DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 384/1944 - Disposizioni in materia di imposte dirette. (044U0384)

Disposizioni in materia di imposte dirette. (044U0384)

Numero 384 Anno 1944 GU 23.12.1944 Codice 044U0384

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;384

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Testo vigente

Preambolo

TITOLO I. - Imposta di Ricchezza Mobile. Capo I. Reddito delle categorie A, B e C/1.

Art. 1

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Comma 1

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 SETTEMBRE 1947, N. 892)).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 SETTEMBRE 1947, N. 892)).

L'imposta speciale istituita dall'art. 12 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, e' dovuta, a decorrere dal 1945 dalle imprese industriali e commerciali in qualunque forma costituite, i cui redditi di categoria B sono esenti dalla normale imposta di ricchezza mobile in forza di speciali disposizioni legislative o soggetti ad un tributo sostitutivo. ((8))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 SETTEMBRE 1947, N. 892)).


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 892, ha disposto (con l'art. 1 , comma 3) che "L'imposta speciale di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 384, continua ad essere applicata sino a quando non sara' contrariamente disposto".


Art. 2

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Comma 1

Gli Uffici delle imposte procederanno entro il 30 giugno 1945 ad una revisione straordinaria dei redditi di categoria B dei contribuenti non tassati in base a bilancio, nonche' dei redditi di categoria C/1, con effetto dal 1° luglio 1944. (2)(3)((4))

La valutazione sara' fatta sulla base dei redditi prodotti nell'anno 1943, tenendosi conto delle circostanze sopravvenute nel corso dell'anno 1944 comunque influenti sulla quantita' o sull'espressione monetaria dei redditi delle diverse categorie produttive dei singoli contribuenti.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 290, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il termine per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari di cui al comma primo del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1945.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 31, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' prorogato al 30 giugno 1946 il termine fissato dal primo comma del presente articolo.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono entro il 31 dicembre 1946, e con effetto dai 1° gennaio 1945, alla revisione stabilita dall'art. 2 del decreto 19 ottobre 1944, n. 384, per i redditi di categoria B dei contribuenti non tassati in base a bilancio non che' per i redditi di categoria C".


Art. 3

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Comma 1

Trascorsi quarantacinque giorni dalla notificazione al contribuente dell'accertamento effettuato ai sensi dell'art. 2, l'Ufficio iscrive a ruolo il reddito da esso proposto, ma non oltre l'ammontare del doppio dell'ultimo reddito dichiarato dal contribuente ovvero accertato nei suoi confronti definitivamente o per effetto di decisione della Commissione di seconda istanza. L'Ufficio ha facolta' di iscrivere successivamente la maggiore somma risultante dalla decisione della Commissione di 1ª e di 2ª istanza, quantunque soggetta a reclamo.



Comma 2

Capo II. - Redditi di lavoro della categoria C/2.

Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645))


Art. 5

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Comma 1

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 SETTEMBRE 1947, N. 892)).

L'ammontare eccedente e' soggetto all'imposta di ricchezza mobile con la aliquota dell'8 per cento, l'aliquota e' ridotta al 4 per cento per gli operai. Sono operai coloro che si considerano tali secondo la legge o il contratto collettivo che regolano il rapporto di lavoro.
(7)


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.Lgs. Presidenziale 27 giugno 1946, n. 87, ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 2) che "Sui redditi di ciascun periodo di paga al netto della quota esente di L. 12.000, di cui all'art. 5 del citato decreto, si applica l'imposta di ricchezza mobile con le aliquote seguenti:


da L. 84.000 a L. 96.000 - ragguagliate ad anno - aliquota 4%;
da L. 96.001 a L. 108.000 - ragguagliate ad anno - aliquota 6%: oltre L. 108.000 - ragguagliate ad anno - aliquota 8%.


- (con l'art. 5, comma 3) che "Le aliquote indicate nel comma precedente sono ridotte a meta' per gli operai".
- (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal periodo di paga in corso nel primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. Presidenziale 27 giugno 1946, n. 87.


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645))


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645))


Art. 8

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Comma 1

E' abrogata la legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva di un contributo straordinario del 2 per cento sui salari a favore delle famiglie dei richiamati.



Art. 9

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Comma 1

Le disposizioni del presente capo hanno attuazione dal periodo di paga in corso nel primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore di questo decreto.



Art. 10

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Comma 1

Le rimunerazioni degli operai, sia di fatto, che fissate dalla legge o dal contratti collettivi, sono maggiorate del 2 per cento a decorrere dal periodo di paga nel quale avranno attuazione le disposizioni del presente capo.



Comma 2

CAPO III. - Minimo imponibile.

Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 SETTEMBRE 1947, N. 892))


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 SETTEMBRE 1947, N. 892))


Art. 13

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Comma 1

Le disposizioni del presente capo hanno attuazione, per i redditi di categoria B e C/1, dal 1° luglio 1944, fino a quando tuttavia non sara' stata compiuta la revisione straordinaria dei redditi stessi prevista dall'art. 2 e comunque non oltre l'anno 1945, sara' mantenuta l'iscrizione a ruolo dei redditi gia' accertati anche se non raggiungono il minimo stabilito dall'art. 11, salvo sgravio o conguaglio da farsi d'ufficio.

Per i redditi di lavoro della categoria C/2 le disposizioni predette hanno attuazione con la decorrenza stabilita dall'art. 9 di questo decreto.


Comma 2

TITOLO II. - Imposta complementare progressiva sul reddito.

Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645))


Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645))


Art. 16

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645))


Art. 17

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645))


Art. 18

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645))


Art. 19

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645))


Art. 20

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Comma 1

E' abolita l'imposta sui celibi istituita dal R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2492.

La quota integrativa prevista dal secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 124, e successive modificazioni, continua ad essere dovuta come addizionale all'imposta complementare con le aliquote della tabella approvata col R. decreto 19 febbraio 1925, n. 177.

L'addizionale e' liquidata sul reddito proprio del celibe accertato all'imposta complementare in applicazione degli articoli 14 e seguenti.
((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 220, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1946 l'addizionale all'imposta complementare a carico dei celibi, prevista dall'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, e' soppressa".


Art. 21

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645))


Art. 22

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Comma 1

Le disposizioni del presente titolo hanno effetto dal 1° gennaio


L'imposta cedolare sui frutti delle azioni divenuti esigibili prima della detta data e' regolata dalle disposizioni anteriori.



Art. 23

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Comma 1

Gli Uffici delle imposte procederanno entro il 31 dicembre 1945 ad una revisione straordinaria del redditi da assoggettare all'imposta complementare per l'anno


(4)((5))

Ai fini della revisione straordinaria i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si valutano tenendo conto dei corrispondenti imponibili moltiplicati per il coefficiente 1,50, salva la facolta' prevista nel terzo comma dell'art. 14.

I redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 si valutano in conformita' degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 2.

Fino a quando non sara' stata compiuta, la revisione prevista dal primo comma, e' mantenuta l'iscrizione a ruolo dei redditi che non raggiungono l'ammontare minimo stabilito dall'art. 17, applicandosi ai redditi stessi l'aliquota del 2 per cento, salvo sgravio o conguaglio da farsi d'ufficio.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procederanno entro il 31 dicembre 1946 alla revisione straordinaria dei redditi assoggettati all'imposta complementare disposta dall'art. 23 del menzionato decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, con effetto dal 1° gennaio 1945".


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 220, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine fissato dal primo comma dell'art. 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, per la revisione straordinaria dei redditi da assoggettare all'imposta complementare dall'anno 1945 e' prorogato al 31 dicembre 1946".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1946.


Comma 2

TITOLO III. - Imposta sui terreni e sul reddito agrario.

Art. 24

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645))


Art. 25

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Comma 1

A decorrere dall'anno 1945 l'aliquota dell'imposta sul reddito agrario e' stabilita nella misura di lire 20 per ogni cento lire di reddito imponibile.



Art. 26

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Comma 1

Nel caso che per fatto di guerra sia venuto a mancare un terzo almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione delle finanze potra' accordare una moderazione temporanea dell'imposta e delle sovrimposte fondiarie e della imposta sul reddito agrario.

Lo sgravio per i fondi compresi nel territorio di un Comune o di una zona del Comune e' disposto dal Ministro per le finanze su domanda del capo dell'Amministrazione comunale inoltrata per il tramite dell'Intendenza di finanza.

Lo sgravio per singoli fondi e' disposto dall'Intendente di finanza su domanda dei possessori.

Durante il corso delle pratiche di sgravio l'Intendente di finanza puo' concedere la sospensione totale o parziale della riscossione.

Le domande e la documentazione sono esenti da tassa di bollo.

Le spese per le verificazioni fanno carico al possessore istante qualora la diminuzione accertata sia minore del 15 per cento del prodotto ordinario e sono recuperate nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.


Art. 27

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Art. 28

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Comma 1

Sino a tutto l'anno successivo a quello in cui avverra' la cessazione dello stato di guerra, le aliquote d'imposta stabilite dagli articoli 24 e 25 possono, con decreto del Ministro per le finanze, essere ridotte non oltre la meta' per i Comuni nel cui territorio la generalita' dei fondi rustici abbia subito gravi danni per circostanze derivanti dallo stato di guerra.

Tale concessione e' cumulabile con lo sgravio previsto dall'art.
26.



