DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.

Numero 164 Anno 2007 GU 08.10.2007 Codice 007G0179

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-17;164

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Testo vigente

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Art. 3

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Comma 1

Modifiche alla rubrica del titolo II della parte II e alla parte II, titolo II, capo I, del TUF

Comma 2

Alla rubrica del titolo II della parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «servizi», sono inserite le seguenti: «e attivita».


Dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Consulenti finanziari). - 1. La riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
2 E' istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del comma 5, provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob.
3. L'organismo di cui al comma 2 ha personalita' giuridica ed e' ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'.
4. L'organismo di cui al comma 2:
a) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere d), e) e g) del comma 5;
b) per i casi di violazione delle regole di condotta delibera, in relazione alla gravita' dell'infrazione e in conformita' alle disposizioni di cui al comma 5, lettera b), la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo.
5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 2 e alle relative forme di pubblicita';
b) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 2 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
c) alle cause di incompatibilita';
d) alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
e) alle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dai consulenti finanziari;
f) all'attivita' dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 4;
g) alle modalita' di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari.
6. Avverso le decisioni di sospensione o radiazione dall'albo assunte dall'organismo, ai sensi del comma 4, lettera b), e' ammesso ricorso, da parte dell'interessato, dinanzi alla Consob, entro i successivi trenta giorni e secondo le procedure dalla stessa determinate con regolamento. Avverso le delibere adottate dalla Consob ai sensi del presente comma e' ammessa opposizione da parte dell'interessato alla corte d'appello; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.
7. La Consob puo' richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.
8. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob ne propone lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.».


Art. 4

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Comma 1

Modifiche alla parte II, titolo II, capo II, del TUF

Comma 2

Alla rubrica del capo II del titolo II della parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «Svolgimento dei servizi» sono aggiunte le seguenti: «e delle attivita».


All'articolo 25 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati). - 1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attivita' di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67.
Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi e attivita' possono operare nei mercati regolamentati italiani.
2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla societa' di gestione ai sensi dell'articolo 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni:
a) soddisfano i requisiti di onorabilita' e professionalita';
b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacita' di negoziazione;
c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;
d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.
3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l'integrita' dei mercati.».


Al comma 2 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n)».


Art. 5

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Comma 1

Modifiche alla parte II, titolo II, capo III, del TUF

Comma 2

Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«1. Alla prestazione all'estero di servizi e attivita' di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del testo unico bancario.».


Art. 6

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Comma 1

Modifiche alla parte II, titolo II, capo IV, del TUF

Comma 2

I commi 1 e 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le societa' di gestione armonizzate, le Sicav, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le societa' di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.
2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualita' di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attivita' di promotore finanziario e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.».


Art. 7

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Comma 1

Inserimento del capo IV-bis del titolo II della parte II del TUF

Comma 2

Dopo il capo IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:

"Capo IV-bis

TUTELA DEGLI INVESTITORI

Art. 32-bis (Tutela degli interessi collettivi degli investitori).
- 1. Le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attivita' di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo.
Art. 32-ter (Risoluzione stragiudiziale di controversie). - 1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attivita' di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Fino all'istituzione di tali procedure, si applica l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.".


Art. 8

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Comma 1

Modifiche alla parte II, titolo III, del TUF

Art. 9

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Comma 1

Modifiche alla parte II, titolo IV, del TUF

Art. 10

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Comma 1

Principi di regolamentazione della parte III, titolo I, del TUF

Comma 2

Nel capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 60-ter (Principi di regolamentazione). - 1. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dal presente titolo nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 6, comma 01.».


Art. 11

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Comma 1

Modifiche alla parte III, titolo I, capo I, del TUF

Comma 2

L'articolo 65 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 65 (Registrazione delle operazioni presso la societa' di gestione e obblighi di comunicazione delle operazioni concluse su strumenti finanziari). - 1. La Consob stabilisce con regolamento:
a) le modalita' di registrazione presso le societa' di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti;
b) il contenuto, i termini e le modalita' di comunicazione alla Consob da parte dei soggetti abilitati delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.
2. La Consob, quando cio' sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori, puo' estendere gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera b), anche a strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati.».


