'articolo 16.
Qualora la conformita' di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell'articolo 13, una dichiarazione CE di conformita', e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 14.


I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformita' per un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo e' stato immesso sul mercato.


I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del giocattolo, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate con riferimento alle quali si dichiara la conformita' di un giocattolo.


Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio.


I fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.


I fabbricanti indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato.


I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana.


I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata.


I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata delle autorita' competenti forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tale autorita', ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.


Art. 4

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Comma 1

Rappresentanti autorizzati

Comma 2

Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.


Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.


Art. 5

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Comma 1

Obblighi degli importatori

Comma 2

Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo giocattoli conformi.


Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita'. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformita' prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.


L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a quando esso non e' stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorita' di vigilanza del mercato.


Gli importatori indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.


Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana.
Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformita' dei processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela ambientale.


Gli importatori garantiscono che mentre un giocattolo e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II.


Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, nonche' dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio.


Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata.


Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di conformita' a disposizione dell'autorita' di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorita'.


Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata delle autorita' competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tali autorita', ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.


Art. 6

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Comma 1

Obblighi dei distributori

Comma 2

Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.


Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 5, commi 3 e 4.


Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonche' il Ministero dello sviluppo economico.


I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II.


I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata.


I distributori, a seguito di una richiesta motivata delle autorita' competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto e collaborano con tali autorita', ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.


Art. 7

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Comma 1

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori

Comma 2

Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto, ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 3, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo gia' immesso sul mercato, in modo tale che la conformita' alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne condizionata.


Art. 8

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Comma 1

Identificazione degli operatori economici

Comma 2

Gli operatori economici forniscono, su richiesta, all'autorita' di vigilanza le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito.


Gli operatori economici conservano le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici.


Comma 3

Capo III - Conformita' dei giocattoli

Art. 9

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Comma 1

Requisiti essenziali di sicurezza

Comma 2

I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dal comma 2 del presente articolo, nonche' ai requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II.


I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne e' fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell'abilita' degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di eta' inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di eta'.


Le avvertenze di cui all'articolo 10, nonche' le istruzioni per l'uso di cui i giocattoli sono corredati, richiamano l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.


I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi.


Art. 10

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Comma 1

Avvertenze

Comma 2

Laddove cio' risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze indicano, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, conformemente all'allegato V, parte A. Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui ai punti da 2 a 10 della parte B dell'allegato V vanno utilizzate nella versione ivi figurante.


I giocattoli non devono recare una o piu' delle avvertenze specifiche di cui alla parte B dell'allegato V, qualora esse contraddicano l'uso al quale e' destinato il giocattolo, quale determinato in base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.


Il fabbricante appone le avvertenze in modo chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonche', se del caso, sulle istruzioni per l'uso di cui e' corredato. Per i giocattoli di piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono apposte sul giocattolo stesso.


Le avvertenze, che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'eta' minima e l'eta' massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica.


Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola: «Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza» o: «Avvertenze» a seconda dei casi.


Art. 11

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Comma 1

Presunzione di conformita'

Comma 2

I giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II contemplate da tali norme o da parte di esse.


Art. 12

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Comma 1

Obiezione formale ad una norma armonizzata

Comma 2

Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritenga che, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di parti interessate, una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 9 e dei requisiti specifici di sicurezza di cui all'allegato II, sottopone la questione al comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE presentando le proprie motivazioni.


Art. 13

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Comma 1

Dichiarazione CE di conformita'

Comma 2

Con la dichiarazione CE di conformita' il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' del giocattolo all'articolo 9 e all'allegato II.


La dichiarazione CE di conformita' contiene almeno gli elementi specificati nell'allegato III del presente decreto e dei pertinenti moduli della decisione 768/2008/CE ed e' continuamente aggiornata.


La dichiarazione CE di conformita' viene redatta in italiano o in inglese conformemente all'allegato III.


Art. 14

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Comma 1

Marcatura CE

Comma 2

I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE si presumono conformi al presente decreto.


La marcatura CE e' soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.


I giocattoli che non recano la marcatura CE o che non sono altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purche' un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non e' conforme al presente decreto e che non saranno messi a disposizione sul mercato comunitario prima di essere resi conformi.


La marcatura CE e' apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE puo' essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora cio' risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio.


La marcatura CE puo' essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.


Comma 3

Capo IV - Valutazione della conformita'

Art. 15

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Comma 1

Valutazione della sicurezza

Comma 2

Prima di immettere un giocattolo sul mercato i fabbricanti effettuano un'analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilita', di igiene e di radioattivita' che lo stesso puo' presentare, e effettuano una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.


Art. 16

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Comma 1

Procedure di valutazione della conformita'

Comma 2

Prima di immettere un giocattolo sul mercato, allo scopo di dimostrare che il giocattolo e' conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9 e dall'allegato II, i fabbricanti applicano le procedure di valutazione della conformita' di cui ai commi 2 e 3.


Il fabbricante, qualora abbia applicato le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo, segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.


Art. 17

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Comma 1

Esame CE del tipo

Comma 2

La richiesta di esame CE del tipo, l'esecuzione dell'esame e il rilascio dell'attestato d'esame CE del tipo sono effettuati conformemente alle procedure di cui al modulo B dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE. L'esame CE del tipo e' effettuato secondo le modalita' specificate al paragrafo 2, secondo trattino, di tale modulo B. In aggiunta a tali disposizioni sono applicati i requisiti di cui ai commi da 2 a 6.


La richiesta di esame CE del tipo include una descrizione del giocattolo e l'indicazione del luogo di fabbricazione, incluso l'indirizzo.


Quando un organismo di valutazione della conformita' notificato conformemente al capo V del presente decreto effettua l'esame CE del tipo valuta, unitamente al fabbricante, l'analisi dei pericoli che il giocattolo puo' presentare effettuata dal fabbricante stesso conformemente all'articolo 15.


Il certificato d'esame CE del tipo include un riferimento alla direttiva 2009/48/CE, un'immagine a colori e una descrizione chiara del giocattolo comprensiva delle dimensioni, nonche' l'elenco delle prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova.


