Testo vigente
Preambolo
UMBERTO II
Sulla
proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
#Comma 1
È tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale.
Art. 2
#Comma 1
Qualora siasi proceduto al sequestro preveduto nel comma precedente, contro il colpevole si deve procedere per giudizio direttissimo, anche se non ricorrono le condizioni prevedute nell'art. 502 del Codice di procedura penale, e la competenza è in ogni caso del tribunale.
Comma 2
Comma 3
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 16 marzo 1971, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 24/3/1971, n. 74) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561 (norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni), limitatamente alle parole: "a impedire la
procreazione"."
Art. 3
#Comma 1
Nulla è parimenti innovato alle norme dell'art. 8, comma 2, della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e dell'articolo 19 del relativo regolamento, approvato con Regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, nonchè alle norme sulle difese e sulle sanzioni giudiziarie stabilite a tutela del diritto d'autore della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Nel caso in cui sia stato eseguito il sequestro a termini del comma primo, il pubblico ufficiale che vi hai proceduto deve informarne, non oltre le ventiquattro ore, l'autorità giudiziaria con rapporto scritto.
Art. 4
#Comma 1
gli articoli 112, comma terzo, e 114, comma quarto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l'art. 200 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635;
l'art. 3, comma 1, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2308;
ed ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 316. - FRASCA