Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 2022, N. 18))
((1))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 4 marzo 2022, n. 18 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5".