Il certificato d'esame CE del tipo e' rivisto in qualsiasi momento se ne presenti la necessita', in particolare qualora si verifichino modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque anni. Il certificato di esame CE del tipo e' revocato se il giocattolo non e' conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 9 e dall'allegato II.


La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da quest'ultimo.


Art. 18

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Comma 1

Documentazione del prodotto

Comma 2

La documentazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 2, contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformita' del giocattolo ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II. Essa contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato IV.


Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 6, la documentazione tecnica e' redatta in una delle lingue ufficiali della Comunita'.


In seguito a una richiesta motivata da parte dell'autorita' di vigilanza del mercato, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dall'autorita' di vigilanza del mercato, questa puo' fissare un termine pari a trenta giorni, a meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza piu' breve.


Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorita' di vigilanza del mercato puo' richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformita' alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali di sicurezza.


Comma 3

Capo V - Notifica degli organismi di valutazione della conformita'

Art. 19

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Comma 1

Autorita' di notifica e Organismo nazionale di accreditamento

Comma 2

Il Ministero dello sviluppo economico e' l'autorita' competente per l'autorizzazione e la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli Organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformita' (CE) di cui al presente decreto.


La valutazione e la vigilanza sugli Organismi di valutazione della conformita' CE e' svolta dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008. L'accreditamento da parte dell'Organismo nazionale italiano costituisce presupposto dell'autorizzazione di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico e' responsabile per i compiti svolti dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento nei termini e secondo il citato regolamento (CE) n. 765/2008 e le disposizioni nazionali di attuazione.


Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2 da parte dell'Organismo nazionale italiano di accreditamento sono regolate per mezzo di apposita convenzione, protocollo di intesa o altro analogo strumento bilaterale stipulato con il Ministero dello sviluppo economico.


Art. 20

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Comma 1

Autorizzazione degli Organismi notificati

Comma 2

La valutazione di conformita' alla direttiva 2009/48/CE e al presente decreto e' effettuata dagli Organismi a tale fine autorizzati e notificati dall'Ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico. L'autorizzazione e' rilasciata previa presentazione di apposita domanda corredata della documentazione di cui al comma 2.


La domanda di cui al comma 1 e' accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e del giocattolo o dei giocattoli per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' da un certificato di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21.


Alle spese concernenti le procedure finalizzate all'autorizzazione anche provvisoria degli organismi, alla notifica e ai successivi rinnovi della notifica degli organismi di cui al comma 1 ed ai successivi controlli sugli stessi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalita' di versamento, tenuto conto del costo effettivo del servizio e senza determinare duplicazioni rispetto alle tariffe da corrispondersi ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 19, comma 2. Le predette tariffe sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalita', almeno ogni due anni.


Art. 21

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Comma 1

Prescrizioni relative agli organismi notificati

Comma 2

Ai fini della notifica a norma del presente decreto l'organismo di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo.


L'organismo di valutazione della conformita' e' stabilito a norma del presente decreto legislativo e ha la personalita' giuridica.


L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal giocattolo che valuta.
Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di giocattoli che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.


L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utente o il responsabile della manutenzione dei giocattoli sottoposti alla sua valutazione, ne' il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Cio' non preclude l'uso dei giocattoli valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso di tali giocattoli per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono direttamente nella progettazione o nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali giocattoli, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformita' garantiscono che le attivita' delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle loro attivita' di valutazione della conformita'.


Gli organismi di valutazione della conformita' e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'.


E' assicurata l'imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.


Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile. Le caratteristiche minime di tale contratto possono essere disciplinate da un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tale eventuale decreto si applicano le disposizioni al riguardo previste dalla direttiva del Ministro delle attivita' produttive in data 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003.


Il personale di un organismo di valutazione della conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 17 del presente decreto, tranne nei confronti delle autorita' competenti. Sono tutelati i diritti di proprieta'.


Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 38 della direttiva 2009/48/CE, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.


Art. 22

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Comma 1

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

Comma 2

Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 21 e ne informa di conseguenza l'autorita' di notifica e l'Organismo nazionale italiano di accreditamento.


Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita' delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.


Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.


Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorita' di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 17.


Art. 23

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Comma 1

Procedura di notifica

Comma 2

Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di valutazione della conformita', anche ai fini dell'assegnazione di un numero di identificazione, alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea denominato: «NANDO» (New Approach Notified and Designated Organisations).


La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita', il giocattolo o i giocattoli interessati, nonche' la relativa attestazione di competenza.


Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito l'elenco delle notifiche effettuate, provvedendo ad aggiornarlo periodicamente.


L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.


Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione e agli altri Stati membri.


Art. 24

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Comma 1

Modifiche delle notifiche

Comma 2

Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21 o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.


Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato.


Art. 25

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Comma 1

Contestazione della competenza degli organismi notificati

Comma 2

Anche nell'ambito delle indagini che la Commissione svolge su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e' sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione.


Il Ministero dello sviluppo economico prende le misure correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della notifica, qualora la Commissione accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notificazione.


Art. 26

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Comma 1

Obblighi operativi degli organismi notificati

Comma 2

Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' conformemente alla procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17.


Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel fare cio' rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' del giocattolo al presente decreto.


Qualora un organismo notificato riscontri che le prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II, o alle norme armonizzate corrispondenti non siano state rispettate da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia l'attestato d'esame CE del tipo di cui all'articolo 17.


Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato di esame CE del tipo riscontri che un giocattolo non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame CE del tipo.


Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame CE del tipo, a seconda dei casi.


Un organismo notificato non rilascia certificati di esame CE del tipo in relazione a giocattoli per i quali sia stato rifiutato o ritirato un certificato.


Art. 27

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Comma 1

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

Comma 2

Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili e coprono gli stessi giocattoli, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi, delle valutazioni della conformita'.


Art. 28

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Comma 1

Istruzioni all'organismo notificato

Comma 2

L'autorita' di vigilanza del mercato puo' richiedere a un organismo notificato di fornire informazioni in merito a qualsiasi attestato d'esame CE del tipo di cui esso abbia effettuato il rilascio o il ritiro, o in merito al rifiuto del rilascio di tale attestato, nonche' alle relazioni relative alle prove e alla documentazione tecnica.


Qualora l'autorita' di vigilanza del mercato riscontri che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, essa richiede, se del caso, all'organismo notificato di ritirare l'attestato d'esame CE del tipo relativo a tale giocattolo.


L'autorita' di vigilanza del mercato, all'occorrenza, e in particolare nei casi specificati all'articolo 17, comma 5, richiede all'organismo notificato di rivedere l'attestato d'esame CE del tipo.


Comma 3

Capo VI - Vigilanza e sanzioni

Art. 29

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Comma 1

Autorita' di vigilanza del mercato e controlli alle frontiere esterne

Comma 2

Le funzioni di autorita' di vigilanza per il controllo della conformita' dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico il quale si avvale, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.


Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.


Il Ministero della salute svolge le funzioni di autorita' di vigilanza anche attraverso l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 30, limitatamente agli aspetti di specifica competenza ed in particolare in merito ai rischi sulla salute connessi alle proprieta' chimiche dei giocattoli di cui all'allegato II, parte III, e ai rischi di infezione o malattia connessi a contaminazione microbiologica di cui all'allegato II, parte V. A tale fine si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute e dell'Istituto superiore di sanita'.


Il Ministero della salute da' immediata notizia al Ministero dello sviluppo economico dell'adozione di uno dei provvedimenti di cui al comma 2.


Le modalita' di coordinamento delle funzioni di vigilanza assegnate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero della salute e delle funzioni di controllo attribuite ad altre amministrazioni pubbliche sono definite in apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Restano ferme le competenze attribuite al Ministero dell'interno dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di tutela della sicurezza pubblica, della salvaguardia della pubblica incolumita' e della prevenzione incendi.


Art. 30

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Comma 1

Controlli

Comma 2

L'autorita' di vigilanza del mercato effettua la sorveglianza sulla sicurezza dei giocattoli conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed in particolare, controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche dei giocattoli attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attivita' tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni.


L'autorita' di vigilanza del mercato, quando accerta che un giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone, ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo dal mercato.


L'autorita' di vigilanza, quando accerta la contemporanea mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica di cui all'allegato IV, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.


L'autorita' di vigilanza, quando la documentazione tecnica di cui all'allegato IV non e' disponibile o e' incompleta, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.


L'autorita' di vigilanza, quando accerta la mancanza della marcatura CE oppure la mancanza o l'incompletezza delle avvertenze di cui all'articolo 10, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione.
Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.


L'autorita' di vigilanza, quando accerta l'irregolare apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della dichiarazione CE di conformita', ordina al fabbricante o all'importatore di conformare il giocattolo entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.


Le misure di cui ai commi da 2 a 6 sono adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile ricorrere.


I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2 a 6 sono a carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove cio' non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.


Art. 31

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all'allegato IV e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 4 si applica anche al fabbricante o all'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di cui all'articolo 10.


Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all'articolo 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 8 si applica anche al rappresentante autorizzato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 3.


Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.


Art. 32

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Comma 1

Aggiornamento

Art. 33

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, e dell'allegato II, parte II, punto 3, a decorrere dal 20 luglio 2011. L'articolo 2, comma 1, e l'allegato II, parte II, punto 3, sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 03/05/2011, n. 101 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 34

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Comma 1

Norme transitorie e finali

Comma 2

Per un periodo transitorio di sei mesi gli organismi di valutazione della conformita' che presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 e che non sono in grado di fornire un certificato di accreditamento vengono autorizzati in via provvisoria, previo diretto accertamento da parte del Ministero dello sviluppo economico del possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, con l'obbligo di ottenere l'accreditamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Gli organismi di valutazione della conformita' che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano gia' titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, devono dimostrare, ai fini dell'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, ad esclusione dei requisiti gia' accertati ai fini del rilascio della precedente autorizzazione.


Art. 35

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Comma 1

Disposizione finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Allegato I

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Comma 1

(di cui all'articolo 1, comma 1)

Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli
1. Decorazioni e addobbi per festivita' e celebrazioni.
2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purche' il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di eta' 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:
a) modelli in scala fedeli e dettagliati,
b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala,
c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,
d) repliche storiche di giocattoli, e
e) riproduzioni di armi da fuoco reali;
3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.
4. Biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondita'.
5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.
6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.
7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
8. Puzzle di oltre 500 pezzi.
9. Fucili e pistole a gas compresso - eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua - e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm.
10. Fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.
11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.
12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.
14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in se' un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.
15. Software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.
16. Succhietti per neonati e bambini piccoli.
17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.
18. Trasformatori per giocattoli.
19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.



Allegato II

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Comma 1

(di cui all'articolo 9, comma 1)

REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA

I. Proprieta' fisico-meccaniche
1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del caso, la stabilita' necessarie per sopportare - senza rompersi o
deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche - le
sollecitazioni cui sono sottoposti durante l'uso.
2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere
progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i
rischi per l'incolumita' fisica dovuti al contatto con essi.
3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all'uso del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento delle sue
parti.
4. a) I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento;
b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d'aria a causa di un'ostruzione
delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso;
c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d'aria a seguito dell'ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti
all'ingresso delle vie respiratorie inferiori;
d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di eta' inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l'ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro
eventuali parti staccabili;
e) L'imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare un rischio di strangolamento o di asfissia conseguente all'ostruzione delle vie aeree all'esterno della
bocca e del naso;
f) I giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi devono avere un loro imballaggio. L'imballaggio - come fornito - deve essere
di dimensioni tali da impedirne l'ingestione e/o inalazione;
g) L'imballaggio dei giocattoli di cui alle lettere e) ed f) avente forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile dell'imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremita' arrotondate, devono essere di dimensioni tali da non provocare l'ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle vie respiratorie
inferiori;
h) Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perche' si possa accedere direttamente al giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente
attaccate a un prodotto alimentare in altro modo soddisfano i
requisiti di cui alle lettere c) e d).
5. I giocattoli nautici devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile, tenuto conto dell'uso raccomandato del giocattolo, ogni rischio che vengano meno la galleggiabilita' del
giocattolo e il sostegno dato al bambino.
6. I giocattoli nei quali e' possibile entrare e che costituiscono uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di
un'uscita che l'utilizzatore cui il giocattolo e' destinato possa
aprire facilmente dall'interno.
7. I giocattoli che permettono all'utilizzatore di muoversi debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica da essi generata.
Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore senza il rischio che quest'ultimo venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l'incolumita' propria o dei terzi. La velocita' massima di progetto dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata
in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.
8. La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che questi possono generare all'atto del lancio da un giocattolo avente questa finalita' devono essere tali da non comportare - tenuto conto della natura del giocattolo - alcun rischio per l'incolumita'
dell'utilizzatore o dei terzi.
9. I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che:
a) la temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non
provochi lesioni in caso di contatto; e
b) i liquidi e i gas contenuti nel giocattolo non raggiungano temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo -
salvo che cio' sia indispensabile al buon funzionamento del
giocattolo - possa provocare ustioni, scottature o altre lesioni.
10. I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non
possa danneggiare l'udito dei bambini.
11. I giochi di attivita' devono essere costruiti in modo da ridurre, per quanto possibile, il rischio di schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonche' di cadute, di urti e di annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo accessibile a uno o piu' bambini che vi giochino sopra, deve essere progettata in modo da sopportarne il peso.

II. Infiammabilita'
1. I giocattoli non debbono costituire un pericoloso elemento infiammabile nell'ambiente del bambino. Devono pertanto essere
costituiti da materiali conformi a una o piu' delle seguenti
condizioni:
a) non bruciano se direttamente esposti all'azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio;
b) non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena e' rimossa la causa di incendio);
c) qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, con una bassa
velocita' di propagazione della fiamma;
d) indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di
combustione.
Tali materiali combustibili non debbono comportare rischi di
accensione per altri materiali usati nel giocattolo.
2. I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele rispondenti ai criteri di classificazione di cui alla Sezione 1 dell'Appendice B, in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellamento di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attivita' analoghe, non debbono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della perdita di componenti volatili non infiammabili.
3. I giocattoli diversi dalle capsule a percussione per giocattoli non debbono essere esplosivi ne' contenere elementi o sostanze che
possano esplodere qualora l'utilizzo avvenga conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2.
4. I giocattoli, in particolare i giochi e i giocattoli chimici, non devono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che:
a) in caso di miscelazione tra loro possano esplodere per reazione
chimica o per riscaldamento;
b) possano esplodere se miscelate con sostanze ossidanti; oppure
c) contengano componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.

III. Proprieta' Chimiche
1. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo dovuti all'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti, ove i
giocattoli vengono utilizzati conformemente a quanto prevede
l'articolo 9, comma 2.
I giocattoli devono essere conformi alla pertinente legislazione comunitaria concernente determinate categorie di prodotti o attenersi
alle restrizioni applicabili ad alcune sostanze e miscele.
2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi(2) e del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, ove
applicabile, relativo alla classificazione, imballaggio ed
etichettatura di certe sostanze e miscele.(3)

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1 GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
2 GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
3 GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

3. Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 2 del punto 1, prima frase, e' vietato l'impiego nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la
riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
4. In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 3 dell'Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o in parti degli
stessi distinte a livello microstrutturale, purche' sia rispettata
una o piu' delle seguenti condizioni:
a) tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali
sostanze;
b) tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai
bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo e'
utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o
c) e' stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A.
Tale decisione puo' essere adottata se si rispettano le seguenti
condizioni:
i) l'uso della sostanza o miscela e' stato valutato dal comitato
scientifico competente ed e' risultato sicuro, in particolare
riguardo all'esposizione;
ii) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, come attestato dall'analisi delle alternative; e
iii) la sostanza o miscela non e' vietata per impieghi in articoli di
consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al piu' tardi ogni
cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma
dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.
5. In deroga al punto 3 le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui alla sezione 4 dell'Appendice B possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purche' sia rispettata una delle
seguenti condizioni:
a) tali sostanze e miscele siano contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2 dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali
sostanze;
b) tali sostanze e miscele non siano in alcun modo accessibili ai
bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo e'
utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o
c) sia stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice A.
Tale decisione puo' essere adottata se si rispettano le seguenti
condizioni:
i) l'uso della sostanza o miscela e' stato valutato dal comitato
scientifico competente ed e' risultato sicuro, in particolare
riguardo all'esposizione, e
ii) la sostanza o miscela non e' vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e comunque ogni
cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma
dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.
6. I punti 3, 4 e 5 non si applicano al nichel nell'acciaio
inossidabile.
7. I punti 3, 4 e 5 non si applicano ai materiali che rispettano i valori limite specifici di cui all'Appendice C oppure - fin quando non saranno determinate le relative norme e comunque al piu' tardi il 20 luglio 2017 - ai materiali oggetto delle e conformi alle disposizioni relative ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, nonche' alle
relative misure specifiche per materiali particolari.
8. Fatta salva l'applicazione dei punti 3 e 4, e' vietato l'uso di nitrosammine e di sostanze nitrosabili nei giocattoli destinati ai bambini di eta' inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, qualora la migrazione di tali sostanze sia pari o superiore a 0,05 mg/kg. per le nitrosammine e a 1 mg./kg per le sostanze nitrosabili.
9. La Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o materiali pericolosi nei giocattoli. Tali valutazioni tengono conto delle relazioni degli organismi di sorveglianza del mercato e delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dalle parti interessate.
10. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, devono rispettare le prescrizioni in materia di composizione e di etichettatura fissate dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (4).
------------
4 GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

11. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze
allergizzanti:







N.




