((Le ipoteche a garanzia dei mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario sopra immobili che per fatti di guerra siano stati distrutti o danneggiati in modo da aver subito la diminuzione di almeno un quarto del reddito, garantiscono, con la stessa efficacia del grado ad esse spettante in aggiunta all'importo della iscrizione, tutte le semestralita' in scadenza dalla data della dichiarazione di guerra sino al 15 aprile 1948, ed i relativi interessi di mora)). ((1))
Nei casi in cui la garanzia del mutuo risulti costituita da piu' immobili, la precedente disposizione e' applicabile quando il reddito complessivo di essi abbia subito una diminuzione di almeno un quarto.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1082 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 709, modificate a' termini dell'articolo precedente, sono estese alle Casse di risparmio e agli Istituti di credito di diritto pubblico".