DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di de

Numero 186 Anno 2021 GU 29.11.2021 Codice 21G00195

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;186

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente decreto da' attuazione alla direttiva (UE) 2019/1153, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.


Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il presente decreto si applica in aggiunta alle predette disposizioni e non pregiudica l'applicazione degli accordi o delle intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorita' competenti in vigore con Stati membri dell'Unione europea, in quanto compatibili con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con la direttiva di cui al comma 1, ne' l'applicazione degli obblighi derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi con Stati non appartenenti all'Unione europea.


Art. 3

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Comma 1

Autorita' nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, le autorita' di cui al comma 1 sono abilitate ad accedere e consultare le informazioni sui conti bancari, negli ambiti di rispettiva competenza, qualora necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.


L'accesso di cui al presente articolo avviene sulla base di convenzioni stipulate tra le Autorita' competenti e l'Agenzia delle entrate con le modalita' di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 4

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Comma 1

Accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorita' competenti


All'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni di cui al primo periodo sono altresi' utilizzabili dall'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, per il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e di altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro ovvero confisca, adottato dall'autorita' giudiziaria competente.».


L'accesso alle informazioni sui conti bancari e le relative consultazioni, effettuati ai sensi del presente decreto, sono eseguiti caso per caso e, per le autorita' nazionali competenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), da ufficiali di polizia giudiziaria designati dai rispettivi responsabili. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, trovano applicazione gli articoli 21 e 25 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.


Art. 5

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Comma 1

Autorita' nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF.


Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini del presente decreto, negli ambiti di rispettiva competenza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia sono designati quali autorita' nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF, qualora necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.


Art. 6

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Comma 1

Scambio di informazioni con le autorita' competenti di altri Stati membri


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in presenza di motivata richiesta avanzata, caso per caso, da un'autorita' competente di un altro Stato membro, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia trasmettono le informazioni finanziarie o le analisi finanziarie ottenute dalla UIF, qualora tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.


Qualora l'autorita' competente dello Stato che ha ricevuto le informazioni o le analisi di cui al comma 1 comunichi la necessita' di utilizzare tali informazioni o analisi per finalita' ulteriori rispetto a quelle ivi previste ovvero di trasmetterle ad altre autorita', agenzie o servizi, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia acquisiscono il previo consenso della UIF.


Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, possono richiedere, caso per caso, anche su attivazione degli altri organi delle indagini, alle autorita' competenti di altri Stati membri informazioni finanziarie o analisi finanziarie.


Le trasmissioni di cui al presente articolo sono effettuate tramite comunicazioni elettroniche sicure, che garantiscano un livello elevato di sicurezza dei dati.


Art. 7

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Comma 1

Richieste di informazioni alle autorita' competenti da parte della UIF


La UIF, quando risulta necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, puo' richiedere, caso per caso, informazioni in materia di contrasto al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia.


Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, interessando, qualora necessario, gli altri organi delle indagini, forniscono tempestivamente alla UIF le informazioni richieste ai sensi del comma 1, nel rispetto del segreto delle indagini.


Art. 8

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Comma 1

Scambio di informazioni tra la UIF e le FIU di altri Stati membri

Comma 2

Ai fini del presente decreto, la UIF, in casi urgenti ed eccezionali, puo' scambiare, con tempestivita' e a condizioni di reciprocita', con le FIU di altri Stati membri informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalita' organizzata associata al terrorismo.


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e le analisi e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU, la UIF trasmette tempestivamente le informazioni e le analisi di cui al comma 1 alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e, tramite le autorita' competenti di cui all'articolo 5, al Comitato di analisi strategica antiterrorismo.


Art. 9

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Comma 1

Comunicazione di informazioni sui conti bancari, informazioni finanziarie e analisi finanziarie all'Europol

Comma 2

Le richieste motivate di informazioni sui conti bancari presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze, sono riscontrate dall'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), tramite l'Unita' nazionale Europol istituita presso il Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno.


La UIF e' autorizzata a rispondere tempestivamente a richieste motivate di informazioni finanziarie e analisi finanziarie presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze, tramite l'Unita' nazionale Europol istituita presso il Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno. La UIF non fornisce le informazioni e le analisi di cui al primo periodo qualora sussistano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni finanziarie o delle analisi finanziarie abbia un impatto negativo su indagini penali o di prevenzione o analisi in corso ovvero, in circostanze eccezionali, se la comunicazione delle informazioni o delle analisi sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui e' stata richiesta.


Gli scambi di informazioni e analisi tra l'Unita' nazionale Europol e l'Europol, effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, avvengono nel rispetto dell'articolo 7, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/794 e attraverso sistemi informatici, utilizzando l'applicazione SIENA. La lingua utilizzata per i predetti scambi e' quella applicabile a SIENA.


Art. 10

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Comma 1

Trattamento di dati personali

Comma 2

Al trattamento dei dati personali svolto per le finalita' del presente decreto si applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.


In relazione agli scambi di informazioni e analisi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, comma 2, si applica l'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.


Gli accessi di cui all'articolo 3 e gli scambi di cui all'articolo 5 avvengono con modalita' idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante specifiche convenzioni tra le Amministrazioni interessate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 11

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Comma 1

Registrazione delle richieste di informazioni

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, ai fini della verifica della liceita' dei trattamenti dei dati personali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 e la UIF, per quanto di rispettiva competenza, registrano in appositi file di log le richieste trasmesse ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, comma 2, da conservare per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro creazione.


Su richiesta, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono le registrazioni a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali.


Art. 12

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Comma 1

Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato

Art. 13

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Comma 1

Monitoraggio

Comma 2

Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, altresi', annualmente, alla Commissione europea i dati statistici di cui al comma 1.


Art. 14

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Comma 1

Cooperazione di polizia ((e scambio informativo con i servizi di informazione per la sicurezza))


Per le finalita' del presente decreto, le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, condividono tempestivamente, secondo modalita' definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie, anche sulla base dei rispettivi comparti di specialita' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.


((Per le finalita' della prevenzione di ogni forma di aggressione terroristica di matrice internazionale, i servizi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono chiedere alle autorita' competenti di cui all'articolo 5 del presente decreto, secondo modalita' definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie connesse al terrorismo)).


Art. 15

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Comma 1

Clausola di invarianza

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.