REGIO DECRETO LEGISLATIVO

Norme sul sequestro del giornali e delle altre pubblicazioni.

Numero 561 Anno 1946 GU 04.07.1946 Codice 046U0561

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;561

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Testo vigente

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Preambolo

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

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Comma 1

Non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria.
È tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale.

Art. 2

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Comma 1

In deroga a quanto è stabilito nell'articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero che divulgano mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o illustrano l'impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti.
Qualora siasi proceduto al sequestro preveduto nel comma precedente, contro il colpevole si deve procedere per giudizio direttissimo, anche se non ricorrono le condizioni prevedute nell'art. 502 del Codice di procedura penale, e la competenza è in ogni caso del tribunale.
((1))

Comma 2

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Comma 3

AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 16 marzo 1971, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 24/3/1971, n. 74) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561 (norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni), limitatamente alle parole: "a impedire la
procreazione"."

Art. 3

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Comma 1

Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del R. decreto 15 luglio 1923, n. 3288, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2309; dell'art. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1925, n. 2307; dell'articolo 5 del R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, in relazione all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 165; dell'art. 28, comma 2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370.
Nulla è parimenti innovato alle norme dell'art. 8, comma 2, della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e dell'articolo 19 del relativo regolamento, approvato con Regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, nonchè alle norme sulle difese e sulle sanzioni giudiziarie stabilite a tutela del diritto d'autore della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Nel caso in cui sia stato eseguito il sequestro a termini del comma primo, il pubblico ufficiale che vi hai proceduto deve informarne, non oltre le ventiquattro ore, l'autorità giudiziaria con rapporto scritto.

Art. 4

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Comma 1

Con l'entrata in vigore del presente decreto, che ha luogo nel quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale:
gli articoli 112, comma terzo, e 114, comma quarto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l'art. 200 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635;
l'art. 3, comma 1, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2308;
ed ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Comma 2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

Comma 4

UMBERTO

Comma 5

DE GASPERI - TOGLIATTI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 316. - FRASCA