DECRETO LEGISLATIVO

Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del ((regolamento (UE) 1672/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018)).

Numero 195 Anno 2008 GU 13.12.2008 Codice 008G0218

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;195

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 DICEMBRE 2024, N. 211)).


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".


Art. 2

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Comma 1

Finalita'

Comma 2

((Le misure di cui al presente decreto sono dirette all'istituzione di un adeguato sistema di sorveglianza sul denaro contante, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, nonche' a coordinare la disciplina recata dal predetto regolamento con la normativa di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.))


Tali misure sono dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata ((nell'Unione)) europea o in uscita da essa e sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri ((Stati membri)).


Il sistema di sorveglianza si realizza anche attraverso l'adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le autorita' competenti, ((da realizzarsi anche tramite sistemi informatici dedicati)).


Le informazioni possono essere raccolte e utilizzate anche per finalita' statistiche ((nonche' per le finalita' di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)).


Art. 3

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Comma 1

Obbligo di dichiarazione

Comma 2

Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma ((e metterla a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a fini di controllo)). L'obbligo di dichiarazione non e' soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete ((ovvero se il denaro contante non e' messo a disposizione a fini di controllo)).


((Qualora nel corso dell'attivita' di controllo di plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra qualsiasi tipologia di spedizione, venga rinvenuto denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10.000 euro, il mittente o il destinatario o un rispettivo rappresentante ha l'obbligo di presentare una dichiarazione informativa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Tale dichiarazione e' resa entro un termine di trenta giorni in conformita' al modello di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021. In tali casi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza trattengono il denaro non accompagnato sino alla presentazione della dichiarazione informativa.))


((Le autorita' competenti all'effettuazione di controlli e alla verifica delle violazioni di cui al presente decreto provvedono affinche' le persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso, ovvero le persone che inviano o ricevono denaro contante non accompagnato, siano informate dei loro diritti e obblighi.))


((Per ogni trasferimento di denaro non accompagnato, gli uffici postali e i fornitori)) di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ricevono la dichiarazione ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione per via telematica all'Agenzia delle dogane entro sette giorni.


Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.


((Per le dichiarazioni relative alle movimentazioni di denaro contante all'interno dell'Unione si utilizzano i modelli di cui ai commi 2 e 3, opportunamente integrati dalla indicazione della norma nazionale e dalla natura unionale della movimentazione.))


Art. 3-bis

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Comma 1

(( (Trattenimento temporaneo del denaro contante).))

Comma 2

((Fermi gli obblighi di comunicazione della notizia di reato, nonche' quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e fatta salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, degli articoli 6 e 7 del presente decreto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza possono trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3 non siano stati assolti in tutto o in parte ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall'importo, potrebbe essere correlato ad attivita' criminose.))


((Il trattenimento temporaneo di cui al comma 1 e' disposto con provvedimento amministrativo e deve essere motivato e comunicato ai soggetti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 3, anche nel caso di denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro.))


((Il provvedimento che dispone il trattenimento temporaneo contiene l'indicazione dell'autorita' procedente, i dati identificativi dei soggetti di cui al comma 2, l'indirizzo per le notifiche, anche all'estero, l'esatto ammontare della somma di denaro contante trattenuta, le informazioni relative ai rimedi esperibili avverso il provvedimento di cui al comma 6, la durata e una adeguata descrizione delle circostanze specifiche che hanno giustificato il trattenimento.))


((Il trattenimento e' disposto per il tempo strettamente necessario, e, in ogni caso, entro il termine massimo di cui al comma 5, al fine di procedere, a cura della Guardia di finanza, all'individuazione degli elementi richiesti per l'applicazione della legge penale, anche ricorrendo alle valutazioni tecniche di organi o enti appositi, di cui all'articolo 8, comma 4.))


((Il trattenimento ha una durata massima di trenta giorni.
Tuttavia, in casi particolari, previa accurata valutazione della necessita' e proporzionalita' di un ulteriore trattenimento temporaneo, e' consentito prorogare la durata fino a un massimo di novanta giorni. Il provvedimento di proroga deve essere motivato e comunicato ai soggetti di cui al comma 2, nonche' indicare la durata dell'ulteriore trattenimento.))


((Fermo restando quanto previsto dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, contro il trattenimento temporaneo i soggetti di cui al comma 2 possono proporre ricorso gerarchico. Si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.))


