DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. (11G0055)

Numero 15 Anno 2011 GU 08.03.2011 Codice 011G0055

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-16;15

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto fissa un quadro per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti connessi all'energia oggetto delle misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla progettazione eco-compatibile dei prodotti connessi all'energia.


Il presente decreto non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Art. 3

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Comma 1

Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione

Comma 2

L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei prodotti oggetto delle misure di esecuzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e' consentita solo se tali prodotti ottemperano a tali misure ovvero sono conformi ai provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. In ogni caso i medesimi prodotti devono essere provvisti della marcatura CE conformemente all'articolo 9. La circolazione di detti prodotti e' libera.


E' consentito che vengano presentati, in particolare in occasione di fiere commerciali, esposizioni e dimostrazioni oppure di riunioni scientifiche o tecniche, prodotti non conformi al presente decreto, a condizione che sia indicato in modo chiaramente visibile che gli stessi non possono essere immessi sul mercato, ne' messi in servizio prima che il fabbricante o il suo mandatario li abbia resi pienamente conformi alle disposizioni del presente decreto.


Art. 4

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Comma 1

Autorita' competente

Comma 2

Il Ministero dello sviluppo economico e' designato, ai fini dell'attuazione del presente decreto, Autorita' competente per la sorveglianza del mercato ed assicura il necessario coordinamento con le regioni e le altre Amministrazioni interessate nell'attuazione delle misure di esecuzione, anche convocando periodiche conferenze di servizi con i rappresentanti delle predette Amministrazioni.


L'Agenzia delle Dogane e' l'autorita' responsabile dei controlli alle frontiere di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.


Art. 6

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Comma 1

Supporto tecnico all'autorita' competente

Comma 2

L'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile fornisce supporto all'Autorita' competente ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate. Per tali finalita', il suddetto ente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 7

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Comma 1

Controlli e verifiche

Comma 2

L'Autorita' competente della sorveglianza del mercato dispone i controlli sui prodotti di cui all'articolo 1 per verificarne la conformita' alle misure di esecuzione ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione.


Per i controlli di cui al comma 1, l'Autorita' competente puo' avvalersi, in relazione alle rispettive attribuzioni, dell'ENEA, delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e degli altri Organismi pubblici aventi competenza in materia. Per tali finalita', i predetti soggetti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Le norme procedurali per i controlli di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformita' sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori, secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi, sulla base del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni.


Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi della direttiva, il Ministero dello sviluppo economico puo' stipulare accordi di programma con le parti sociali interessate.


Art. 9

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Comma 1

Marcatura e dichiarazione di conformita'

Comma 2

Anteriormente all'immissione sul mercato ovvero alla messa in servizio di un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, su di esso e' apposta una marcatura di conformita' CE ed e' emessa una dichiarazione CE di conformita' con la quale il fabbricante o il suo mandatario autorizzato o, in assenza di quest'ultimo, l'importatore, garantiscono e dichiarano che il prodotto rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile, ovvero del provvedimento che da' attuazione alla medesima misura.


La marcatura CE di conformita' consiste delle iniziali «CE» come indicato nell'allegato I.


La dichiarazione CE di conformita' contiene gli elementi specificati nell'allegato II e rinvia alla pertinente misura di esecuzione ed e' resa e conservata dal fabbricante o dal suo mandatario ovvero, nei casi di cui all'articolo 8, acquisita e conservata dall'importatore.


E' proibita l'apposizione, sui prodotti, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE.


Le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante o dal suo mandatario ai sensi dell'allegato III sono redatte, in lingua italiana, al momento in cui il prodotto raggiunge l'utilizzatore finale. L'uso complementare di altre lingue e' ammesso, purche' le informazioni siano esattamente corrispondenti alle informazioni riportate in lingua italiana.


In aggiunta alle indicazioni espresse in lingua italiana o altre lingue ai sensi del comma 5, e' consentito l'impiego di simboli, codici o altri accorgimenti individuati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle disposizioni adottate in sede comunitaria, idonei a fornire all'utilizzatore finale indicazioni relative alle modalita' di impiego del dispositivo.


