I termini stabiliti dall'art. 35 del regolamento approvato con R. decreto 18 maggio 1942, n. 1369, per i depositi di cui all'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono prorogati fino alla data da stabilirsi con successivo provvedimento, purche' non siano decorsi i termini per la tutelabilita' dell'opera o del prodotto.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La proroga dei termini per il deposito delle opere e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, disposta con decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 337, scadra' alla fine dell'anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto."