All'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le amministrazioni territoriali titolari del potere autorizzativo trasmettono all'ISIN con cadenza annuale un rapporto sulle violazioni di cui al comma 1 comunicate dagli organi di vigilanza e sui provvedimenti adottati.».
Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:
«Art. 37-bis (Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari). - 1. Gli impianti nucleari sono progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati con l'obiettivo di prevenire incidenti e, qualora si verifichino, di attenuarne le conseguenze e di evitare:
a) rilasci radioattivi iniziali che richiederebbero misure di emergenza all'esterno del sito, ma in cui il tempo necessario alla loro attuazione e' insufficiente;
b) grandi rilasci radioattivi che richiederebbero misure di protezione che potrebbero non essere limitate nello spazio o nel tempo.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1:
a) si applicano agli impianti nucleari per i quali e' rilasciata per la prima volta un'autorizzazione alla costruzione dopo il 14 agosto 2014;
b) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari esistenti, ai fini della tempestiva attuazione di miglioramenti di sicurezza ragionevolmente possibili, anche nel quadro delle revisioni periodiche della sicurezza di cui all'articolo 37-quater;
c) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari di cui e' stata chiesta la disattivazione ai sensi dell'articolo 55, nel piano delle operazioni da eseguire.
Art. 37-ter (Misure per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari). - 1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 37-bis, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto ad attuare la difesa in profondita', ove applicabile, al fine di assicurare:
a) la riduzione al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale;
b) la prevenzione del funzionamento anomalo e dei guasti;
c) il controllo del funzionamento anomalo e l'individuazione dei guasti;
d) il controllo degli incidenti base di progetto;
e) il controllo delle condizioni gravi, incluse la prevenzione dell'evoluzione degli incidenti e l'attenuazione delle conseguenze degli incidenti gravi, qualificati come tali dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite;
f) la predisposizione di misure organizzative a norma degli articoli 46, 47 e 48.
2. L'ISIN e il titolare dell'autorizzazione adottano misure intese a promuovere e rafforzare un'efficace cultura della sicurezza nucleare. Tali misure comprendono in particolare:
a) sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare e promuovono, a tutti i livelli del personale e dei dirigenti, le capacita' di mettere in discussione l'efficace attuazione dei principi e delle pertinenti prassi di sicurezza e di segnalare prontamente problemi di sicurezza, a norma dell'articolo 58-bis, comma 2, lettera c);
b) disposizioni del titolare dell'autorizzazione per registrare, valutare e documentare l'esperienza operativa interna ed esterna maturata nel corso dell'esercizio, significativa per la sicurezza;
c) l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di segnalare all'ISIN eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare;
d) disposizioni concernenti l'istruzione e la formazione, a norma dell'articolo 58-ter.
Art. 37-quater (Valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza). - 1. Il titolare dell'autorizzazione, sotto il controllo dell'ISIN, rivaluta sistematicamente e periodicamente, almeno ogni dieci anni, la sicurezza dell'impianto nucleare come previsto dall'articolo 58-bis, comma 2, lettera a). La rivalutazione della sicurezza e' intesa ad assicurare il rispetto dell'attuale base di progetto e individua ulteriori miglioramenti in materia di sicurezza tenendo conto delle conseguenze derivanti dall'invecchiamento, dell'esperienza operativa, dei piu' recenti risultati della ricerca e dell'evoluzione delle norme internazionali, facendo riferimento all'obiettivo definito all'articolo 37-bis.».
All'articolo 46 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «e 37,» sono sostituite dalle seguenti: «, 37 e 52 e'».
All'articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al comma 3, alla lettera e), dopo le parole: «piano di emergenza interna dell'impianto» sono inserite le seguenti: «, incluso nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali di cui all'articolo 47,».
Al capo XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prima dell'articolo 136 e' inserito il seguente:
«Art. 135-bis (Contravvenzioni al capo III). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque impedisce l'esecuzione delle ispezioni previste dal presente decreto o comunque ne ostacola l'effettuazione, ovvero non esibisce i documenti richiesti dagli ispettori dell'ISIN, e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da trentamila euro a centomila euro.».
All'articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al comma 1, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, nonche' alle contravvenzioni di cui all'articolo 138, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,».