All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
"b-bis) residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo le parole: "residui di" e' aggiunta la seguente: "singoli".
Art. 3
#Comma 1
All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanita' sono definiti:
a) i livelli massimi specifici di residui antiparassitari nei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1;
b) gli antiparassitari il cui impiego e' vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1;
c) il livello massimo complessivo della quantita' di antiparassitari consentito".
Art. 4
#Comma 1
All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Limitatamente ai residui di singoli antiparassitari e' consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30 giugno 2000".