DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00093)

Numero 73 Anno 2020 GU 14.07.2020 Codice 20G00093

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-14;73

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Art. 1

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Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico

Comma 2

All'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste:
a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale;
b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.».


Art. 4

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Comma 1

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica negli edifici

Comma 2

All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione e' istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta dal Ministro dello sviluppo economico, che la presiede, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'economia e delle finanze. La cabina di regia assicura il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo 15 e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinato il funzionamento della cabina di regia, ivi inclusa la previsione di una relazione informativa annuale al Parlamento in merito alle attivita' svolte, nonche' alla verifica del rispetto degli obiettivi previsti per gli strumenti di promozione dalla cabina di regia stessa gestiti. Ai componenti della cabina non spetta alcun compenso comunque denominato ne' rimborso spese, e all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».


Art. 6

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Comma 1

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Acquisti delle Pubbliche amministrazioni

Art. 11

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Art. 12

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Comma 1

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione

Comma 2

L'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica). - 1. Entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale, l'ENEA, di concerto con il GSE, predispone un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia e, previa acquisizione delle osservazioni degli stakeholder tramite consultazione pubblica, lo sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il programma di cui al comma 1 si conclude nell'anno 2030 ed e' definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui e' rivolto ed include azioni volte a:
a) sensibilizzare ed incoraggiare le imprese nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;
b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;
c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dell'energia;
d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto ad un uso consapevole dell'energia;
e) prevedere attivita' di formazione e informazione rivolte agli amministratori di condominio, anche con il coinvolgimento delle relative associazioni di categoria a livello nazionale e regionale;
f) favorire la partecipazione delle banche e degli istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;
g) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso efficiente dell'energia anche attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalita' di accesso;
h) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi all'energia;
i) promuovere soluzioni di progettazione edilizia, urbanistica e di arredo degli interni idonei a contenere i consumi energetici;
l) promuovere e predisporre una guida facile, riepilogativa, aggiornata annualmente, contenente indicazioni, buone pratiche, normativa di riferimento, spiegazioni circa i diversi meccanismi incentivanti l'efficienza energetica, elaborata da GSE, ENEA e Agenzia delle Entrate, ciascuno in relazione alle proprie funzioni.
3. L'ENEA, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, seleziona uno o piu' soggetti altamente qualificati che operano nel settore della comunicazione e dell'informazione, per lo svolgimento di una o piu' delle attivita' previste dal programma di cui al comma 1.
4. All'attuazione del programma di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.».


Comma 3

Capo II - Modifiche agli allegati al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Art. 16

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Comma 1

Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

Art. 17

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Comma 1

Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici

Art. 18

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Comma 1

Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione

Art. 19

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Comma 1

Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico

Comma 2

Dopo l'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, e' aggiunto il seguente:
«Allegato 9 - Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore.
Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all'anno.
2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo.
Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.
Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresi' essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.
Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.
3. Informazioni minime in fattura.
Nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata trasmessa gli utenti devono disporre in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:
a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;
b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, sul mix di combustibili utilizzato e sul fattore di conversione in energia primaria, nonche' una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;
c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;
d) recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei consumatori e dell'ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche disponibili nell'ambito del presente allegato;
e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;
f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.
Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui e' stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).».


Comma 3

Capo III - Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115

Art. 20

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Comma 1

Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008

Comma 2

L'allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e' sostituito dal seguente:

«Allegato I
(previsto dall'articolo 3, comma 2)

TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE TABELLA DI CONVERSIONE






Fonte di energia




kJ (NCV)




kgep (NCV)




kWh (NCV)






1 kg di carbone




28.500




0,676




7,917






1 kg di carbon fossile




17.200-30.700




0,411-0,733




4,778-8,528






1 kg di mattonelle di lignite




20.000




0,478




5,556






1 kg di lignite nera




10.500-21.000




0,251-0,502




2,917-5,833






1 kg di lignite




5.600-10.500




0,134-0,251




1,556-2,917






1 kg di scisti bituminosi




8.000-9.000




0,191-0,215




2,222-2,500






1 kg di torba




7.800-13.800




0,186-0,330




2,167-3,833






1 kg di mattonelle di torba




16.000-16.800




0,382-0,401




4,444-4,667






1 kg di olio pesante residuo




40.000




0,955




11,111






1 kg di olio combustibile




42.300




1,010




11,750






1 kg di carburante (benzina)




44.000




1,051




12,222






1 kg di paraffina




40.000




0,955




11,111






1 kg di GPL




46.000




1,099




12,778






1 kg di gas naturale (1)




47.200




1,126




13,10






1 kg di GNL




45.190




1,079




12,553






1 kg di legname (umidita' 25%) (2)




13.800




0,330




3,833






1 kg di pellet/mattoni di legno




16.800




0,401




4,667






1 kg di rifiuti




7.400-10.700




0,177-0,256




2,056-2,972






1 MJ di calore derivato




1.000




0,024




0,278






1 kWh di energia elettrica




3.600




0,086 (***)




1 (3)





Fonte: Eurostat.
1) 93 % metano.
2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato.
3) Il fattore di conversione di 1 kWh di energia elettrica e' applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica il coefficiente definito con un metodo trasparente sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonche' basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica un coefficiente di base di 2,1 fatta salva la possibilita' di definire un coefficiente diverso sulla base di idonea motivazione. A tale riguardo, si tiene conto dei mix energetici inclusi nel PNIEC.
***) Il valore di riferimento e' aggiornato con apposito provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico.».


Art. 21

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Comma 1

Disposizioni finali e abrogazioni

Comma 2

L'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e' abrogato.


All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatti salvi gli articoli 5, 8, 12, 14, ove e' prevista idonea copertura.