Art. 10

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Comma 1

Clausola di salvaguardia

Comma 2

L'autorita' competente dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, dell'importatore, il ritiro temporaneo dal mercato, o dal servizio, dei prodotti immessi sul mercato, o messi in servizio, privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformita'.


Qualora vi siano indizi che facciano ritenere che un prodotto, benche' munito della marcatura CE, possa essere non conforme, ovvero qualora il fabbricante o il suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, non consentano la tempestiva acquisizione dei campioni, della dichiarazione di conformita' e della relativa documentazione tecnica per le necessarie verifiche, l'autorita' competente, previa diffida, dispone il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformita' del prodotto e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.


Ove sia constatato, a seguito delle procedure di controllo e verifica di cui all'articolo 7, che il prodotto, benche' munito della marcatura CE e della dichiarazione di conformita', non e' conforme alla relativa misura di esecuzione, ovvero al provvedimento che da' attuazione alla medesima misura, l'autorita' competente ordina al fabbricante o al suo mandatario, o in mancanza di quest'ultimo all'importatore, di rendere tale prodotto conforme alla misura di esecuzione applicabile. Se la mancanza di conformita' del prodotto non e' sanabile o persiste oltre il termine assegnato, l'autorita' competente, con provvedimento motivato, ne vieta o limita l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, dell'importatore. In caso di divieto di immissione o ritiro dal mercato, l'autorita' informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.


Il provvedimento che limita o vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio di un prodotto, indica i motivi che ne sono all'origine ed e' notificato entro centoventi giorni dall'accertamento, al fabbricante o al suo mandatario, che sono contestualmente informati dei possibili mezzi di ricorso e dei termini per la loro proposizione.


Art. 11

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Comma 1

Valutazione di conformita'

Comma 2

Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, accerta la conformita' di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La valutazione della conformita' deve avvenire secondo le relative procedure di valutazione specificate nelle misure di esecuzione, attraverso il controllo interno della progettazione, di cui all'allegato IV, ovvero il sistema di gestione, di cui all'allegato V.


Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione e' progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit, EMAS, e la funzione di progettazione e' inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato IV. Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione e' progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed e' attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, tale sistema di gestione e' ritenuto attuativo delle corrispondenti prescrizioni dell'allegato IV.


Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione dell'autorita', per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformita' eseguita e alle dichiarazioni di conformita' emesse. I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorita' competente.


Art. 12

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Comma 1

Presunzione di conformita'

Comma 2

Si presumono conformi alla misura di esecuzione applicabile i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio che rechino la marcatura CE di cui all'articolo 9.


Si presumono altresi' conformi i prodotti per i quali sono state applicate le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.


Il prodotto cui e' stato assegnato un marchio comunitario di qualita' ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e' considerato rispondente alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile, fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualita' ecologica.


Art. 13

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Comma 1

Norme armonizzate

Comma 2

L'Autorita' competente di cui all'articolo 4 assicura la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.


Allorche' l'Autorita' competente considera che le norme armonizzate, la cui applicazione sia richiesta al fine di ottemperare alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile, non soddisfano appieno tali disposizioni, essa informa, indicandone i motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE.


L'Autorita' competente provvede affinche' le determinazioni della Commissione europea in materia di interpretazione o di revoca delle norme armonizzate siano rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Art. 14

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Comma 1

Disposizioni per i componenti e le sottounita'

Comma 2

Qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti, i loro mandatari autorizzati e, in mancanza di questi ultimi, gli importatori, che immettono sul mercato ovvero mettono in servizio componenti e sottounita', devono fornire al fabbricante di un prodotto contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali ovvero risorse dei componenti o sottounita'.


Art. 15

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Comma 1

Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

Art. 16

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Comma 1

Informazione dei consumatori

Comma 2

Le informazioni di cui sopra saranno rese note ai consumatori, in conformita' alla misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che da' attuazione alla medesima misura.


Art. 17

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformita' ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da ventimila euro a centocinquantamila euro.


Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da diecimila euro a cinquantamila euro.


Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto o la limitazione di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da quarantamila euro a centocinquantamila euro.


Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.


Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.


Art. 18

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 19

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Comma 1

Aggiornamento

Art. 20

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Comma 1

Disposizione finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.