Denominazione della fragranza allergizzante




Numero CAS






(1)




Olio di radice di enula (Inula helenium)




97676-35-2






(2)




allil isotiocianato




57-06-7






(3)




cianuro di benzile




140-29-4






(4)




Citronellolo




106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4






(5)




olio di chenopodio




8006-99-3






(6)




ciclaminalcol




4756-19-8






(7)




maleato di dietile




141-05-9






(8)




diidrocumarina




119-84-6






(9)




2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide




6248-20-0






(10)




3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo)




40607-48-5






(11)




4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina




17874-34-9






(12)




citraconato di dimetile




617-54-9






(13)




7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one




26651-96-7






(14)




6.10-dimetil-3.50.9-undecatrien-2-one




141-10-6






(15)




difenilammina




122-39-4






(16)




acrilato di etile




140-88-5






(17)




foglia di fico, fresca e in preparati;




68916-52-9






(18)




trans-2-eptenale




18829-55-5






(19)




trans-2-esenale-dietilacetale




67746-30-9






(20)




trans-2-esenale-dimetilacetale




18318-83-7






(21)




alcol idroabietilico




13393-93-6






(22)




4-etossifenolo




622-62-8






(23)




6-isopropil-2-decaidronaftalenolo




34131-99-2






(24)




7-metossicumarina




531-59-9






(25)




4-metossifenolo




150-76-5






(26)




4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one




943-88-4






(27)




1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one




104-27-8






(28)




metil-trans-2-butenoato




623-43-8






(29)




6-metilcumarina




92-48-8






(30)




7-metilcumarina




2445-83-2






(32)




olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke)




8023-88-9






(33)




7-etossi-4-metilcumarina




87-05-8






(34)




esaidrocumarina




700-82-3






(35)




balsamo del Peru' grezzo (Essudato di Myroxylon pereirae Royle Klotzsch)




8007-00-9






(36)




2-pentilidencicloesanone




25677-40-1






(37)




3,6, 1 0-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one




1117-41-5






(38)




essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth)




8024-12-2






(39)




Muschio di ambretta (4-tert-butil-3-metossi-2,6- dinitrotoluene)




83-66-9






(40)




4-fenil-3-buten-2-one




122-57-6






(41)




amil cinnamal




122-40-7






(42)




alcol amilcinnamico




101-85-9






(43)




alcole benzilico




100-51-6






(44)




salicilato di benzile




118-58-1






(45)




alcol cinnamico




104-54-1






(46)




cinnamal




104-55-2






(47)




citrale




5392-40-5






(48)




cumarina




91-64-5






(49)




eugenolo




97-53-0






(50)




geraniolo




106-24-1






(51)




idrossicitronellale




107-75-5






(52)




idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide




31906-04-4






(53)




isoeugenolo




97-54-1






(54)




estratti di Evernia prunastri




90028-68-5






(55)




estratti di Evernia furfuracea.




90028-67-4






(56)




Atranolo (2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide)




526-37-4






(57)




Cloratranolo (3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide)




57074-21-2






(58)




Metileptin carbonato




111-12-6





(10) (11)






La presenza di tracce di queste fragranze e' tuttavia consentita
purche' tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona
fabbricazione e non superi i 100 mg/kg.
Sul giocattolo, sull'etichetta, sull'imballaggio e nelle istruzioni allegate al giocattolo devono essere elencate le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte in quanto
tali nel giocattolo in concentrazioni superiori a 100 mg/kg nel del giocattolo o delle sue componenti:








N.




Denominazione della fragranza allergizzante




Numero CAS






(1)




alcol anisilico




105-13-5






(2)




benzoato di benzile




120-51-4






(3)




cinnamato di benzile




103-41-3






(4)




citronellolo




106-22-9






(5)




farnesolo




4602-84-0






(6)




esilcinnamaldeide




101-86-0






(7)




liliale




80-54-6






(8)




d-limonene




5989-27-5






(9)




linaiolo




78-70-6






(10)




VOCE SOPPRESSA DAL DECRETO 30 GIUGNO 2022 (IN G.U. 03/08/2022, N. 180)









(11)




3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen- 1 -il)-3-buten-2-one.




127-51-5






(12)




acetilcedrene




32388-55-9






(13)




salicilato di amile




2050-08-0






(14)




trans-anetolo




4180-23-8






(15)




benzaldeide




100-52-7






(16)




canfora




76-22-2; 464-49-3






(17)




carvone




99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8






(18)




ossido di beta-cariofillene




87-44-5






(19)




rose ketone-4 (damascenone)




23696-85-7






(20)




alfa-damascone (TMCHB)




43052-87-5; 23726-94-5






(21)




cis-beta-damascone




23726-92-3






(22)




delta-damascone




57378-68-4






(23)




acetato di dimetilbenzile carbinile (DMBCA)




151-05-3






(24)




hexadecanolactone




109-29-5






(25)




hexamethylindanopyran




1222-05-5






(26)




(dl)-limonene




138-86-3






(27)




acetato di linalile




115-95-7






(28)




mentolo




1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5






(29)




salicilato di metile




119-36-8






(30)




3-metil-5-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il) pent-4-en-2-olo




67801-20-1






(31)




alfa-pinene




80-56-8






(32)




beta-pinene




127-91-3






(33)




propilidenftalide




17369-59-4






(34)




salicilaldeide




90-02-8






(35)




alfa-santalolo




115-71-9






(36)




beta-santalolo




77-42-9






(37)




sclareolo




515-03-7






(38)




alfa-terpineolo




10482-56-1; 98-55-5






(39)




terpineolo (miscela di isomeri)




8000-41-7






(40)




terpinolene




586-62-9






(41)




tetrametil acetiloctaidronaftaleni




54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9






(42)




trimetil benzenpropanolo (majantol)




103694-68-4






(43)




vanillina




121-33-5






(44)




Cananga odorata e olio di ylang-ylang




83863-30-3; 8006-81-3






(45)




olio di corteccia di Cedrus atlantica




92201-55-3; 8000-27-9






(46)




olio di foglie di Cinnamomum cassia




8007-80-5






(47)




olio di corteccia di Cinnamomum zeylanicum




84649-98-9






(48)




olio di fiori di Citrus aurantium amara




8016-38-4






(49)




olio di buccia di Citrus aurantium amara




72968-50-4






(50)




olio estratto dalla buccia di Citrus bergamia




89957-91-5






(51)




olio estratto dalla buccia di Citrus limonum




84929-31-7






(52)




olio estratto dalla buccia di Citrus sinensis (sin.: Aurantium dulcis)




97766-30-8; 8028-48-6






(53)




oli di Cymbopogon citratus/Cymbopogon schoenanthus




89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3






(54)




olio di foglie di Eucalyptus spp.




