((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 SETTEMBRE 1947, N. 892)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 SETTEMBRE 1947, N. 892)).
L'imposta speciale istituita dall'art. 12 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, e' dovuta, a decorrere dal 1945 dalle imprese industriali e commerciali in qualunque forma costituite, i cui redditi di categoria B sono esenti dalla normale imposta di ricchezza mobile in forza di speciali disposizioni legislative o soggetti ad un tributo sostitutivo. ((8))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 SETTEMBRE 1947, N. 892)).
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 892, ha disposto (con l'art. 1 , comma 3) che "L'imposta speciale di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 384, continua ad essere applicata sino a quando non sara' contrariamente disposto".