Comma 2

TITOLO IV. - Imposta sul patrimonio.

Art. 29

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Comma 1

A decorrere dal 1945 l'imposta ordinaria sul patrimonio e' applicata nella misura del 0,75 per cento.



Comma 2

TITOLO V. - Disposizioni tributarie concernenti le famiglie numerose.

Art. 30

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645))


Art. 31

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645))


Art. 32

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645))


Art. 33

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Art. 34

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Comma 1

Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 hanno effetto dal 1° gennaio 1945.



Comma 2

TITOLO VI. - Disposizioni varie.

Art. 35

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Comma 1

I possessori di redditi delle categorie B e C/1 non ancora accertati, il cui ammontare netto, sommato con quello di tutti gli altri redditi in conformita' dell'articolo 11, raggiunge L. 8000 annue, debbono entro il 28 febbraio 1945, presentare ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei detti redditi delle categorie B e C/1.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le dichiarazioni dei redditi mobiliari delle categorie B e C nonche dei redditi soggetti all'imposta complementare, previste negli articoli 35, 36 e 37 del decreto 19 ottobre 1944, n. 384, escluse quelle relative ai redditi di lavoro gia' classificati in categoria D debbono essere presentate entro il 28 febbraio 1946".


Art. 36

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Comma 1

I possessori di un reddito complessivo non ancora accertato agli effetti dell'imposta, complementare che calcolato in conformita' delle disposizioni del titolo 2°, raggiunge L. 12.000 annue, debbono farne dichiarazione nel termine stabilito nell'articolo precedente.((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le dichiarazioni dei redditi mobiliari delle categorie B e C nonche dei redditi soggetti all'imposta complementare, previste negli articoli 35, 36 e 37 del decreto 19 ottobre 1944, n. 384, escluse quelle relative ai redditi di lavoro gia' classificati in categoria D debbono essere presentate entro il 28 febbraio 1946".


Art. 37

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Comma 1

I contribuenti il cui reddito complessivo e' stato gia' accertato agli effetti dell'imposta complementare, debbono dichiarare nel termine fissato dall'art. 35 ai fini dell'applicazione di detta imposta per l'anno 1945 i frutti delle azioni ed i redditi di lavoro gia' classificati in categoria D. A tale effetto debbono indicarsi le azioni attualmente possedute ed i frutti distribuiti alle azioni medesime nell'anno 1943 con menzione delle cause di variazione certe e dimostrate eventualmente sopravvenute nel rendimento dei titoli.

I redditi di lavoro gia' classificati nella categoria D sono indicati nell'ammontare annuo attuale.
(1)((4))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 269, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' sospesa, con effetto dal 1° gennaio 1945, l'applicazione del presente articolo limitatamente all'obbligo della dichiarazione, ai fini dell'imposta complementare, dei redditi gia' classificati in categoria D.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le dichiarazioni dei redditi mobiliari delle categorie B e C nonche dei redditi soggetti all'imposta complementare, previste negli articoli 35, 36 e 37 del decreto 19 ottobre 1944, n. 384, escluse quelle relative ai redditi di lavoro gia' classificati in categoria D debbono essere presentate entro il 28 febbraio 1946".


Art. 38

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Comma 1

Chi avendo l'obbligo ai termini degli articoli 35 e 36 di presentare la dichiarazione non l'adempie, oltre che essere punito con l'ammenda a norma di legge, e' tenuto al pagamento di una sopratassa pari alla imposta di ricchezza mobile o all'imposta complementare sui redditi non dichiarati.

I contribuenti che omettono di presentare la dichiarazione prevista dall'art. 37 sono tenuti al pagamento di una sopratassa pari alla differenza tra l'imposta complementare dovuta e quella che sarebbe stata applicabile in base al reddito complessivo gia' accertato.

Quando la dichiarazione e' presentata dopo il termine stabilito, ma non oltre il 31 marzo 1945, la sopratassa prevista, dai precedenti commi e' ridotta ad un quinto, esclusa in ogni caso l'ammenda.

Per la dichiarazione infedele e' dovuta una somma a titolo di pena pecuniaria non maggiore a due volte la differenza tra, l'ammontare dell'imposta accertata e l'ammontare di quella applicabile in base alla dichiarazione.

Quando l'accertamento e' definito mediante concordato, prima che sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, la sopratassa e il massimo della pena pecuniaria, previste nel presente articolo sono ridotte ad un quarto.
((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Il termine del 31 marzo 1945 previsto nell'art 38 del decreto medesimo e' fissato al 31 marzo 1946".


Art. 39

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi - Siglienti - Soleri - Gronchi - Tupini

Visto, il Guardasigilli: Tupini

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 dicembre 1944

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 83. - Petia