Le norme di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280, convertito nella legge 1s gennaio 1939, n. 376, sono richiamate in vigore con la seguente modificazione:
La legge 24 luglio 1936, n. 1692, avra' attuazione fino a cinque anni dalla cessazione dello stato di guerra, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termini della legge stessa. (2) (3) ((4))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 maggio 1951, n. 358 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, e' prorogato al 31 dicembre 1951".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, gia' prorogato al 31 dicembre 1951 con la legge 29 maggio 1951, n. 358, e' ulteriormente prorogato sino alla data di entrata in vigore della nuova legge sulla proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero, ferme rimanendo le altre disposizioni vigenti sul vincolo alberghiero".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 5 aprile 1952, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, gia' prorogato al 31 dicembre 1951 con la legge 29 maggio 1951, n. 358, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1955".