DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

Epurazione delle pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private. (045U0702)

Numero 702 Anno 1945 GU 13.11.1945 Codice 045U0702

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-11-09;702

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Sono dispensati dal servizio i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, a qualunque categoria o gruppo appartengano, aventi grado superiore all'8° o parificata della classificazione statale, anche se inamovibili, i quali per l'attivita' politica svolta come fascisti o per le manifestazioni di carattere fascista compiute in ufficio o fuori di ufficio o per aver dato prova di faziosita' fascista o perche' nominati all'impiego per soli titoli fascisti, si trovino in condizione di incompatibilita' con la permanenza in servizio.

I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di grado inferiore al 7° sono esenti da procedimento di dispensa, a meno che nella loro condotta si riscontrino manifestazioni di grave faziosita' fascista o che si trovino nelle Condizioni previste dall'articolo successivo.

Per le Amministrazioni diverse da quelle dello Stato la parificazione dei gradi, agli effetti del presente decreto, se non esiste, e' deliberata con provvedimento insindacabile del capo dell'Amministrazione.


Art. 2

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Comma 1

Sono dispensati dal servizio, anche se inamovibili, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, a qualunque categoria, gruppo o grado appartengano, la cui incompatibilita' alla permanenza in servizio risulti dal fatto di avere, dopo l'8 settembre 1943:
a) prestato servizio militare o civile alle dipendenze del tedesco invasore;
b) aderito al partito repubblicano fascista;
c) prestato servizio volontario nelle formazioni militari del governo della sedicente repubblica sociale italiana, o, col grado di ufficiale, in quelle del lavoro organizzate dal governo stesso;
d) partecipato a rastrellamenti o ad esecuzioni sommarie e di condanna ordinate dai nazi-fascisti o svolto opera di delazione a favore di questi ultimi;
e) esercitato funzioni di capo della provincia o di questore per nomina del sedicente governo della repubblica sociale, ovvero di presidente, di pubblico accusatore, o di membro dei tribunali speciali o straordinari istituiti dal detto governo;
f) abbandonato la propria sede per seguire e servire il governo fascista;
g) svolto opera specifica di collaborazione con i tedeschi o con la sedicente repubblica sociale italiana.

Non si fa luogo a dispensa quando le attivita' dopo l'8 settembre 1943 siano state svolte a seguito di coercizione o allo scopo di danneggiare l'azione dei tedeschi o del governo che solo apparentemente si serviva.


Art. 3

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Comma 1

Chi dopo l'8 settembre 1943 si e' distinto nella lotta contro i tedeschi puo' essere esente dalla dispensa.


Art. 4

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Comma 1

La incompatibilita' prevista dagli articoli 1 e 2 e' dichiarata su richiesta dell'Amministrazione:
a) dalle Commissioni di epurazione istituite, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, presso le Amministrazioni centrali o gli Enti pubblici autonomi per tutti i dipendenti di dette Amministrazioni od Enti; restano ferme le facolta' previste dall'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e dall'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;
b) dalle Commissioni provinciali di epurazione istituite ai sensi del 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per i dipendenti di Enti pubblici locali e di Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo ed i suoi delegati provinciali invigilano sullo svolgimento dei giudizi di epurazione e, quando e' necessario, prendono l'iniziativa del deferimento.

Al procedimento davanti alle Commissioni di epurazione si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alle Commissioni di primo grado.


Art. 5

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Comma 1

L'Amministrazione competente, non appena ricevuta comunicazione della decisione definitiva, deve deliberare la dispensa dal servizio di quei dipendenti nei confronti dei quali sia stata dichiarata la incompatibilita' a restare in servizio.

Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio non e' dato ricorso, ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale.


Art. 6

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Comma 1

Il dipendente dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo precedente, e' ammesso al trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti.

Nei casi di particolare gravita' la Commissione di epurazione puo' pronunciare la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Anche quando sia stata disposta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza, spetta all'impiegato dispensato la restituzione dei contributi da lui eventualmente versati al fondo di previdenza.


Art. 7

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Comma 1

I dipendenti sottoposti a procedimento di epurazione ai sensi dell'art. 4 possono essere sospesi dall'ufficio, in pendenza del giudizio, con deliberazione dell'Amministrazione competente.


Art. 8

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Comma 1

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al personale dipendente dagli istituti pubblici o di interesse nazionale, da imprese o da aziende private concessionarie di pubblici servizi o esercenti una pubblica funzione o un servizio di pubblica utilita'.

Il giudizio di epurazione e' di competenza delle Commissioni provinciali di epurazione previste dal 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, tranne che non siano costituite apposite commissioni presso gli istituti e le aziende suddette.

La dispensa dal servizio e' deliberata dal capo dell'Istituto per i dipendenti da istituti pubblici o di interesse nazionale, e dal Prefetto della provincia, in cui l'impresa o l'azienda ha la sua sede, per il personale dipendente dalle imprese e dalle aziende private indicate nel primo comma del presente articolo.


