DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 219/2010 - Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modific

Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modific

Numero 219 Anno 2010 GU 20.12.2010 Codice 010G0244

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-10;219

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

All'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 18 settembre 2002, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2002, alla parte B (scarichi industriali e da insediamenti produttivi), parte prima del settore 2 (Disciplina degli scarichi), le schede con numerazione da 7 a 26 sono abrogate.


Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 novembre 2003, n. 367, e' abrogato.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.


Le autorita' pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 4

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Agli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso di distretti nei quali non e' presente alcuna autorita' di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.


L'approvazione di atti di rilevanza distrettuale e' effettuata dai comitati istituzionali e tecnici delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non gia' rappresentate nei medesimi comitati.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 28 dicembre 2015, n. 221, ha disposto (con l'art. 51, comma 4) che "Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorita' di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorita' di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto".