DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagament

Numero 153 Anno 2021 GU 06.11.2021 Codice 21G00165

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Finalita' e ambito di applicazione


Il presente decreto disciplina le condizioni necessarie per garantire l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio presenti sull'intera rete stradale e autostradale di competenza statale ovvero degli enti territoriali e su altre strutture come tunnel, ponti e traghetti e per agevolare lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli con riferimento a veicoli e proprietari o intestatari di veicoli per i quali si e' verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione europea.


Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i sistemi di pedaggio stradale, ad eccezione degli articoli da 3 a 20 che non trovano applicazione limitatamente ai sistemi di pedaggio non rientranti nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), e ai sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali. In tali casi l'applicazione delle medesime disposizioni riveste carattere facoltativo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 7.


Il presente decreto non si applica alle tariffe di parcheggio.


L'obiettivo dell'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale nell'Unione europea e' assicurato tramite un Servizio europeo di telepedaggio (SET), complementare rispetto ai sistemi di telepedaggio nazionali.


Art. 3

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Comma 1

Soluzioni tecnologiche

Comma 2

I sistemi di telepedaggio stradale esistenti, che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo e utilizzano tecnologie diverse da quelle indicate nel comma 1, si conformano alle prescrizioni di cui al medesimo comma 1, qualora siano apportati miglioramenti tecnologici sostanziali.


Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i fornitori del SET rendono disponibili agli utenti apparecchiature di bordo idonee all'uso, interoperabili e in grado di comunicare con i sistemi di telepedaggio stradale in uso, utilizzando le tecnologie di cui al comma 1. Per le finalita' di cui al primo periodo, a decorrere dal 19 ottobre 2021, le apparecchiature di bordo che utilizzano tecnologie di posizionamento satellitare immesse sul mercato devono essere compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi Galileo ed EGNOS (Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria).


L'apparecchiatura di bordo puo' utilizzare hardware e software propri, elementi di altri hardware e software gia' presenti nel veicolo, o entrambi. Ai fini della comunicazione con altri sistemi hardware presenti nel veicolo, l'apparecchiatura di bordo puo' utilizzare tecnologie diverse da quelle di cui al comma 1, solo se sono garantite la sicurezza, la qualita' del servizio e la riservatezza. L'apparecchiatura di bordo del SET puo' facilitare la fruizione di servizi diversi dal pedaggio, solo se il funzionamento di tali servizi non interferisce con i servizi di pedaggio nei settori del SET.


Fino al 31 dicembre 2027, i fornitori del SET possono fornire agli utenti di veicoli leggeri un'apparecchiatura di bordo compatibile soltanto con la tecnologia microonde a 5,8 GHz da utilizzare nei settori del SET che non richiedono tecnologie di posizionamento satellitare o di comunicazione mobile.


Comma 3

Capo II - Principi generali del SET

Art. 4

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Comma 1

Registrazione dei fornitori del SET

Comma 2

Fermo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 19 del presente decreto, verificata l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro dei fornitori del SET, adotta il relativo provvedimento entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda e procede all'inserimento dei dati del fornitore nel registro di pertinenza. In caso di esito negativo dell'istruttoria, entro il medesimo termine di cui al primo periodo e' adottato il provvedimento di rigetto.


Ai fini dell'inserimento dei dati nel registro, il fornitore del SET trasmette all'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici nazionali i propri dati secondo la modulistica di cui all'allegato II del presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

Diritti e obblighi dei fornitori del SET

Comma 2

I fornitori del SET, registrati nel registro elettronico nazionale di cui all'articolo 19, sono tenuti a concludere contratti di SET, riguardo a tutti i settori del SET, sul territorio di almeno quattro Stati membri dell'Unione europea entro trentasei mesi dalla loro registrazione, ai sensi dell'articolo 4. Detti fornitori sono altresi' tenuti a concludere contratti riguardo a tutti i settori del SET in un dato Stato membro entro ventiquattro mesi dalla conclusione del primo contratto nel medesimo Stato membro, a esclusione dei settori del SET in cui gli esattori di pedaggi competenti non si conformano alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4.


I fornitori del SET, una volta conclusi i relativi contratti, sono tenuti a mantenere in ogni momento la disponibilita' del servizio di tutti i settori del SET. Il fornitore del SET che non e' in grado di assicurare la disponibilita' del servizio di un settore del SET, a causa della mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto da parte dell'esattore di pedaggi competente, comunica al medesimo esattore l'impossibilita' di fornire il servizio, indicando le disposizioni del presente decreto non applicate e informandone contestualmente l'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 19.
L'esattore di pedaggi competente e' tenuto ad ottemperare alle prescrizioni indicate conformandosi alle pertinenti disposizioni del presente decreto per consentire al fornitore di ristabilire la disponibilita' del servizio nel settore interessato.


I fornitori del SET sono tenuti a pubblicare, nell'ambito del registro elettronico di cui all'articolo 19, con le modalita' ivi previste, informazioni sulla copertura dei rispettivi settori del SET e su eventuali modifiche della stessa, nonche', entro un mese dalla registrazione, piani dettagliati concernenti l'eventuale estensione del servizio a nuovi settori del SET, con gli aggiornamenti annuali.


I fornitori del SET registrati, o che forniscono il SET nel territorio nazionale, procurano agli utenti un'apparecchiatura di bordo che soddisfa i requisiti del presente decreto, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, nonche' del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.


I fornitori del SET che forniscono il SET nel territorio nazionale indicano, in appositi elenchi relativi ai contratti di SET stipulati con gli utenti, le apparecchiature di bordo non valide in quanto non rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Tali elenchi sono gestiti nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonche' al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.


I fornitori del SET rendono pubbliche le loro politiche contrattuali nei confronti degli utenti.


Fermi restando gli obblighi specifici di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, i fornitori del SET, che operano nel territorio nazionale, forniscono agli esattori di pedaggi le informazioni necessarie per calcolare e applicare il pedaggio ai veicoli degli utenti, ovvero forniscono agli esattori di pedaggi tutte le informazioni necessarie per consentire loro di verificare il calcolo del pedaggio applicato dai fornitori del SET ai veicoli degli utenti.


I fornitori del SET, che operano nel territorio nazionale, collaborano con gli esattori di pedaggi al fine di identificare i presunti trasgressori dell'obbligo di pagamento del pedaggio stradale. In caso di presunto mancato pagamento di un pedaggio stradale relativo al transito di un veicolo, l'esattore di pedaggi ottiene, a richiesta, dal fornitore del SET i dati relativi al veicolo medesimo, con l'indicazione dei dati del proprietario o intestatario, cliente del fornitore del SET. Tali dati sono resi immediatamente disponibili dal fornitore del SET. L'esattore di pedaggi ha l'obbligo di non comunicare tali dati ad altro fornitore di servizi di pedaggio. Se l'esattore di pedaggi e' integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati sono utilizzati esclusivamente allo scopo di identificare presunti trasgressori o in conformita' all'articolo 25, comma 5.


Un esattore di pedaggi competente per un settore del SET nel territorio nazionale ottiene, a richiesta, da un fornitore del SET i dati relativi a tutti i veicoli di cui sono proprietari o intestatari clienti del fornitore e che in un dato periodo sono transitati nel settore del SET per il quale l'esattore di pedaggi e' competente, nonche' i dati relativi ai proprietari o agli intestatari di tali veicoli, a condizione che l'esattore di pedaggi necessiti di tali dati per ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle autorita' fiscali. Il fornitore del SET trasmette i dati richiesti entro due giorni dal ricevimento della richiesta. L'esattore di pedaggi non deve comunicare i dati in questione ad alcun altro fornitore di servizi di pedaggio. Se l'esattore di pedaggi e' integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati sono utilizzati esclusivamente allo scopo di consentire all'esattore di pedaggi di ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle autorita' fiscali.


I dati forniti dai fornitori del SET agli esattori di pedaggi sono trattati in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonche' al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.


Art. 6

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Comma 1

Diritti e obblighi degli esattori di pedaggi

Comma 2

Se un settore del SET non e' conforme alle condizioni tecniche e procedurali di interoperabilita' del medesimo SET secondo le disposizioni di cui al presente decreto, la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili invita l'esattore di pedaggi competente, previo confronto con le parti interessate, ad adottare le misure correttive necessarie a garantire l'interoperabilita' del SET con il sistema di pedaggio, assegnando un congruo termine per l'adozione di dette misure correttive.


Gli esattori di pedaggio competenti per i settori del SET iscritti nel registro dei settori del SET di cui all'articolo 19 elaborano e gestiscono, relativamente al rispettivo settore, la dichiarazione di cui al medesimo articolo 19, comma 1, lettera a), numero 4), che stabilisce le condizioni generali di accesso dei fornitori del SET ai settori del SET. Quando e' individuato un nuovo sistema di telepedaggio stradale sul territorio nazionale, l'esattore di pedaggi designato responsabile del sistema trasmette all'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici, ai fini della pubblicazione sul registro elettronico nazionale dei settori del SET, la dichiarazione relativa al settore del SET con congruo preavviso per consentire l'accreditamento dei fornitori del SET interessati almeno un mese prima dell'entrata in operativita' del nuovo sistema, tenendo debitamente conto della durata del processo di valutazione della conformita' alle specifiche e dell'idoneita' all'uso dei componenti di interoperabilita' come definite all'articolo 14, comma 1. Se un sistema di telepedaggio stradale nell'ambito del territorio nazionale e' modificato sostanzialmente, l'esattore di pedaggi responsabile del sistema e' tenuto a comunicare all'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici, ai fini della pubblicazione, la dichiarazione aggiornata relativa ai settori del SET di sua competenza con congruo preavviso per consentire ai fornitori del SET gia' accreditati di adeguare i loro componenti di interoperabilita' ai nuovi requisiti e ottenere nuovamente l'accreditamento almeno un mese prima dell'avvio operativo del sistema modificato, tenendo conto della durata del processo di valutazione della conformita' alle specifiche e dell'idoneita' all'uso dei componenti di interoperabilita' di cui all'articolo 14, comma 1.


La dichiarazione relativa ai settori del SET di cui al comma 2 contiene almeno gli elementi elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, ed e' conforme ai requisiti stabiliti in tale allegato.


Gli esattori di pedaggi competenti per settori del SET nel territorio nazionale sono tenuti ad accettare, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e di non discriminazione, qualsiasi fornitore del SET che richieda di fornire il servizio in tali settori del SET. L'accettazione di un fornitore del SET in un settore del SET e' subordinata al rispetto, da parte del medesimo fornitore, degli obblighi e delle condizioni generali stabiliti nella dichiarazione relativa ai settori del SET. Gli esattori di pedaggi non impongono ai fornitori del SET di utilizzare soluzioni o processi tecnici specifici che ostacolino l'interoperabilita' dei componenti di interoperabilita' di un fornitore del SET con sistemi di telepedaggio stradale in altri settori del SET. Se un esattore di pedaggi e un fornitore del SET non riescono a raggiungere un accordo, puo' essere interpellato l'organismo di conciliazione di cui all'articolo 11.


I contratti tra l'esattore di pedaggi e il fornitore del SET, relativi alla fornitura del SET nel territorio nazionale, consentono il rilascio della fattura per il pedaggio all'utente del SET direttamente da parte del fornitore del SET, anche in nome e per conto dell'esattore.


Il pedaggio applicato dagli esattori di pedaggi agli utenti del SET non deve superare il corrispondente pedaggio nazionale o locale, fatta salva la possibilita' di prevedere sconti o riduzioni per promuovere l'uso del telepedaggio. Tutti gli sconti o le riduzioni, operati in modo non discriminatorio a tutti i clienti, sono pubblicati nei registri di cui all'articolo 19.


Gli esattori di pedaggi accettano, nei settori del SET di competenza, qualsiasi apparecchiatura di bordo operativa dei fornitori del SET, con i quali hanno un contratto, purche' certificata secondo la procedura di cui all'articolo 14 e che non figura nell'elenco delle apparecchiature di bordo non valide di cui all'articolo 5, comma 5.


In caso di disfunzione del SET imputabile all'esattore di pedaggi, quest'ultimo fornisce una modalita' degradata di servizio che consente comunque il passaggio dei veicoli dotati di apparecchiatura di cui al comma 7 in condizioni di sicurezza.


Gli esattori di pedaggi collaborano in maniera non discriminatoria con i fornitori del SET, o i produttori, o gli organismi notificati, allo scopo di valutare l'idoneita' all'uso dei componenti di interoperabilita' nei settori del SET di loro competenza.


Art. 7

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Comma 1

Remunerazione

Comma 2

I fornitori del SET hanno diritto a una remunerazione da parte dell'esattore di pedaggi.


La metodologia per la definizione della remunerazione dei fornitori del SET deve essere trasparente, non discriminatoria e identica per tutti i fornitori del SET accreditati ad un determinato settore del SET e deve essere pubblicata, fra le condizioni commerciali, nella dichiarazione relativa ai settori del SET.


Art. 8

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Comma 1

Pedaggi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto in ordine alla classificazione dei veicoli dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, se ai fini della determinazione del regime tariffario applicabile a un determinato veicolo, risulta una discrepanza tra la classificazione dei veicoli usata dal fornitore del SET e quella applicata dall'esattore di pedaggi, prevale la classificazione di quest'ultimo, qualora non ne venga dimostrata l'erroneita'.


L'esattore di pedaggi ha il diritto di richiedere a un fornitore del SET il pagamento del pedaggio a fronte di comprovati rapporti di pedaggio e a fronte di circostanziata mancanza di rapporti di pedaggio relativi al conto di qualsiasi utente gestito dal fornitore del SET.


Se un fornitore del SET ha inviato a un esattore di pedaggi un elenco di apparecchiature di bordo non valide, di cui all'articolo 5, comma 5, il fornitore medesimo non puo' essere considerato responsabile di eventuali ulteriori pedaggi dovuti mediante l'uso di tali apparecchiature. Il numero di voci presenti nell'elenco di tali apparecchiature, il formato dell'elenco e la frequenza con cui e' aggiornato sono concordati tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del SET.


Nei sistemi di pedaggio basati sulle tecnologie a microonde, gli esattori di pedaggi comunicano ai fornitori del SET rapporti di pedaggio motivati per i pedaggi dovuti dai rispettivi utenti del SET.


Art. 9

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Comma 1

Contabilita'


I documenti contabili dei soggetti giuridici che forniscono servizi di pedaggio riportano in modo chiaro e distinto i costi e i ricavi connessi alla prestazione dei servizi di pedaggio da quelli connessi ad altre attivita'.


Le informazioni sui costi e i ricavi connessi alla prestazione del servizio di pedaggio sono fornite al competente organismo di conciliazione di cui all'articolo 11 o all'organo giurisdizionale che ne fa richiesta.


E' vietato il trasferimento di fondi tra le attivita' svolte in qualita' di fornitore di servizi di pedaggio e altre attivita'.


Art. 10

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Comma 1

Diritti e obblighi degli utenti del SET

Comma 2

E' consentito agli utenti di abbonarsi al servizio SET tramite qualsiasi fornitore del SET, a prescindere dalla nazionalita', dallo Stato membro di residenza o dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo. All'atto della conclusione di un contratto, gli utenti del SET sono adeguatamente informati circa i mezzi di pagamento utilizzabili e, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonche' del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il trattamento dei loro dati personali e dei diritti che derivano dalla legislazione sulla protezione dei dati personali.


Gli obblighi di pagamento dell'utente nei confronti dell'esattore di pedaggi competente si considerano assolti mediante la corresponsione del pedaggio da parte dell'utente al proprio fornitore del SET.


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, se a bordo di un veicolo sono installate o trasportate due o piu' apparecchiature di bordo, spetta all'utente del SET utilizzare o attivare l'apparecchiatura di bordo pertinente per il settore del SET in questione.


Comma 3

Capo III - Organismo di conciliazione

Art. 11

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Comma 1

Istituzione e funzioni

Comma 2

L'organismo di conciliazione, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, provvede allo svolgimento delle attivita' previste dal regolamento adottato in attuazione del medesimo articolo 31, nonche' alla verifica del rispetto del principio di non discriminazione nella disciplina dei rapporti contrattuali tra l'esattore dei pedaggi e i fornitori del SET e dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 ai fini della determinazione della remunerazione dovuta ai fornitori del SET.


L'organismo di conciliazione, nella propria organizzazione e struttura giuridica, e' indipendente dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori di servizi di pedaggio.


Comma 3

Capo IV - Disposizioni tecniche

Art. 13

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Comma 1

Elementi aggiuntivi riguardanti il SET

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, l'interazione tra gli utenti del SET e gli esattori di pedaggi nell'ambito del SET e' limitata, ove applicabile, al processo di fatturazione in conformita' dell'articolo 6, comma 5, e ai processi di riscossione coercitiva. Le interazioni tra gli utenti del SET e i fornitori del SET, o la loro apparecchiatura di bordo, possono essere specifiche per ciascun fornitore del SET, a condizione che esse non compromettano l'interoperabilita' del SET.


I fornitori di servizi di pedaggio, compresi i fornitori del SET, forniscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativi ai loro clienti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati comunicati sono utilizzati unicamente per le politiche in materia di circolazione stradale e il miglioramento della gestione del traffico e non possono essere utilizzati per identificare i clienti.


Art. 14

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Comma 1

Componenti di interoperabilita'


Quando e' istituito un nuovo sistema di telepedaggio stradale sul territorio nazionale, l'esattore di pedaggi designato responsabile del sistema stabilisce e pubblica, nella dichiarazione relativa al settore del SET, una programmazione dettagliata del processo di valutazione della conformita' alle specifiche e dell'idoneita' all'uso dei componenti di interoperabilita' ai fini dell'accreditamento, almeno un mese prima dell'entrata in operativita' del sistema, dei fornitori del SET interessati. In caso di modifica sostanziale di un sistema di telepedaggio stradale sul territorio nazionale, l'esattore di pedaggi responsabile del sistema stabilisce e pubblica nella dichiarazione relativa ai settori del SET, oltre agli elementi di cui al primo periodo, la programmazione dettagliata della nuova valutazione della conformita' alle specifiche e dell'idoneita' all'uso dei componenti di interoperabilita' dei fornitori del SET gia' accreditati al sistema prima della modifica sostanziale dello stesso. La programmazione deve consentire il riaccreditamento dei fornitori del SET interessati almeno un mese prima dell'entrata in operativita' del sistema modificato. L'esattore di pedaggi deve rispettare la programmazione indicata.


Ciascun esattore di pedaggi, responsabile di un settore del SET sul territorio nazionale, e' tenuto a creare un ambiente di test in cui il fornitore del SET o il suo mandatario puo' verificare l'idoneita' all'uso della sua apparecchiatura di bordo nel settore SET dell'esattore di pedaggi e ottenere la certificazione dell'esito positivo dei rispettivi test. E' consentita la creazione di un unico ambiente di test per piu' di un settore SET. Un mandatario puo' verificare l'idoneita' all'uso di un tipo di apparecchiatura di bordo per conto di piu' di un fornitore del SET. Gli esattori di pedaggi possono chiedere ai fornitori del SET o ai loro mandatari di coprire i costi dei rispettivi test.


L'immissione sul mercato di componenti di interoperabilita' da usare nell'ambito del SET, recanti la marcatura CE oppure la dichiarazione di conformita' alle specifiche o una dichiarazione di idoneita' all'uso o entrambe, non puo' subire divieti, limitazioni ne' impedimenti. In particolare, non possono essere richieste verifiche che sono gia' state compiute nell'ambito della procedura relativa alla conformita' alle specifiche o all'idoneita' all'uso ovvero a entrambe.


I componenti di interoperabilita' e l'infrastruttura stradale devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019.


La conformita' alle specifiche e l'idoneita' all'uso dei componenti di interoperabilita' sono valutate secondo quanto previsto dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019.