92502-70-0; 8000-48-4






(55)




olio di foglie/di fiori di Eugenia caryophyllus




8000-34-8






(56)




Jasminum grandiflorum/Jasminum officinale




84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6






(57)




Juniperus virginiana




8000-27-9; 85085-41-2






(58)




olio di frutti di Laurus nobilis




8007-48-5






(59)




olio di foglie di Laurus nobilis




8002-41-3






(60)




olio di semi di Laurus nobilis




84603-73-6






(61)




Lavandula hybrida




91722-69-9






(62)




Lavandula officinalis




84776-65-8






(63)




menta piperita




8006-90-4; 84082-70-2






(64)




Mentha spicata




84696-51-5






(65)




Narcissus spp.




vari, tra cui 90064-25-8






(66)




Pelargonium graveolens




90082-51-2; 8000-46-2






(67)




Pinus mugo




90082-72-7






(68)




Pinus pumila




97676-05-6






(69)




Pogostemon cablin




8014-09-3; 84238-39-1






(70)




olio di fiori di rosa (Rosa spp.)




vari, tra cui 8007-01-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7 e 92347-25-6






(71)




Santalum album




84787-70-2; 8006-87-9






(72)




trementina (essenza)




8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0





(10) (11)





12. L'uso delle fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di cui al primo comma del punto 11 e delle fragranze di cui ai punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma di tale punto e' consentito nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi
gustativi, a condizione che:
i) tali fragranze siano chiaramente etichettate sulla confezione e
l'imballaggio contenga l'avvertenza di cui al punto 10, parte B,
dell'allegato V;
ii) se applicabile, i prodotti che ne risultano realizzati dai bambini in conformita' con le istruzioni siano conformi ai requisiti della direttiva 76/768/CEE; e
iii) se applicabile, tali fragranze siano conformi alla normativa in materia di alimenti.
Tali giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi non devono essere usati da parte dei bambini di eta' inferiore ai 36 mesi
e devono rispettare il punto 1, parte B, dell'allegato V.
13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i
seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai
giocattoli o dai loro componenti:








Elemento




mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile




mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso




mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura






alluminio




2 250




560




28 130






antimonio




45




11,3




560






arsenico




3,8




0,9




47






bario




4500




1125




56000






boro




1200




300




15000






cadmio




1,3




0,3




17






cromo (III)




37,5




9,4




460






cromo (VI)




0,02




0,005




0,053






cobalto




10,5




2,6




130






rame




622,5




156




7700






piombo




2,0




0,5




23






manganese




1200




300




15000






mercurio




7,5




1,9




94






nickel




75




18,8




930






selenio




37,5




9,4




460






stronzio




4500




1125




56000






stagno




15000




3750




180000






stagno organico




0,9




0,2




12






zinco




3750




938




46000





(2) (9)


Detti valori limite non si applicano ai giocattoli o ai loro componenti per i quali - in ragione della loro accessibilita', funzione, volume o massa - e' escluso chiaramente qualsiasi pericolo dovuto alle azioni di succhiare, leccare, ingerire o al contatto
prolungato con la cute ove l'uso avvenga conformemente a quanto
prevede l'articolo 9, comma 2.

IV. Proprieta' Elettriche
1. La tensione di alimentazione nominale dei giocattoli non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o corrente
alternata equivalente (c.a.) e nessuna parte accessibile deve
superare i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente.
La tensione interna nominale non deve superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che il voltaggio e la combinazione di corrente prodotta non determini alcun rischio o shock
elettrico dannoso, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.
2. Le parti dei giocattoli che sono collegate a una sorgente elettrica in grado di provocare uno shock elettrico o che possono venire a contatto con una tale sorgente elettrica, nonche' i cavi o gli altri conduttori attraverso i quali l'elettricita' viene trasmessa a dette parti, debbono essere adeguatamente isolati e meccanicamente protetti per prevenire il rischio di shock elettrici.
3. I giocattoli elettrici debbono essere progettati e costruiti in modo da garantire che le temperature massime raggiunte da tutte le
superfici direttamente accessibili non siano tali da provocare
ustioni da contatto.
4. Nei casi di guasto prevedibili, i giocattoli devono garantire
protezione contro i pericoli elettrici derivanti da una fonte di
alimentazione elettrica.
5. I giocattoli elettrici devono garantire adeguata protezione contro
i pericoli di incendio.
6. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e le altre radiazioni generate dall'apparecchio siano limitate a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo, e devono funzionare a
un livello di sicurezza conforme allo stato dell'arte generalmente
riconosciuto, tenuto conto delle specifiche misure comunitarie.
7. I giocattoli dotati di un sistema di controllo elettronico devono essere progettati e fabbricati in modo che il giocattolo funzioni in modo sicuro anche nel caso di malfunzionamento o malfunzionamento del
sistema elettronico dovuti a un'avaria del sistema stesso o a un
fattore esterno.
8. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni agli occhi o
alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di luce (LED) o da
qualsiasi altro tipo di radiazione.
9. Il trasformatore elettrico di un giocattolo non deve essere una
parte integrante del giocattolo.

V. Igiene
1. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da
soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, cosi' da evitare
rischi di infezione, malattia e contaminazione.
2. I giocattoli destinati a bambini di eta' inferiore ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del fabbricante.

VI. Radioattivita'
I giocattoli devono essere conformi alle pertinenti disposizioni
adottate a norma del Capo III del trattato che istituisce la
Comunita' europea dell'energia atomica.







Appendice A

Elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti secondo i punti 4, 5 e 6 della parte III







Sostanza




Classificazione




Uso consentito






Nickel




CMR 2




Nei giocattoli e nelle componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile. Nelle componenti di giocattoli destinate a condurre una corrente elettrica.