Art. 9

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Comma 1

Entro il 31 marzo 1946 i capi delle singole pubbliche Amministrazioni possono, per ragioni di opportunita' politica o morale, disporre il trasferimento di funzionari, anche se inamovibili, ad altra sede e, comunque, per coloro che si trovano nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.


Art. 10

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Comma 1

Sono cancellati dagli albi gli iscritti che per faziosita' o malcostume fascista si siano resi incompatibili a continuare nell'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere.

((Il giudizio su tale incompatibilita' spetta agli organi incaricati della tenuta degli albi, i quali vi provvedono direttamente o a mezzo di commissioni da essi nominate; in difetto, le commissioni sono nominate dal Ministro che esercita il controllo sugli albi o dall'autorita' da lui delegata. Il Ministro competente o l'autorita' da lui delegata puo' costituire una commissione unica per la revisione di piu' albi di sedi limitrofe, quando, per l'esiguo numero degli scritti, se ne ravvisi la opportunita')).

((Contro le decisioni adottate ai sensi dei comma precedenti, l'interessato puo' ricorrere agli organi professionali superiori o, in difetto, alla Sezione speciale del Consiglio di Stato, istituita dall'art. 11.

Il ricorso e' proposto nel termine di dieci giorni, decorrenti dalla notifica della decisione impugnata, mediante deposito nella segreteria dell'organo superiore o della Sezione speciale del Consiglio di Stato))
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Art. 11

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Comma 1

Contro le decisioni delle commissioni previste dalla lettera a) dell'art. 4 il dipendente dispensato puo' ricorrere, anche per il merito, ad una Sezione speciale del Consiglio di Stato, composta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed integrata da due membri da designarsi l'uno dall'Alto Commissario e l'altro dal Ministro da cui dipende o alla cui vigilanza e' sottoposta l'Amministrazione alla quale appartiene il ricorrente.

Il ricorso e' proposto nel termine di sei giorni decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione di 1° grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa, nell'ufficio dal quale il ricorrente dipende o, direttamente, nella segreteria della Sezione speciale del Consiglio di Stato.

La Sezione speciale decide in camera di consiglio senza l'osservanza delle ordinarie norme di procedura e al procedimento si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alla Commissione centrale


Art. 12

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Comma 1

((Contro le decisioni delle commissioni provinciali di cui alla lettera b) dell'art. 4, gli interessati possono ricorrere ad una commissione istituita nella circoscrizione di ciascuna Corte d'Appello. La commissione predetta, da nominarsi con decreto del primo presidente della Corte d'Appello, e' presieduta da un magistrato o da un funzionario dell'Amministrazione dello Stato, anche a riposo e di grado non inferiore al quinto, ed e' composta di due magistrati di grado non inferiore all'ottavo e di due altri membri, dei quali uno designato dall'ufficio per le sanzioni contro il fascismo, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, numero 22, e l'altro dal Prefetto tra i funzionari della Prefettura della provincia ove ha sede la commissione)).

Il ricorso e' proposto nel termine di sei giorni, decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione di 1° grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa o direttamente nella segreteria della Commissione di appello.

Al procedimento davanti alle Commissioni di appello si applicano le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alla Commissione centrale.


Art. 13

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Comma 1

((Ferme le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli albi ed i proscioglimenti disposti con decisioni definitive emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono revocate le sanzioni disciplinari diverse dalla dispensa dal servizio, dalla cancellazione dagli albi, dalla retrocessione e dalla restituzione al ruolo di provenienza, per le quali siano intervenuto decisioni definitive ai sensi dello stesso decreto legislativo)).

Agli effetti delle disposizioni del comma precedente, le decisioni delle Commissioni centrali si considerano definitive anche se alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora notificate ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179.

Le decisioni di primo grado emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, tuttora soggette a ricorso, sono impugnabili a norma del presente decreto.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto davanti alla Commissione centrale per il giudizio di appello sono giudicati dagli organi di secondo grado previsti dagli articoli 11 e 12.

Le decisioni di primo grado emanate ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dalle Commissioni di revisione degli albi e tuttora soggette a ricorso, anche quando il relativo giudizio sia pendente davanti alle Commissioni centrali, sono soggette a revisione da parte dei nuovi organi previsti dall'art. 10.

La Commissione centrale di epurazione e le Commissioni per la revisione degli albi istituite con il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono soppresse.

I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto davanti alle Commissioni di primo grado proseguono davanti alle Commissioni stesse o ai nuovi organi previsti dall'art. 10 con l'applicazione delle norme del presente decreto.

Le sospensioni dall'ufficio disposte in via cautelare sono revocate dall'Amministrazione nei confronti dei dipendenti di grado ottavo ed inferiori, i quali non si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1 e dall'art. 2; in tutti gli altri casi la revoca della sospensione puo' essere disposta, anche in pendenza del giudizio, dall'Amministrazione competente o dagli organi previsti dall'art. 10.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano le sospensioni di fatto comunque disposte.


