DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 337/1945 - Proroga dei termini per il deposito delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. (045U0337)

Proroga dei termini per il deposito delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. (045U0337)

Numero 337 Anno 1945 GU 05.07.1945 Codice 045U0337

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-07;337

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

I termini stabiliti dall'art. 35 del regolamento approvato con R. decreto 18 maggio 1942, n. 1369, per i depositi di cui all'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono prorogati fino alla data da stabilirsi con successivo provvedimento, purche' non siano decorsi i termini per la tutelabilita' dell'opera o del prodotto.((1))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La proroga dei termini per il deposito delle opere e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, disposta con decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 337, scadra' alla fine dell'anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto."


Art. 2

#

Comma 1

I terzi che avessero proceduto alla riproduzione di opere o prodotti per i quali non sia stato effettuato il prescritto deposito per l'acquisto e l'esercizio del diritto, potranno tenerli in commercio, per il periodo di un anno dal giorno in cui sara' effettuato il deposito stesso.


Art. 3

#

Comma 1

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nei confronti di titolari stranieri di diritti sulle opere e i prodotti suddetti, a condizione di reciprocita'.


Art. 4

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - De Gasperi - Tupini
- Pesenti

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 164. - Frasca