L'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 3 (Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari). - 1. I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC).
2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
a) le generalita' complete e gli estremi del documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
b) le generalita' complete del soggetto per conto del quale il trasferimento e' eventualmente effettuato, nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo importo;
d) se il trasferimento e' da o verso l'estero;
e) per i residenti, gli estremi della comunicazione effettuata all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche a norma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
f) la data.
3. Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono, come mittenti o destinatari, banche residenti, effettuati da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla lettera c) del comma 2 puo' essere sostituita da una distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce parte integrante della dichiarazione.
4. La dichiarazione e' depositata:
a) per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio;
b) per i passaggi intracomunitari, presso una banca, se la dichiarazione e' resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.
5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante plico postale la dichiarazione e' depositata presso l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle quarantotto ore successive al ricevimento.
6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4, lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.
7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver identificato il dichiarante, restituisce al medesimo uno dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve recare tale esemplare al seguito per i passaggi extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si applicano alla distinta prevista dal comma 3.
Art. 3-bis (Esenzioni). - 1. Le disposizioni previste dall'articolo 3 non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da intermediari creditizi residenti o poste italiane, che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.
Art. 3-ter (Comunicazione e utilizzazione dei dati). 1. Le banche, gli uffici doganali, gli uffici postali e i comandi della Guardia di finanza spediscono all'UIC copia delle dichiarazioni ricevute a norma dell'articolo 3 entro la fine del mese successivo a quello di deposito. L'UIC puo' concordare con le banche e le amministrazioni interessate l'invio dei dati tramite canali informatici.
2. I dati sono utilizzati dall'UIC per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto. Essi sono conservati per la durata di dieci anni ed elaborati in forma nominativa, anche in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, i dati ricevuti dall'UIC sono trasmessi con le modalita' previste dall'articolo 7, comma 1, all'amministrazione finanziaria, che li utilizza per i propri fini istituzionali; essi sono altresi' comunicati, su richiesta, alle autorita' indicate dall'articolo 1l del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, per il perseguimento dei fini del medesimo decretolegge.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Dopo l'articolo 5-bis del decretolegge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' inserito il seguente:
"Art. 5-ter (Accertamento delle violazioni e sequestro). - 1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 3 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e Il, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza al controvalore di venti milioni di lire, sono soggetti a sequestro secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 indicate nel comma 1.
3. Il sequestro e' eseguito nel limite del quaranta per cento dell'importo in eccedenza, o senza tale limite se l'oggetto del sequestro e' indivisibile o non e' conosciuto l'autore dei fatti accertati.
4. Il sequestro e' eseguito senza il limite indicato nel comma 3 anche quando, per la natura e l'entita' dei valori trasferiti o che si tenta di trasferire, il relativo controvalore in lire non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo. In tale caso, i valori sequestrati che superano il limite indicato nel comma 3 sono restituiti agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro.
5. L'interessato puo' ottenere dall'UIC la restituzione dei valori sequestrati depositando presso la tesoreria provinciale dello Stato del luogo della propria residenza o sede, o di quello del sequestro, una cauzione pari al quaranta per cento dell'importo in eccedenza a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. La cauzione puo' essere sostituita da una fidejussione prestata per lo stesso ammontare da una banca operante nel territorio dello Stato.".
Art. 4
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 195 ))
Art. 5
#Comma 1
Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' modificare con proprio decreto il limite di importo previsto dagli articoli 1, comma 1, (( . . . )) del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto legislativo. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che la presente modifica ha efficacia dal 1° gennaio 2009.
Art. 6
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 195 ))
Art. 7
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.