Comma 2

Capo V - Clausole di salvaguardia

Art. 15

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Comma 1

Procedure di salvaguardia

Comma 2

Se i componenti di interoperabilita' muniti della marcatura CE risultano non conformi alle prescrizioni di interoperabilita', il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili chiede al produttore o al suo mandatario stabilito nell'Unione europea di riportare il componente di interoperabilita' a uno stato di conformita' alle specifiche o di idoneita' all'impiego, o a entrambi, secondo le condizioni stabilite dall'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, e dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, informando la Commissione e gli altri Stati membri.


Art. 16

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Comma 1

Trasparenza delle valutazioni

Comma 2

Qualsiasi decisione adottata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili o da un esattore di pedaggi relativa alla valutazione della conformita' alle specifiche o dell'idoneita' all'uso di componenti di interoperabilita' e qualsiasi decisione adottata in applicazione dell'articolo 15 e' congruamente motivata.
Essa e' notificata senza indugio al produttore interessato, al fornitore del SET o ai loro mandatari, con l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla normativa vigente e dei termini entro i quali tali mezzi devono essere esperiti.


Comma 3

Capo VI - Disposizioni amministrative

Art. 17

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Comma 1

Organismi notificati

Comma 2

Gli organismi che intendono essere notificati ai sensi della direttiva (UE) 2019/520 devono rispettare i criteri minimi stabiliti nell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme europee pertinenti sono considerati conformi.


Per poter presentare istanza di autorizzazione quali organismi incaricati di eseguire o controllare la procedura di valutazione della conformita' alle specifiche o dell'idoneita' all'uso di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, detti organismi devono ottenere uno specifico accreditamento emesso, dall'Ente unico nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA). A seguito del rilascio del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA, gli organismi presentano formale istanza al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili che, previo accertamento dell'idoneita' dei soggetti richiedenti, provvede ad autorizzare l'organismo e a inoltrare al Ministero dello sviluppo economico la richiesta di notifica alla Commissione.


Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi incaricati di eseguire o controllare la procedura di valutazione della conformita' alle specifiche o dell'idoneita' all'uso di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza e il numero di identificazione precedentemente ottenuto dalla Commissione.


Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili stipula apposito protocollo d'intesa con ACCREDIA.


Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili revoca l'autorizzazione a un organismo notificato che non risulta piu' conforme ai criteri di cui comma 2, informandone immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.


Se il Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di Autorita' nazionale di notifica, e il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ritengono che un organismo notificato da un altro Stato membro non soddisfa i criteri di cui al comma 2, ne informano la Commissione e gli altri Stati membri richiedendo che sia interpellato il comitato per il telepedaggio di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/520.


Art. 18

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Comma 1

Ufficio di contatto unico

Comma 2

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' individuata la Direzione generale che opera quale Ufficio di contatto unico per i fornitori del SET, i cui riferimenti sono resi disponibili sul sito istituzionale del suddetto Ministero e sono trasmessi, su richiesta, ai fornitori del SET interessati. Su richiesta del fornitore del SET, l'ufficio di contatto agevola e coordina i primi contatti amministrativi tra il fornitore del SET e gli esattori di pedaggi competenti per i settori del SET sul territorio nazionale.


L'ufficio di contatto unico e' responsabile della tenuta dei registri elettronici nazionali del SET di cui all'articolo 19.


Art. 19

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Comma 1

Registri

Comma 2

In relazione al registro dei fornitori del SET di cui alla lettera b) del comma 1, l'ufficio di contatto verifica, almeno una volta l'anno, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), d), e) e f), e provvede al relativo aggiornamento. In detto registro sono altresi' riportate le conclusioni delle verifiche previste dall'articolo 4, comma 1, lettera e). La verifica dell'insussistenza sopravvenuta dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei fornitori del SET determina la cancellazione dal registro stesso. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili non e' responsabile delle azioni dei fornitori del SET iscritti nel registro elettronico nazionale.


L'ufficio di cui al comma 1 cura l'aggiornamento dei registri sulla base dei dati comunicati dagli esattori di pedaggio in esercizio sui settori del SET inseriti nel registro, nonche' dai fornitori del SET iscritti nel registro, utilizzando la modulistica di cui agli allegati I e II del presente decreto.


In caso di omessa, incompleta o non tempestiva comunicazione da parte degli esattori di pedaggi dell'aggiornamento dei dati del settore di competenza che dovesse dare luogo a procedure di infrazione in ambito europeo, ovvero a qualunque altro tipo di controversia, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili esercita il diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente. Tale diritto e' esercitato anche in caso di dichiarazione mendace.


I registri elettronici nazionali del SET, sono collocati in modo accessibile al pubblico su apposita sezione del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.


I registri sono resi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I registri elettronici nazionali del SET di cui al comma 1 sostituiscono i registri istituiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2010, n. 458. In sede di prima applicazione, sono iscritti nei registri dei settori del SET e dei fornitori del SET, rispettivamente i settori e i fornitori gia' iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei registri nazionali istituiti dal citato decreto ministeriale n. 458 del 2010. Entro il 20 novembre 2021 gli esattori di pedaggio in esercizio sui settori del SET, iscritti nei registri elettronici nazionali alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono ad aggiornare i dati relativi ai settori del SET di competenza sulla base delle disposizioni del presente decreto.


I soggetti pubblici o privati gestori di tunnel, ponti e traghetti e i soggetti che esercitano attivita' di riscossione di pedaggi di sistemi piccoli e strettamente locali che utilizzano sistemi di telepedaggio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), tenuto conto anche del livello dei costi di adeguamento alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 20, possono formulare al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili apposita richiesta di iscrizione nel registro dei settori del SET, trasmettendo il modello di cui all'allegato I del presente decreto debitamente compilato. L'ufficio responsabile della tenuta dei registri provvede a iscrivere nel registro elettronico nazionale il settore del SET che, dalla data di iscrizione, e' soggetto alla disciplina di cui agli articoli da 3 a 20.


L'ufficio responsabile della tenuta dei registri comunica alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno, con mezzi elettronici, i registri dei settori del SET e dei fornitori del SET.


Comma 3

Capo VII - Sistemi pilota

Art. 20

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Comma 1

Sistemi pilota

Comma 2

Per consentire l'evoluzione tecnica del SET, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo' autorizzare temporaneamente, in parti limitate dei settori sottoposti a pedaggio ricompresi nel registro dei settori del SET di cui all'articolo 19 e parallelamente al sistema conforme al SET, sistemi pilota di pedaggio che integrano nuove tecnologie o concetti non conformi a una o piu' disposizioni del presente decreto.


I fornitori del SET non sono obbligati a partecipare ai sistemi pilota di pedaggio.


Prima di avviare un sistema pilota di pedaggio, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili chiede l'autorizzazione della Commissione europea trasmettendo una richiesta corredata da apposita relazione contenente la descrizione del sistema pilota. Il sistema pilota e' avviato se autorizzato dalla Commissione europea e per un periodo non superiore a tre anni. Entro sei mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili valuta l'opportunita' della prosecuzione del sistema pilota e, in caso positivo, invia alla Commissione una richiesta di estensione dell'autorizzazione, corredata da apposita relazione che ne esplicita i motivi.


Comma 3

Capo VIII - Scambio di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali

Art. 21

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Comma 1

Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri

Comma 2

I dati di cui alle lettere a) e b) del comma 1, necessari per effettuare una ricerca automatizzata, devono essere conformi a quanto previsto dall'allegato III del presente decreto.


Ai fini dello scambio dei dati di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' individuata la struttura dirigenziale di livello generale cui sono attribuite le funzioni di punto di contatto nazionale.


Nell'effettuare una ricerca automatizzata in forma di richiesta, il punto di contatto nazionale dello Stato membro nel cui territorio si e' verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale utilizza il numero completo di immatricolazione del veicolo. Tale ricerca automatizzata e' effettuata in conformita' alle procedure di cui all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008 e ai requisiti dell'allegato III del presente decreto. Il punto di contatto nazionale utilizza i dati ottenuti esclusivamente al fine di stabilire la responsabilita' personale del mancato pagamento del pedaggio.


Il punto di contatto nazionale assicura che lo scambio di informazioni e' effettuato mediante l'applicazione software del Sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), in conformita' all'allegato III del presente decreto e all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della citata decisione 2008/616/GAI.


Gli oneri per la gestione, l'utilizzo e la manutenzione dell'applicazione software di cui al comma 5 sono a carico del punto di contatto nazionale.


Art. 22

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Comma 1

Lettera d'informazione sul mancato pagamento di un pedaggio stradale

Comma 2

L'esattore di pedaggi, nell'ambito del settore del SET in cui si e' verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, decide se avviare o meno i procedimenti conseguenti al mancato pagamento del pedaggio stradale. In caso di avvio di detti procedimenti, l'esattore provvede a darne comunicazione al punto di contatto nazionale richiedendo i dati necessari al fine di riscuotere il pedaggio stradale dovuto. Acquisiti i dati dal punto di contatto nazionale, l'esattore di pedaggi informa il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata ritenuta responsabile del mancato pagamento del pedaggio stradale. Le informazioni fornite ai sensi del terzo periodo contengono le indicazioni anche delle conseguenze giuridiche, previste dalla normativa dello Stato membro nel quale si e' verificato il mancato pagamento del pedaggio stradale derivanti da detto mancato pagamento.


La lettera d'informazione al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata, sospettata del mancato pagamento del pedaggio stradale, deve includere ogni informazione pertinente, in particolare, circa la natura, il luogo, la data e l'ora del mancato pagamento stesso, il diritto di accesso alla documentazione pertinente in possesso dell'esattore nonche' il diritto di contestare quanto contenuto nella lettera nonche', ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo utilizzato per rilevare il mancato pagamento di un pedaggio stradale. La lettera contiene anche le informazioni circa le sanzioni amministrative che potranno essere applicate in caso di mancato pagamento nei termini indicati dalla medesima. A tal fine, la lettera d'informazione deve essere conforme al modello riportato nell'allegato IV del presente decreto.


Al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, la lettera d'informazione e' redatta nella lingua del documento di immatricolazione del veicolo, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.


Art. 23

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Comma 1

Procedimenti di follow-up da parte delle entita' responsabili
della riscossione


I dati forniti all'esattore di pedaggi sono utilizzati al solo scopo di ottenere il pagamento del pedaggio stradale dovuto e sono immediatamente cancellati, in caso di riscossione della somma richiesta e comunque entro un termine di trenta giorni a far data dall'esecuzione del trasferimento dei dati, da tracciare e conservare secondo le prescrizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.


Art. 24

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Comma 1

Relazione degli Stati membri alla Commissione

Comma 2

Il punto di contatto nazionale trasmette alla Commissione europea, entro il 19 aprile 2023 e, successivamente, ogni tre anni, una relazione contenente il numero di ricerche automatizzate dallo stesso effettuate per mancato pagamento di un pedaggio stradale e destinate al punto di contatto nazionale dello Stato membro di immatricolazione, in seguito a mancati pagamenti di pedaggi stradali verificatisi nel suo territorio, unitamente al numero di richieste non andate a buon fine. La relazione include, altresi', una descrizione della situazione a livello nazionale riguardante il seguito dato ai mancati pagamenti di pedaggi stradali, in base alla percentuale di tali mancati pagamenti cui hanno fatto seguito lettere d'informazione.


Art. 25

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Comma 1

Protezione dei dati

Comma 2

Ai dati personali trattati a norma del presente decreto si applicano il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonche' il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.


I soggetti interessati godono dei diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, nonche' di presentazione di denuncia al Garante per la protezione dei dati personali, al risarcimento e ricorso giurisdizionale secondo quanto stabilito dalla legge.


Il presente articolo non pregiudica la possibilita' di limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti in talune disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 23 di tale regolamento, per le finalita' elencate nel paragrafo 1 di detto articolo.


Ogni soggetto interessato ha il diritto di ottenere, senza indebito ritardo, informazioni riguardo ai dati personali registrati nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che sono stati trasmessi allo Stato membro in cui si e' verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, comprese la data della richiesta e l'autorita' competente dello Stato membro nel cui territorio si e' verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale.


Comma 3

Capo IX - Disposizioni finali

Art. 26

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Comma 1

Aggiornamento allegati

Art. 27

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 28

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006, cessa di avere efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.