Art. 14

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Comma 1

Fermo l'effetto dei termini gia' scaduti alla data del presente decreto i deferimenti devono essere effettuati entro il 31 marzo 1946 e, comunque, per coloro che si trovano nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 217 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il termine per i deferimenti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 702, e' prorogato fino al 30 aprile 1946, relativamente ai territori restituiti all'amministrazione del Governo italiano successivamente alla entrata in vigore del decreto stesso, fermo il disposto del predetto art. 14 per i territori non ancora restituiti.".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) che tale modifica ha effetto dal 1° aprile 1946.


Art. 15

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Art. 16

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Comma 1

Sono risolti di diritto i contratti d'impiego, di rappresentanza e di agenzia dei direttori generali, tecnici e amministrativi, dei capi servizio, dei capi uffici, degli institori di societa' per azioni o a responsabilita' limitata con capitale superiore ai cinque milioni di lire o di societa' di assicurazione con capitale nominale o con patrimonio sociale superiore a un milione di lire, i quali:
1) abbiano riportato condanne per delitti ai sensi del titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non comportino la interdizione dai pubblici uffici;
2) i cui beni siano stati confiscati a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo medesimo;
3) abbiano riportato alcune delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;
4) abbiano rivestito cariche fasciste di segretario e vice segretario del partito, membro del gran consiglio, componente del direttorio nazionale, ispettore del partito, segretario federale, deputato fascista, consigliere nazionale e senatore dichiarato decaduto.


Art. 17

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Comma 1

A coloro che si trovano nelle condizioni previste dal n. 4 dell'articolo precedente non si applica la disposizione prevista dallo stesso articolo quando posseggano una comprovata capacita' tecnica ed amministrativa e ricorra per essi una delle circostanze seguenti: si siano distinti nella lotta contro i tedeschi ovvero, prima dell'inizio della presente guerra, abbiano preso posizione ostile al fascismo o abbiano cessato di appartenere al partito nazionale fascista o abbiano rivestito la carica di consigliere nazionale in rappresentanza delle categorie professionali senza esercitare effettiva attivita' politica.

Il giudizio al riguardo e' dato insindacabilmente, su ricorso dell'interessato, da proporsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da una Commissione provinciale nominata dal Prefetto della provincia, sentito il Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale e composta di un presidente designato dalla delegazione provinciale dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo e di quattro membri di cui due designati dalla Camera del Lavoro e due dalle associazioni dei datori di lavoro. La competenza della Commissione e' determinata dal luogo in cui il dipendente presta servizio.

Il Prefetto, di concerto con il presidente della Commissione provinciale, puo' nominare con gli stessi criteri una o piu' sezioni della detta Commissione.

Se e' presentato il ricorso di cui sopra il licenziamento del dirigente e' sospeso sino all'esito del giudizio della Commissione provinciale.

La decisione della Commissione deve essere comunicata al datore di lavoro.


Art. 18

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Comma 1

Il datore di lavoro deve procedere al licenziamento del dipendente nei confronti del quale si sia verificata la risoluzione del rapporto, non appena scaduto il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente se non e' stato presentato il ricorso di cui allo stesso comma, o, in caso contrario, non appena abbia ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo suddetto ovvero non appena siano divenuti definitivi i provvedimenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 16.

Il datore di lavoro che contravviene al disposto del comma precedente e' punito coll'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a 100.000 lire.


Art. 19

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Comma 1

Al dipendente licenziato per risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 16 del presente decreto, e' corrisposta l'indennita' prevista dai commi terzo e quarto dell'articolo 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonche' ogni altra indennita' prevista nei contratti di impiego.

Nel caso di rapporto a tempo determinato e' dovuta, a titolo di indennita', la minore somma tra l'importo delle retribuzioni, fino alla scadenza contrattuale del rapporto e l'ammontare della indennita' che sarebbe dovuta ove il contratto fosse a tempo indeterminato.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 16, al dipendente licenziato non spettano le indennita' di licenziamento e le eventuali indennita' pattuite nei contratti a tempo indeterminato le quali devono essere devolute alle istituzioni di previdenza costituite presso l'azienda o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al dipendente licenziato, nei casi previsti nel comma precedente, spetta la restituzione dei contributi da lui versati al fondo di previdenza.

E' fatto salvo quanto spetta al licenziato in dipendenza delle assicurazioni obbligatorie.


Art. 20

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI - BROSIO - NENNI - DE GASPERI - TOGLIATTI - RUINI - SCOCCIMARRO - RICCI - JACINI - DE COURTEIN - CEVOLOTTO - ARANGIO RUIZ - ROMITA - GULLO - LA MALFA - SCELBA - GRONCHI - BARBARESCHI - LUSSU - MOLE'

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 30 - FRASCA