((All'esito dei riscontri di cui al comma 4 ovvero alla scadenza dei termini di durata di cui al comma 5 ovvero in caso di accoglimento del ricorso di cui al comma 6, il denaro contante e' immediatamente rimesso a disposizione dei soggetti di cui al comma 2, che ne possono chiedere la restituzione all'autorita' procedente di cui al comma 1 entro cinque anni dalla data in cui e' stato adottato il provvedimento amministrativo di cui al medesimo comma 2. Sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, degli articoli 6 e 7 del presente decreto. In caso di applicazione dell'articolo 7, il trattenimento temporaneo e' disposto sulla somma residua.))


((Il denaro contante oggetto di trattenimento temporaneo ai sensi del presente articolo affluisce al fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.))


Art. 4

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Comma 1

Poteri di accertamento e di contestazione

Comma 2

((I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facolta' attribuiti dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, dall'allegato I al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, dall'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148.))


((I militari della Guardia di finanza accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facolta' attribuiti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 12 e 13, anche autonomamente, nonche' 14 dell'allegato I al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, e dalle altre leggi tributarie ove applicabili.))


((Qualora l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3, comma 1, o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 3, comma 3, non risultano assolti, le autorita' competenti redigono d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1672, a seconda del caso.))


I militari appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano altresi' i poteri attribuiti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.


Ai fini della contestazione delle violazioni al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.


Copia dei verbali di contestazione elevati dagli appartenenti alla Guardia di finanza e' trasmessa all'Agenzia delle dogane.


I verbali di contestazione sono conservati in forma nominativa per la durata di ((cinque)) anni e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite supporti informatici, entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto.


((Qualora nel corso degli accertamenti previsti dal presente articolo emergano indizi che denotano che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro, potrebbe essere correlato ad attivita' criminose, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza registrano tale informazione unitamente alle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1672. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza forniscono tali informazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia.))


Art. 4-bis

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Comma 1

(( (Controlli basati sull'analisi dei rischi).))

Comma 2

((I controlli delle movimentazioni di denaro contante diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici, al fine di identificare e valutare i rischi connessi ad ogni dichiarazione trasmessa o consegnata e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e internazionale.))


Art. 4-ter

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Comma 1

(( (Utilizzabilita' dei dati e delle informazioni acquisiti).))

Comma 2

((I dati e le informazioni acquisiti nell'ambito delle attivita' svolte ai sensi degli articoli 3, 3-bis e 4 sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti.))


Art. 5

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Comma 1

Collaborazione e scambio delle informazioni

Comma 2

((L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, ciascuna per le proprie competenze, scambiano attraverso il sistema di informazioni doganali (SID) le seguenti informazioni con le omologhe autorita' competenti degli altri Stati membri:
a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis;
b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7;
c) le dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3, qualora sussistano indizi di attivita' criminosa correlata al denaro contante;
d) le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio.))


((Qualora emergano indizi di attivita' criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza anche alla Commissione europea, alla Procura europea degli Stati membri ove la stessa sia competente ad agire ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939, e, a cura della Guardia di finanza, a Europol ove la stessa sia competente ad agire ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794.))


((Le informazioni di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e 2 sono comunicate senza indugio, al piu' tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute utilizzando il modulo di cui all'allegato II, parte 1, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021.))


((Le informazioni e i risultati di cui al comma 1, lettera d) sono comunicati su base semestrale.))


((Previa autorizzazione scritta dell'autorita' competente che ha ottenuto per prima l'informazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza scambiano con le omologhe autorita' di Paesi terzi, nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca e delle rispettive competenze, le seguenti informazioni:
a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis;
b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7.))


((La Guardia di finanza procede allo scambio delle informazioni di cui al comma 3, con riferimento alle dichiarazioni di cui all'articolo 3, anche quando vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attivita' di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale.))


((L'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia:
a) le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto che non confluiscono nel Sistema informativo doganale, senza indugio, al piu' tardi entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute;
b) le informazioni che confluiscono nel Sistema informativo doganale mediante collegamento diretto dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia al predetto sistema.))


((L'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia utilizza le informazioni di cui al comma 3-ter nello svolgimento delle proprie funzioni, ivi comprese quelle svolte nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)).

3-quinques. ((Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono rese accessibili all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza mediante accesso federato e attraverso la messa a disposizione di specifici servizi web.))


Gli scambi di informazioni di cui al presente articolo avvengono nel rispetto di quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati personali che disciplinano il trasferimento di dati all'estero e a condizioni di reciprocita', anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni in materia di collaborazione e scambio di informazioni e cooperazione internazionale. (4)


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".


Art. 5-bis

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Comma 1

(( (Protezione dei dati personali e termini di conservazione).))

Comma 2

((Il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente decreto e' effettuato per le sole finalita' di prevenzione e di lotta alle attivita' criminose e osserva la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.))


((L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti per le finalita' di rispettivo interesse in relazione a quanto previsto dal presente decreto.))


((Ciascun titolare autonomo del trattamento di cui al comma 2, definisce con proprio provvedimento, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le modalita' di esercizio dei diritti da parte degli interessati, le misure di sicurezza dei trattamenti effettuati con sistemi informativi e le modalita' di realizzazione dei controlli di cui all'articolo 4-bis.))


((I dati personali ottenuti in virtu' degli articoli 3 e 4 sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorita' competenti, che ne garantiscono la sicurezza, e sono adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati. Salvo quanto stabilito dall'articolo 5, tali dati non possono essere divulgati o comunicati senza esplicita autorizzazione dell'autorita' competente che ha ottenuto per prima i dati. L'autorizzazione non e' tuttavia necessaria qualora le autorita' competenti siano tenute a divulgare o comunicare tali dati conformemente al diritto nazionale, in particolare in caso di procedimenti giudiziari.))


((Le autorita' competenti conservano i dati personali ottenuti per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati ottenuti.
Allo scadere di tale termine tali dati personali sono cancellati.))


((Il periodo di conservazione puo' essere prorogato una volta per un periodo non superiore a tre anni, al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
a) dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessita' e della proporzionalita' di tale proroga e aver stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei suoi compiti in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia stabilisce che e' necessario prorogare il periodo di conservazione;
b) dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessita' e della proporzionalita' di tale proroga e avere stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei loro compiti concernenti l'esecuzione di controlli efficaci per quanto riguarda l'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato, le autorita' competenti stabiliscono che e' necessario prorogare il periodo di conservazione.))


Art. 6

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Comma 1

Sequestro

Comma 2

In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire ((...)) e' sequestrato dall'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)) o dalla Guardia di finanza, con priorita' per banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.


Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.


Nei casi di cui alle lettere b) e c), del comma 3, qualora l'autore dei fatti venga ad essere identificato ovvero quando sia determinato il valore in euro del denaro sequestrato, le somme eccedenti ((i limiti indicati nei commi 2 e 2.2.)) sono restituite agli aventi diritto.


Contro il sequestro gli interessati possono proporre opposizione al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro. Il Ministero dell'economia e delle finanze decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione.


L'interessato puo' ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione. A garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fideiussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.


Il denaro contante sequestrato ai sensi del presente articolo affluisce al fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


Alla conclusione del procedimento sanzionatorio il denaro contante sequestrato, nella misura in cui non e' servito per il pagamento delle sanzioni applicate, e' restituito agli aventi diritto che ne facciano istanza entro cinque anni dalla data del sequestro.


((Nei casi di restituzione del denaro contante previsti dal presente articolo sono fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui all'articolo 3-bis, ove disposto.))


Art. 7

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Comma 1

Adempimenti oblatori

Comma 2

La somma pagata non puo' essere, comunque, inferiore a ((500 euro nei casi di cui al comma 1 e a 300 euro nei casi di cui al comma 1.1)).


Il pagamento puo' essere effettuato all'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)) o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)).


L'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)) e la Guardia di finanza inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, insieme alla copia dell'atto di contestazione, la richiesta di effettuare il pagamento in misura ridotta o, in caso di pagamento contestuale, prova dell'avvenuto versamento.


Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito. Nel caso di pagamento contestuale non si procede al sequestro. Qualora il pagamento avvenga nei dieci giorni dalla contestazione, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la restituzione delle somme sequestrate entro dieci giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento ((, fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui all'articolo 3-bis, ove disposto)).


Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)), da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si applicano le modalita' vigenti.


((E' precluso il pagamento in misura ridotta qualora:
a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 supera i 40.000 euro, nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver omesso l'adempimento dichiarativo;
b) la differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato supera i 40.000 euro, nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete;
c) il soggetto cui e' stata contestata la violazione si e' gia' avvalso della stessa facolta' oblatoria, relativa alla violazione di cui all'articolo 3, nei cinque anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.))


In mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non e' valida, ancorche' il pagamento sia stato accettato dall'autorita' che ha effettuato la contestazione. Le somme incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e in caso di irrogazione della sanzione sono imputate a titolo di sanzione.


Art. 8

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Comma 1

Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni

Comma 2

Chi non si avvale della facolta' prevista dall'articolo 7 puo' presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.


Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.


Il decreto di cui al comma 2 e' adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ((data in cui riceve i verbali di contestazione.))