Al comma 2 dell'articolo 66 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quarto periodo e' soppresso.


Dopo l'articolo 66 e' inserito il seguente articolo:
«Art. 66-bis (Mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas). - 1. Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica ed il gas e alle societa' che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente capo, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi.
2. I provvedimenti di cui agli articoli 61, commi 8 e 8-bis, 63, commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5-bis e 5-ter, 70-bis, comma 2, lettera b), 70-ter, comma 2, 73, comma 4, e 75, commi 2 e 4, sono adottati dalla Consob, d'intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1-ter, sono adottate dalla Consob, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas.
4. I provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), sono adottati dalla Consob sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
5. I compiti di cui all'articolo 67, comma 2-bis, sono attribuiti alla Consob, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas esercita le attribuzioni previste nel presente articolo in funzione delle generali esigenze di stabilita', economicita' e concorrenzialita' dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonche' di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.
7. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. La Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas agiscono in modo coordinato, a tale fine stipulando appositi protocolli di intesa.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas informa il Ministero dello sviluppo economico sull'attivita' di vigilanza svolta e sulle irregolarita' riscontrate che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi nonche' sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.».


Dopo l'articolo 70, sono inseriti i seguenti:
«Art. 70-bis (Accesso ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari). - 1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento possono accedere ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di cui agli articoli 68, 69 e 70 per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.
2. Le societa' di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:
a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di compensazione e liquidazione designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;
b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento e' effettuato dalla Banca d'Italia.
3. Le societa' di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.
4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), e' effettuato, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa' di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.
Art. 70-ter (Accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito dei mercati regolamentati). - 1. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le societa' che gestiscono i sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la garanzia, la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'articolo 70-bis, comma 2, cio' si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tale fine, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle societa' di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.».


L'articolo 77 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 77 (Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia). - 1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69 e 70 e sui soggetti che li gestiscono e' esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni ed effettuare ispezioni.
2. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle societa' di gestione dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70.
3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 68, 69 e 70 si applica l'articolo 83.».


Art. 12

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Comma 1

Modifiche alla parte III, titolo I, capo II, del TUF

Comma 2

La rubrica del capo II del titolo I della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente: «Sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati».


Nel capo II del titolo I della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente articolo:
«Art. 77-bis (Sistemi multilaterali di negoziazione). - 1. La Consob individua con proprio regolamento i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in materia di:
a) processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni;
b) ammissione di strumenti finanziari;
c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti;
d) accesso al sistema;
e) controllo dell'ottemperanza da parte degli utenti delle regole del sistema.
2. La Consob:
a) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione;
b) puo' chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
c) vigila, al momento dell'autorizzazione e in via continuativa, che le regole e le procedure adottate dai sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle disposizioni comunitarie.
3. Salvo quando cio' possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorita' competenti di altri Stati membri.
4. Agli accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito di sistemi multilaterali di negoziazione si applica l'articolo 70-ter, commi 1 e 2.
5. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1.
6. Il provvedimento previsto dal comma 1 e' adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato. Per questi ultimi le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.».


L'articolo 78 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 78 (Internalizzatori sistematici). - 1. La Consob puo' chiedere agli internalizzatori sistematici l'esclusione o la sospensione degli scambi sugli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati e per i quali essi risultano internalizzatori sistematici.
2. La Consob disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione degli internalizzatori sistematici e i loro obblighi in materia di pubblicazione di quotazioni, esecuzione di ordini e accesso alle quotazioni.».


L'articolo 79 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 79 (Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro). - 1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonche' sui soggetti gestori.
2. La Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori e agli operatori. La Banca d'Italia puo' eseguire ispezioni presso i medesimi soggetti gestori e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nell'attivita' del soggetto abilitato. A tale fine, la Banca d'Italia puo' procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia puo' autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche presso i soggetti gestori; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.
3. I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro possono gestire anche sistemi multilaterali di negoziazione di strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute.
4. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 77-bis.».


Art. 13

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Comma 1

Inserimento del capo II-bis del titolo I della parte III del TUF

Comma 2

Dopo il capo II del titolo I della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:

«Capo II-bis

Disposizioni comuni Art. 79-bis (Requisiti di trasparenza). - 1. Al fine di garantire l'effettiva integrazione dei mercati e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione dei prezzi, la Consob disciplina con regolamento:
a) il regime di trasparenza pre-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;
b) il regime di trasparenza post-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dai soggetti abilitati.
2. La Consob, quando cio' si renda necessario per assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell'investitore, puo' estendere, in tutto in parte, il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione applicabile alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' scambi di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.
4. La Consob disciplina con regolamento la gestione degli ordini dei clienti con limite di prezzo aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Art. 79-ter (Consolidamento delle informazioni). - 1. Al fine di garantire che i partecipanti al mercato e gli investitori possano raffrontare i prezzi che i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati sono tenuti a rendere pubblici, la Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' individuare con regolamento misure volte ad eliminare gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni e della relativa pubblicazione.».


Art. 14

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Comma 1

Modifiche alla parte III, titolo II, del TUF

Comma 2

Al comma 2 dell'articolo 81 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «le modalita' di svolgimento» sono inserite le seguenti: «, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi,».


Il comma 1 dell'articolo 82 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«1. La vigilanza sulle societa' di gestione accentrata e' esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca d'Italia possono chiedere alle societa' la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonche' eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalita' e termini.».


Art. 15

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Comma 1

Modifiche alla parte IV del TUF

Art. 16

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Comma 1

Modifiche alla parte V del TUF

Art. 17

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Comma 1

Modifiche alla parte VI del TUF

Comma 2

All'articolo 205 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «o negli scambi organizzati indicati negli articoli 78 e 79 da soggetti ammessi alle negoziazioni negli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, quelle effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici».


Art. 18

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Comma 1

Modifiche all'allegato del TUF

Comma 2

L'allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Sezione A - Attivita' e servizi di investimento.
(1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o piu' strumenti finanziari.
(2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti.
(3) Negoziazione per conto proprio.
(4) Gestione di portafogli.
(5) Consulenza in materia di investimenti.
(6) Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
(7) Collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
(8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
Sezione B - Servizi accessori.
(1) Affitto di cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali.
(2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o piu' strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.
(3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.
(4) Servizio di cambio quando detto servizio e' legato alla fornitura di servizi di investimento.
(5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.
(6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo.
(7) Servizi e attivita' di investimento, nonche' servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.
Sezione C - Strumenti finanziari.
(1) Valori mobiliari.
(2) Strumenti del mercato monetario.
(3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
(5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto.
(6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" ed altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione.
(7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati al numero (6), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.
(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
(9) Contratti finanziari differenziali.
(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire in tale modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati ai numeri precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.».


Art. 19

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Comma 1

Disposizioni finali e transitorie

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° novembre 2007.


Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio si intendono autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al ricorrere delle medesime condizioni, si intendono autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente agli strumenti finanziari derivati.


Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla prestazione di uno o piu' servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Le SGR autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Le SIM, le SGR e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 comunicano alle autorita' competenti alla tenuta dei rispettivi albi entro il 30 novembre 2007 se non intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 9.


Le societa' di gestione dei mercati regolamentati autorizzati in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dei mercati regolamentati di cui all'articolo 63, commi 1 e 3, e all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Le societa' di gestione dei mercati regolamentati che gestiscono sistemi di scambi organizzati multilaterali alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dell'attivita' di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.


I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno 2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007.


Fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. (6) (7a) (7) (8)((14))


Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nomina, in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando la durata in carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti.


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 14 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".


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AGGIORNAMENTO (7a)


Il Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 14 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012".


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AGGIORNAMENTO (8)


La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 23, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' prorogato al 30 giugno 2013 il termine di cui al coma 14 del presente articolo.


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AGGIORNAMENTO (14)


La L. 5 marzo 2024, n. 21, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Il comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, nel periodo precedente al trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".