Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari.».
All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, alinea, le parole: «le seguenti definizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le seguenti ulteriori definizioni».
Dopo il Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' inserito il seguente:
«Capo VII-bis
Sicurezza nucleare degli impianti nucleari
Art. 58-bis (Titolari delle autorizzazioni). - 1. Il titolare di una autorizzazione deve essere in possesso delle capacita' tecniche e professionali previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla sicurezza nucleare, e allo stesso compete la responsabilita' primaria per la sicurezza degli impianti nucleari.
Tale responsabilita' non puo' essere delegata.
2. Il titolare dell'autorizzazione e' obbligato, in conformita' ai criteri definiti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e agli standard europei ed internazionali:
a) a valutare e verificare periodicamente, nonche' a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto nucleare, in modo sistematico e verificabile, nella misura ragionevolmente possibile compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;
b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve, altresi', prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
Art. 58-ter (Esperienze e competenze in materia di sicurezza). - 1.
Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto, con oneri a proprio carico, a mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze del proprio personale che ha responsabilita' in materia di sicurezza nucleare attraverso idonei programmi di formazione ed aggiornamento forniti da istituti e organismi competenti. Il titolare dell'autorizzazione e' altresi' tenuto ad accertarsi che il personale di soggetti terzi, ai quali e' appaltato lo svolgimento di attivita' aventi rilevanza per la sicurezza nucleare, fornisca un'attestazione di essere stato adeguatamente formato nell'ambito di specifici corsi di formazione.
Art. 58-quater (Informazioni). - 1. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pone in atto tutte le misure possibili affinche' le informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico.
2. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pubblica sul proprio sito web istituzionale i risultati dell'attivita' svolta nonche' ogni informazione utile nei settori di sua competenza.
3. Il titolare dell'autorizzazione informa il pubblico e i lavoratori sullo stato della sicurezza nucleare relativa ai propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione.
4. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rendere disponibili, su richiesta, alla regione ed all'Agenzia regionale per la protezione ambientale competenti, che ne informano l'Agenzia per la sicurezza nucleare, i dati, le informazioni ed i documenti di interesse ai fini della tutela della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, compresi i dati sulla sorveglianza locale di cui all'articolo 54. Il titolare dell'autorizzazione informa l'Agenzia per la sicurezza nucleare di quanto richiesto e trasmesso.
5. Le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori e al pubblico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
Art. 58-quinquies (Relazioni). - 1. Entro il 22 luglio 2014 e, successivamente, ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, almeno sessanta giorni prima del termine utile, atti a descrivere lo stato di attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presentano una relazione alla Commissione europea, tenendo conto delle relazioni e dei cicli di riesame previsti al riguardo dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare.
2. In qualunque circostanza sia ritenuto opportuno, e comunque almeno ogni dieci anni, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consultano l'Agenzia per una valutazione della legislazione, della regolamentazione e del quadro organizzativo nazionale vigenti, tenendo conto dell'esperienza operativa e degli sviluppi della tecnologia e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare.
3. Con riferimento a quanto disposto dal comma 2, l'Agenzia richiede un esame internazionale inter pares, al fine di concorrere ad un continuo miglioramento della sicurezza nucleare. L'Agenzia trasmette le risultanze di tale esame al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Commissione europea ed agli altri Stati membri.».