DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 355/1945 - Istituzione di uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. (045U0355)

Istituzione di uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. (045U0355)

Numero 355 Anno 1945 GU 10.07.1945 Codice 045U0355

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-14;355

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Per l'esercizio delle funzioni di riscontro preventivo e successive sulle spese, e di controllo preventivo sugli atti dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, e' istituito presso ogni Provveditorato un ufficio distaccato della Corte dei conti.

L'ufficio e' costituito di un primo referendario o referendario e del numero di funzionari ed impiegati che sara' determinato con ordinanza del presidente della Corte. Resta invariato il numero dei posti nei ruoli organici della Corte stessa.

Ai servizi degli uffici distaccati, puo' essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, osservando le norme stabilite dal regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. Le relative assunzioni sono effettuate entro i limiti che saranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Concerto con il Ministro per il tesoro.

Le funzioni di riscontro per gli atti del Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Roma sono esercitate dalla delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'esercizio delle attribuzioni gia' demandate dal decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle altre previste dalle norme sul decentramento amministrativo, e' istituita con sede in Roma la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio".


Art. 2

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Comma 1

Il presidente di sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione degli uffici distaccati con quella degli altri uffici della Corte.


Art. 3

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Comma 1

Sono presentati all'ufficio distaccato per il controllo preventivo e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per l'importo superiore a lire 20.000, e quelli con i quali si autorizzano altre spese per l'importo superiore a lire 10.000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordinativo o buono di pagamento. (1) ((2))

Sono altresi' sottoposti al riscontro preventivo dell'ufficio distaccato della Corte dei conti, con i relativi documenti giustificativi, i titoli di pagamento, compresi quelli di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16.

I decreti di impegno, di cui al primo comma dell'articolo 4 del citato decreto legislativo, sono trasmessi all'ufficio distaccato con tutti gli allegati in originale e col parere del comitato tecnico di cui all'art. 7. Tali allegati vengono restituiti al Provveditorato regionale con la copia registrata del decreto.

Sono sottoposti allo stesso ufficio per il solo riscontro consuntivo i titoli di pagamento, di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 6, fermo restando, per la presentazione dei rendiconti, il termine stabilito dall'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Restano ferme, a termini dell'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, le disposizioni relative al riscontro della Corte dei conti in sede consuntiva per tutte le spese riguardanti i servizi gia' di competenza della soppressa Azienda autonoma statale della strada.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947, sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti nell'art. 3, 1° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355".


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Con effetto dal 1 luglio 1947, e sino al 31 dicembre 1947, sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti nell'art. 3, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355".


Art. 4

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Comma 1

Gli atti di impegno, i titoli di pagamento e gli altri atti sono vistati dal direttore dell'ufficio, che ne ordina la registrazione.

Per gli atti dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche non e' ammessa, la registrazione con riserva.

Il rifiuto di registrazione deciso dal direttore dell'ufficio e' partecipato mediante comunicazione scritta al provveditore regionale.

Questi ne riferisce al Ministro, il quale puo' esporre, che il provvedimento sia rinviato all'ufficio distaccato, affinche' venga sottoposto al riesame della Sezione di controllo. In tal caso il direttore dell'ufficio distaccato invia l'atto con i documenti allegati al presidente della Corte dei conti con sua relazione. Il presidente sottopone l'esame dell'Atto alla Sezione di controllo, nominando un relatore fra i consiglieri componenti la Sezione la quale decide definitivamente.


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. PRESIDENZIALE 27 GIUGNO 1946, N. 37))


Art. 6

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Comma 1

Al primo referendario o referendario direttore di ufficio, competono tutti i poteri e le facolta' attribuite dalle disposizioni vigenti al consigliere delegato al controllo.


Art. 7

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Comma 1

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.


Art. 8

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Comma 1

Le disposizioni del presente decreto avranno applicazione a partire dal 15 luglio


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Soleri - Ruini

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 luglio 1945
Atti del governo, registro n. 5, foglio n. 20. - Frasca