Il presente decreto fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei Crediti sorti in un altro Stato membro, nelle materie di cui al successivo comma 2.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione Europea, le date di entrata in vigore delle imposte di natura identica o analoga che saranno aggiunte o sostituite alle imposte di cui al comma 1, lettera f).
L'autorita' nazionale abilitata, nell'ambito delle vigenti norme, a formulare e riavere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1 , comma 2 e' il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 3
#Comma 1
Assistenza per le richieste di informazioni
Comma 2
Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce all'autorita' richiedente tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti. A tale fine, esercita i poteri previsti dalla normativa vigente per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.
La richiesta di informazioni contiene il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, cui l'autorita' richiedente ha normalmente accesso. La richiesta contiene, altresi', la natura e l'importo del credito.
Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione puo' pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.
Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorita' richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
Art. 4
#Comma 1
Assistenza per le richieste di notifica
Comma 2
Su domanda dell'autorita' richiedente, il Ministero dell'economia e delle finanze procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiedente.
La domanda di notifica contiene il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione del destinatario, cui l'autorita' richiedente ha normalmente accesso. La domanda contiene, altresi', la natura, l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome e l'indirizzo del terzo debitore, il credito cui si riferisce l'atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.
Il Ministero dell'economia e delle finanze informa immediatamente l'autorita' richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.
Art. 5
#Comma 1
Assistenza per il recupero dei crediti
Comma 2
Su domanda dell'autorita' richiedente, il Ministero dell'economia e delle finanze da' corso, sulla base dei titoli esecutivi ricevuti, al recupero dei crediti di cui all'articolo 1 sorti nello Stato membro in cui essa ha sede, secondo la normativa vigente per il recupero dei crediti analoghi sorti nel territorio nazionale; detti titoli, che hanno diretta ed immediata efficacia esecutiva, sono equiparati ai ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'autorita' richiedente invia all'autorita' adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
La domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata dall'originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e dagli altri documenti ritenuti necessari ai fini del recupero del credito. La domanda, il titolo esecutivo e gli altri eventuali documenti devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana.
Per il pagamento delle somme dovute, sentita l'autorita' richiedente, possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Gli interessi per il ritardato pagamento si applicano ai sensi dalle vigenti norme nazionali e decorrono dalla data in cui e' pervenuto il titolo esecutivo per il recupero. Le somme eventualmente riscosse a titolo di interessi per le dilazioni o rateazioni accordate ovvero per ritardato pagamento vanno rimesse all'autorita' richiedente.
Il Ministero dell'economia e delle finanze recupera i crediti dal debitore e trattiene ogni spesa connessa con la procedura di recupero che si applica a crediti analoghi nell'ordinamento interno.
Per il recupero dei crediti di cui al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche e nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
Qualora il recupero dei crediti presenti una difficolta' particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorita' richiedente e l'autorita' adita possono convenire, caso per caso, modalita' specifiche di rimborso.
Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorita' richiedente del seguito dato alla domanda di recupero dei crediti.
Art. 6
#Comma 1
Contestazioni del credito
Comma 2
L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente in tale Stato, ai sensi delle leggi ivi vigenti; in tale caso il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione dall'autorita' richiedente o dall'interessato, sospende, salvo istanza contraria formulata dalla stessa autorita' richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo. Qualora la procedura di recupero del credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta dell'autorita' richiedente e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorita' richiedente e' tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta, secondo la legislazione italiana. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'autorita' richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva riprende sulla base di tale decisione.
L'interessato che intende contestare gli atti della procedura esecutiva deve adire l'organo competente, secondo le disposizioni dell'ordinamento interno.
Lo Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all'esistenza del credito o alla validita' del titolo emesso dall'autorita' richiedente.
Art. 7
#Comma 1
Misure cautelari
Comma 2
Ai fini dell'adozione delle misure cautelari di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 5, commi 1, 3, lettere a), b), c), d), e) f) e h), 4 e 9, l'articolo 6, commi 1 e 2, e l'articolo 8.
Art. 8
#Comma 1
Esclusione dell'assistenza
Comma 2
L'assistenza per le richieste di informazioni e di notifica e per il recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito e' superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che gli stessi non possano essere piu' oggetto di contestazione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorita' richiedente e la Commissione europea dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.
Art. 9
#Comma 1
Disposizioni varie
Comma 2
I crediti di cui all'articolo 1 non godono del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.
La prescrizione dei crediti e' regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui sono sorti. Agli effetti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione, gli atti di recupero eseguiti nello Stato al quale e' stata rivolta la domanda di assistenza si considerano posti in essere nello Stato in cui il credito e' sorto.
Nell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono fatti salvi gli Accordi o le Convenzioni con gli Stati membri, resi esecutivi nel territorio nazionale, che prevedono un'assistenza reciproca piu' ampia.
Art. 10
#Comma 1
Norme di esecuzione
Comma 2
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con uno o piu' decreti, ad adottare le disposizioni di attuazione del presente decreto, anche sulla base di quelle emanate dai competenti organi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 76/308/CEE.
Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica e di recupero inviate e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati.
Art. 11
#Comma 1
Norme abrogate
Comma 2
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 346-bis a 346-quinquies del capo I-bis del titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed i commi sesto e settimo dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 12
#Comma 1
Disposizioni transitorie
Comma 2
Per le richieste di assistenza pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della predetta data.