Per l'esercizio delle funzioni di riscontro preventivo e successive sulle spese, e di controllo preventivo sugli atti dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, e' istituito presso ogni Provveditorato un ufficio distaccato della Corte dei conti.
L'ufficio e' costituito di un primo referendario o referendario e del numero di funzionari ed impiegati che sara' determinato con ordinanza del presidente della Corte. Resta invariato il numero dei posti nei ruoli organici della Corte stessa.
Ai servizi degli uffici distaccati, puo' essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, osservando le norme stabilite dal regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. Le relative assunzioni sono effettuate entro i limiti che saranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Concerto con il Ministro per il tesoro.
Le funzioni di riscontro per gli atti del Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Roma sono esercitate dalla delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'esercizio delle attribuzioni gia' demandate dal decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle altre previste dalle norme sul decentramento amministrativo, e' istituita con sede in Roma la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio".