Il termine previsto dall'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la estinzione del privilegio concesso alle farmacie di antico diritto, ai sensi dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e' prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.
Tuttavia il trasferimento delle farmacie contemplate nel comma precedente non puo' verificarsi, dal 31 maggio 1943 e sino alla scadenza della proroga, se non a favore di farmacisti regolarmente iscritti nell'albo professionale. Nel caso di successione, il trapasso della farmacia puo' avvenire anche ai sensi del secondo comma dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie. Inoltre gli eredi del titolare possono trasferire la farmacia a favore di farmacista inscritto nell'albo professionale, ai termini dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868.
E', del pari, prorogato, per lo stesso periodo, il termine stabilito dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, per l'alienazione delle farmacie legittime ivi contemplate, da parte degli eredi dei relativi titolari.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 153 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli acquisti di farmacie privilegiate ai sensi dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, fatti da enti, da societa' o da privati non farmacisti dal 31 maggio 1943 al 26 novembre 1944 in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327, sono riconosciuti validi a tutti gli effetti di legge".