DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.

Numero 529 Anno 1992 GU 11.01.1993 Codice 093G0013

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;529

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, di cui all'art. 1, lettere a) e b), dotate di personalita' giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ((2))


Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'associazione nazionale a cio' preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui al comma 1 in difformita' delle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 10-quater, comma 1) che "L'efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, e' prorogata fino al 30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici e, in tal senso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' esercitare il potere sostitutivo".


Art. 3

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Comma 1

I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, originari dei Paesi membri della Comunita' economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni e' altresi' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.


I soggetti delle specie e razze di cui all'art. 1, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in fecondazione naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purche' in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Alle stesse condizioni e' altresi' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni piu' favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ammette alla riproduzione animali in violazione delle prescrizioni contenute nei commi 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.


Art. 4

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Comma 1

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia, puo' autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 1, comma 1, lettera c) e nei libri genealogici o nei registri anagrafici ad essi relativi, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.


Art. 5

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Comma 1

E' consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonche' dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.


E' ammessa, altresi', la commercializzazione di animali di razza originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato l'esistenza di una normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse condizioni e' ammessa la commercializzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni provenienti dai detti animali originari dei Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni piu' favorevoli di quelle riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.


Art. 6

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Comma 1

I disciplinari di cui all'art. 2 attualmente vigenti in materia di istituzione e tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, sono modificati in conformita' alla normativa comunitaria ed alle disposizioni di cui al presente decreto.


Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste si provvedera' al recepimento della normativa tecnica emanata dalla Comunita' economica europea in applicazione della direttiva 91/174/CEE.