Testo vigente
Preambolo
UMBERTO II
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
#Comma 1
È istituito presso il Ministero del tesoro un Comitato interministeriale col compito di disciplinare, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, il servizio relativo alla produzione, all'acquisto ed alla distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di abbigliamento e di biancheria, per i dipendenti ed i pensionati dello Stato.
Detto Comitato è composto:
1) dal Ministro per il tesoro;
2) dal Ministro per l'industria e il commercio;
3) dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
In caso di impedimento o di assenza dei Ministri, gli stessi sono sostituiti dai rispettivi sottosegretari.
Intervengono al Comitato con voto consultivo, due rappresentanti di categoria degli impiegati statali ed uno di quella dei pensionati statali, nominati a norma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474.
È costituita, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con gli altri Ministri componenti il Comitato, una segreteria del Comitato stesso, di cui fanno parte funzionari dei Ministeri del tesoro, dell' industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale.
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Il Comitato può concedere la gestione del servizio indicato nell'articolo precedente ai cooperative ed in genere ad imprese che, per la loro solidità finanziaria e per la loro attrezzatura tecnica ed amministrativa, offrano serio affidamento per l'esercizio della concessione ed idonee garanzie.
Il Comitato stabilisce le condizioni della concessione stessa, le
L'atto di concessione è sottoscritto dai Ministri componenti il Comitato.
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Il Comitato dispone i controlli che ritiene del caso sulla gestione e sull'esercizio del servizio concesso.
I concessionari debbono tenere separata gestione del servizio concesso e distinta registrazione del movimento delle merci destinate all'esercizio della concessione.
Le merci predette non possono essere pignorate per debiti estranei alla gestione concessa.
Art. 4
#Comma 1
La vendita ai dipendenti ed ai pensionati dello Stato è fatta a contanti ed a rate, a sensi delle disposizioni che saranno stabilite negli atti di concessione ed ai prezzi determinati secondo le disposizioni stesse. In caso di vendita a, prezzi superiori si applicano le penalità di cui all'art. 18 del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.
Art. 5
#Comma 1
Presso la Tesoreria centrale è istituito un conto corrente infruttifero, intestato al Comitato interministeriale provvidenze agli statali, nel quale dovrà versarsi mensilmente l'ammontare delle rate che le varie Amministrazioni tratterranno sulle competenze dei beneficiari del buono-acquisto.
Dallo stesso conto corrente sono prelevate mensilmente, a cura della Segreteria del comitato e su ordine di pagamento firmato dal Ministro per il tesoro, le somme da versare agli Istituti di credito che svolgono il servizio di cassa per le società concessionarie.
Le anticipazioni statali, di cui all'art. 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, hanno la durata, massima di tre anni e possono essere rinnovate alla loro scadenza per uguali periodi di tempo))
Art. 6
#Comma 1
In caso di inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dagli atti di concessione, ovvero in caso di irregolarità di gestione, il Comitato può senza pregiudizio delle sanzioni previste da altre leggi, deliberare la revoca della concessione e delle assegnazioni,
Sulle merci destinate all'esercizio della concessione grava un privilegio a favore dello Stato a garanzia dei crediti che questo ha in relazione alla concessione stessa, nell'ordine indicato dall'art. 2778, n. 2, del Codice civile.
Art. 7
#Comma 1
L'Alto Commissario per l'alimentazione fa parte di diritto del Comitato di cui all'art. 1 allorchè in seno ad esso sono trattate questioni attinenti all' alimentazione.
L'Alto Commissariato per l'alimentazione provvederà alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato per la materia di sua competenza.
Si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 6.
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Per l'attuazione del presente decreto, sono autorizzate le seguenti spese:
1) due miliardi di lire per le anticipazioni di cui agli articoli 2 e 7; (1)
2) trecento milioni di lire per concorso nella misura massima del 5%, nel pagamento degli interessi passivi gravanti sulle operazioni di credito compiute dal concessionario per l'esercizio della concessione e dalle cooperative ed imprese di cui all'art. 7 per gli scopi indicati nel medesimo articolo, ed il cui periodo di ammortamento non ecceda i tre anni;
3) ducento milioni di lire per eventuali perdite nelle riscossioni degli importi delle vendite a rate.
Per le spese di funzionamento del Comitato, degli uffici di segreteria e di attuazione dei controlli sarà disposto con separato provvedimento del Ministro per il tesoro.
Comma 2
Comma 3
Art. 10
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 11
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Carte dei conti, addì 31 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 155. - FRASCA