(3)


Appendice B

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE

Considerati i tempi di applicazione del regolamento (CE) n.
1272/2008, vi sono modalita' equivalenti di riferimento a una data
classificazione da adottare a seconda del periodo.

1. Criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele ai fini del punto 2 della parte II.
A. Criteri applicabili a decorrere dal 20 luglio 2011 fino al 31
maggio 2015:
Sostanze
La sostanza corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:
a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A ad F;
b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilita' o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c) classe di pericolo 4.1;
d) classe di pericolo 5.1.
Miscele
La miscela e' pericolosa secondo la definizione di cui alla direttiva
67/548/CEE
.
B. Criteri applicabili a decorrere dal 1° giugno 2015.
La sostanza o la miscela corrisponde ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del
regolamento (CE) n. 1272/2008:
a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilita' o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c) classe di pericolo 4.1;
d) classe di pericolo 5.1.

2. Atti giuridici della Comunita' relativi all'uso di determinate
sostanze ai fini dei punti 4, lettera a), e 5, lettera a), della
parte III.
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 le pertinenti concentrazioni per
la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono
stabilite a norma della direttiva 1999/45/CE.
Dal 1° giugno 2015 le pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a
norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

3. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene,
mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 4
della parte III.
Sostanze
Il punto 4 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR
delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Miscele
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1 e 2 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della
direttiva 67/548/EEC.
Dal 1° giugno 2015, il punto 4 della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

4. Categorie di sostanze e miscele classificate come cancerogene,
mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini del punto 5
della parte III.
Sostanze
Il punto 5 della parte III riguarda sostanze classificate come CMR
della categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Miscele
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015, il punto 5 della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 3 secondo le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 67/548/EEC.
Dal 1° giugno 2015 il punto 5 della parte III riguarda miscele
classificate come CMR di categoria 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

5. Categorie di sostanze o miscele classificate come cancerogene,
mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai fini dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE.
Sostanze
L'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.
Miscele
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda miscele classificate come CMR
delle categorie 1, 2 e 3 secondo le pertinenti disposizioni della
Direttiva 1999/45/CE e della Direttiva 67/548/EEC.
A decorrere dal 1° giugno 2015, l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2009/48/CE riguarda le miscele classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.





----------------------




Appendice C

Valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei
giocattoli destinati ai bambini di eta'
inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli
destinati ad essere messi in bocca, adottati a
norma dell'art. 46, paragrafo 2








Sostanza




Numero CAS




Valore limite






TCEP




115-96-8




5 mg/kg (tenore limite)






TCPP




13674-84-5




5 mg/kg (tenore limite)






TDCP




13674-87-8




5 mg/kg (tenore limite)






(( Anilina




62-53-3




30 mg/kg dopo scissione riduttiva nei materiali tessili per giocattoli e nei materiali di cuoio per giocattoli 10 mg/kg come anilina libera nei colori a dita 30 mg/kg dopo scissione riduttiva nei colori a dita))






Bisfenolo A




80-05-07




0,04 mg/l (limite di migrazione) in conformita' ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005






Fenolo




108-95-2




5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005 10 mg/kg (tenore limite) come conservante conformemente ai metodi indicati nelle norme EN 71-10:2005 ed EN 71-11:2005






Formaldeide




50-00-0




1,5 mg/l (limite di migrazione) nei materiali polimerici per giocattoli 0,1 ml/m³ (limite di emissione) nel legno agglomerato con resine utilizzato nei giocattoli 30 mg/kg (tenore limite) nei materiali tessili per giocattoli 30 mg/kg (tenore limite) nei cuoi e nelle pelli per giocattoli 30 mg/kg (tenore limite) nei materiali cartacei per giocattoli 10 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli.






Formammide




75-12-7




20 µg/m³ (limite di emissione) dopo un massimo di 28 giorni dall'inizio della prova di emissione dei materiali per giocattoli in schiuma contenenti oltre 200 mg/kg (soglia limite per quanto concerne il contenuto) (4)






1,2-benzisotia- zol-3(2H)-one




2634-33-5




5 mg/kg (tenore ) limite) in materiali a base acquosa per giocattoli, conformemente ai metodi di cui alle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:2005 (4)






Massa di reazione di: 5-cloro-2- metil-4- isotiazolin-3-one (n. CE) 247-500-7) e 2-metil- 2H-isotiazol-3-one (n. CE 220-239-6) (3: 1)




55965-84-9




1 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli (4)






5-cloro-2-metil- isotiazolin-3 (2H)-one)




26172-55-4




0,75 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli (4)






2-metilisotiazolin -3(2H)-one




2682-20-4




0,25 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli. (4)





(3) (9) ((12))



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AGGIORNAMENTO (2)


Il Decreto 18 maggio 2012 (in G.U. 26/7/2012, n. 173) ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 20 luglio 2013.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il Decreto 3 febbraio 2015 (in G.U. 28/4/2015, n. 97) ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la modifica dell'Appendice A si applica a decorrere dal 1° luglio 2015.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che la modifica
dell'Appendice C si applica a decorrere dal 21 dicembre 2015.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il Decreto 15 giugno 2016 (in G.U. 06/10/2016, n. 234) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 24 maggio 2017.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti
modifiche si applicano a decorrere dal 24 novembre 2017.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il Decreto 28 aprile 2020 (in G.U. 30/11/2020, n. 297) ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la modifica di cui al punto 13, parte III del presente allegato si applica a decorrere dal 20 maggio 2021.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che la modifica di cui
all'appendice C del presente allegato si applica a decorrere dal 21 maggio 2021.


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AGGIORNAMENTO (10)


Il Decreto 30 giugno 2022 (in G.U. 03/08/2022, n. 180) ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che le modifiche al presente allegato, parte III, punto 11, terzo paragrafo, tabella dal N. 12 al N. 72, e alla voce 4 tabella si applicano a decorrere dal 5 luglio 2022.


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AGGIORNAMENTO (11)


Il Decreto 30 giugno 2022 (in G.U. 03/08/2022, n. 180) ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che le modifiche al presente allegato, parte III, punto 11, primo paragrafo, tabella, voci n. 56, 57, 58 e voce 10 tabella si applicano a decorrere dal 5 luglio 2022.


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AGGIORNAMENTO (12)


Il Decreto 21 novembre 2022 (in G.U. 30/12/2022, n. 304) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 5 dicembre 2022.


Allegato III

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Comma 1

(di cui all'articolo 13)

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

1. N. ... (identificazione unica del giocattolo/dei giocattoli).
2. Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.
3. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sotto l'esclusiva responsabilita' del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del giocattolo che ne consenta la rintracciabilita'). E' inclusa un'immagine a colori di chiarezza sufficiente a permettere l'identificazione del giocattolo).
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 e' conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimento alle specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformita'.
7. Se del caso, l'organismo notificato ...: (denominazione, numero) ... ha effettuato (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il certificato.
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data di emissione)
(nome e cognome, funzione) (firma)



Allegato IV

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Comma 1

(di cui all'articolo 18)

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica di cui all'articolo 18 deve in particolare contenere, nella misura in cui sia rilevante per la valutazione, la documentazione seguente:
a) una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonche' le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;
b) la o le valutazioni di sicurezza effettuate a norma dell'articolo 15;
c) una descrizione della procedura di valutazione della conformita' seguita;
d) una copia della dichiarazione CE di conformita';
e) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
f) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo notificato se coinvolto;
g) relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformita' della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione di cui all'articolo 16, comma 2; e
h) una copia del certificato d'esame CE del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformita' della produzione al tipo descritto in detto attestato, nonche' copia dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformita' del tipo di cui all'articolo 16, comma 3.



Allegato V

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Comma 1

(di cui all'articolo 10)

AVVERTENZE

PARTE A

AVVERTENZE GENERALI

Le restrizioni relative agli utilizzatori di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, devono comprendere perlomeno l'eta' minima o massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilita' dell'utilizzatore, il peso massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessita' che l'utilizzo del giocattolo avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.

PARTE B

AVVERTENZE SPECIFICHE E INDICAZIONI IN MERITO ALLE PRECAUZIONI DA SEGUIRE NELL'UTILIZZO DI ALCUNE CATEGORIE DI GIOCATTOLI

1. Giocattoli non destinati a bambini di eta' inferiore a 36 mesi
I giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di eta' inferiore a 36 mesi devono recare un'avvertenza quale: "Non adatto a bambini di eta' inferiore a 36 mesi" oppure "Non adatto a bambini di eta' inferiore a tre anni" oppure un'avvertenza nella forma del seguente pittogramma:


Parte di provvedimento in formato grafico


Queste avvertenze devono essere accompagnate da una breve indicazione, che puo' essere contenuta nelle istruzioni per l'uso, del pericolo specifico che impone tale precauzione.
Il presente punto non si applica ai giocattoli che, per funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprieta' o altri ragioni cogenti, sono manifestamente inadatti a bambini di eta' inferiore a 36 mesi.

2. Giochi di attivita'
I giochi di attivita' devono recare la seguente avvertenza:
"Solo per uso domestico".
I giochi di attivita' fissati a un elemento trasversale e altri giochi di attivita', se del caso, devono essere muniti di istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessita' di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l'omissione di detti controlli puo' comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo.
Debbono inoltre essere fornite istruzioni per il corretto montaggio del giocattolo, precisando le parti che possono presentare pericoli qualora non correttamente montate. Vanno fornite informazioni specifiche circa la superficie idonea per l'installazione del giocattolo.

3. Giocattoli funzionali
I giocattoli funzionali devono recare l'avvertenza:
"Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto".
Questi giocattoli devono essere inoltre corredati delle istruzioni operative e delle precauzioni cui l'utilizzatore deve attenersi, con l'avvertenza che il mancato rispetto di dette precauzioni esporrebbe l'utilizzatore ai pericoli (da precisare) propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un'imitazione. Va, altresi', indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa eta', che deve essere stabilita dal fabbricante.

4. Giocattoli chimici
Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione comunitaria applicabile relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di determinate sostanze o miscele, le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele intrinsecamente pericolose devono recare un'avvertenza circa la natura pericolosa di dette sostanze o miscele, e indicare le precauzioni che l'utilizzatore deve adottare per evitare i relativi pericoli che vanno brevemente precisati per ogni tipo di giocattolo.
E' anche indicato quali sono le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzo di questo tipo di giocattoli. Va, altresi', indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa eta', che deve essere specificata dal fabbricante.
Oltre alle istruzioni di cui al primo comma, i giocattoli chimici devono recare sull'imballaggio la seguente avvertenza:
"Non adatto a bambini di eta' inferiore a ( [*] anni. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto".
Sono in particolare considerati giocattoli chimici: i set per esperimenti chimici, i set di inclusione, i laboratori in miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analoghi che danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza durante l'uso.

5. Pattini, pattine a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai bambini
Questi giocattoli, quando sono posti in vendita come tali, devono recare la seguente avvertenza:
"Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico".
Le istruzioni per l'uso devono inoltre ricordare che il giocattolo va usato con prudenza in quanto e' richiesta particolare abilita' per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi. Vanno anche fornite indicazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.).

6. Giocattoli nautici
I giocattoli nautici devono recare la seguente avvertenza:
"Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto".

7. Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari
I giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o ad essi incorporati devono recare la seguente avvertenza:
"Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto".

8. Imitazioni di maschere e caschi di protezione
Le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare la seguente avvertenza:
"Questo giocattolo non fornisce protezione".

9. Giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, elastici o nastri
I giocattoli destinati ad essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, cavi, elastici o nastri devono recare la seguente avvertenza sull'imballaggio; l'avvertenza deve figurare in modo permanente anche sul giocattolo:
"Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento".

10. Imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi
L'imballaggio per le fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi che contengono le fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di cui all'allegato II, parte III, punto 11, primo comma, e di cui ai punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma di detto punto, deve recare l'avvertenza:
"Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti".
[*] L'eta' deve essere specificata dal fabbricante.