Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare, il fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i, Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da lire 50.723 a L. 52.905 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1 gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da L. 35.105 a L. 37.287 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato alla Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 5.072,30 a L. 5.290,50 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
I maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni sono riservati al bilancio dello Stato.
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 22 dicembre 1982
Comma 4
PERTINI
Comma 5
FANFANI - FORTE - PANDOLFI - GORIA BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 24
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 24