DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. (14G00062)

Numero 54 Anno 2014 GU 01.04.2014 Codice 14G00062

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;54

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Art. 3

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Comma 1

Controlli

Comma 2

I controlli sui sistemi di contabilita' pubblica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2011/85/UE sono svolti secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e, per quanto riguarda le Amministrazioni centrali e gli enti da queste vigilati, dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.


Agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' agli altri enti ed organismi pubblici, diversi dalle societa', non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.


Presso gli enti di cui al comma 2, con esclusione dei Ministeri, la verifica, da parte degli organi interni di controllo, dell'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e all'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio riguarda anche la corretta classificazione delle entrate e delle spese disposto in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Entro il 31 dicembre 2014 si provvede, laddove necessario, a modificare gli statuti degli enti ed organismi pubblici al fine di ecepire le disposizioni di cui ai commi precedenti.


Art. 4

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Comma 1

Tabella di riconciliazione

Comma 2

Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con l'Istat, pubblica una tabella di riconciliazione in cui figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla contabilita' di cassa o dati equivalenti della contabilita' pubblica, qualora, i dati sulla contabilita' di cassa non sono disponibili, e i dati basati sulle norme SEC 95.


La tabella di riconciliazione viene aggiornata ogni volta che intervengono significative modifiche metodologiche o si rendono disponibili nuove fonti.


Art. 5

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Comma 1

Gestioni fuori bilancio

Comma 2

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:

Art. 31-bis.


Gestioni fuori bilancio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari.
2. Per il bilancio dello Stato, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono rese disponibili mediante allegato conoscitivo per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati nel disegno di legge di bilancio, secondo modalita' stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Dalla data di entrata in vigore, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.


All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.