L'Amministrazione ha facolta' di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.


In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 e' prorogato di sessanta giorni.


La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate.


Contro il decreto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (1)


Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."


Art. 9

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Comma 1

(Sanzioni)

Comma 2

((Nei casi di cui al comma 1, ai fini della determinazione dell'entita' della sanzione, l'amministrazione procedente terra' conto dell'entita' dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, nonche' delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.))


((Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consiste nell'aver fornito, nell'adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 500 euro:
a) dal 15 al 25 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non e' superiore a 10.000 euro;
b) dal 25 al 35 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza e' superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
c) dal 50 al 70 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza e' superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
d) dal 70 al 100 per cento della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza e' superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, la sanzione massima non puo' essere comunque superiore a 1.000.000 euro.))


Nei casi di cui al comma 2, ai fini della determinazione dell'entita' della sanzione, l'amministrazione procedente terra' conto dell'entita' dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, dell'entita' dell'importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali, nonche' delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.


Ai fini dell'applicazione delle ((sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2)), si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3, l'articolo 23-bis e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
(4)


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".


Art. 10

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Comma 1

Relazione annuale

Comma 2

((1. La Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attivita' rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.))
((4))


Le relazioni di cui al comma 1 debbono contenere, quantomeno, il numero delle violazioni dell'articolo 3, il totale degli atti di contestazione di cui all'articolo 4, l'importo del denaro contante sottoposto a sequestro di cui all'articolo 6, la quantita' delle informazioni oggetto dello scambio di cui all'articolo 5, l'ammontare delle oblazioni di cui all'articolo 7.


Il Comitato di sicurezza finanziaria utilizza le informazioni di cui ai commi 1 e 2, al fine della predisposizione della relazione al Ministro dell'economia e delle finanze, prevista ((dall'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni)). ((4))


La relazione di cui al comma 3 e' parte integrante della relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento ai sensi ((dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni)). ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".


Art. 11

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Comma 1

Informazioni per finalita' conoscitive e statistiche

Comma 2

La Banca d'Italia compila e pubblica le statistiche della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia e contribuisce alla compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Unione europea e dell'area dell'euro. Per finalita' statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, gli operatori residenti in Italia, come definiti dal regolamento (CE) n. 2533/1998 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sono tenuti a fornire i dati e le notizie necessari nei termini e con le modalita' per la trasmissione stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.


Ferme restando le disposizioni contenute in leggi speciali, per le finalita' statistiche di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' chiedere notizie e dati alle banche e agli altri intermediari finanziari relativi alla propria attivita'. I termini e le modalita' per la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia.


I dati e le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere acquisiti per le finalita' statistiche di cui al comma 1, anche sulla base di apposite convenzioni, presso amministrazioni, enti e organismi pubblici.


Le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono trattati in conformita' alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati personali. Le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono coperti dal segreto di ufficio fino a quando non sono pubblicati. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste sono necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.


Per le finalita' statistiche di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa a tutela del segreto statistico e delle normative comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali, informazioni, dati ed elaborati statistici possono essere forniti dalla Banca d'Italia agli enti del Sistema statistico nazionale, alla Commissione europea, alla Banca centrale europea e alle Banche centrali nazionali del SEBC, ad altri organismi pubblici nazionali e internazionali, nonche', verso rimborso di eventuali costi sostenuti, ad enti di ricerca e ad altri operatori.


L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a diecimila euro. I criteri per l'applicazione delle sanzioni sono stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia. La Banca d'Italia, contestati gli addebiti e valutate le deduzioni presentate dagli interessati entro novanta giorni dalla data della notifica della lettera di contestazione, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 16.


Ferme restando le sanzioni applicabili ai sensi di leggi speciali, l'inosservanza della disposizione di cui al comma 2 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro diecimila. Si applica la procedura di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.


Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la Banca d'Italia puo' chiedere la collaborazione di altre autorita'.


Art. 12

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Comma 1

Modifiche a disposizioni normative vigenti

Art. 14

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Comma 1

Norme di coordinamento

Comma 2

All'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, per: «articolo 3», si intende: «l'articolo 3 del presente decreto» e per: «denaro, titoli e valori mobiliari» si intende: «denaro contante».


All'articolo 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per: «articolo 30», si intende: «l'articolo 7 del presente decreto».


Per le violazioni dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, gia' accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.


Per le violazioni dell'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, gia' accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 5-ter del medesimo decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.


Art. 15

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le Amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 16

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Comma 1

Entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal 1° gennaio 2009.