Il titolo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' sostituito dal seguente:
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio».
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Art. 1
#Comma 1
Modifica al titolo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Comma 2
All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha la facolta' di affidare al GSE le attivita' di gestione, verifica e controllo inerenti ai meccanismi di incentivazione, sostegno e di obbligo previsti dal medesimo decreto.
Salvo quanto diversamente stabilito nel presente decreto, per la copertura dei costi sostenuti dal GSE ai sensi del primo periodo si applica l'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».
Art. 5
#Comma 1
Inserimento dell'articolo 4-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Comma 2
Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Principi in materia di biomassa). - 1. Al fine di garantire che la produzione di energia da biomassa avvenga in modo da ridurre al minimo effetti distorsivi sul mercato delle materie prime, nonche' impatti negativi sulla biodiversita', sull'ambiente e sul clima, l'utilizzo delle biomasse per la produzione energetica avviene nel rispetto del principio della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fermo restando quanto previsto all'articolo 42, comma 18-ter, al medesimo fine di cui al primo periodo del presente comma sono consentite misure di sostegno per la produzione di energia da biomassa legnosa, in attuazione del principio dell'uso della biomassa legnosa a cascata, a condizione dell'impossibilita' di utilizzare la medesima per:
a) prodotti a base di legno;
b) prolungamento del ciclo di vita dei prodotti a base di legno;
c) riutilizzo;
d) riciclaggio.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le condizioni per l'attuazione del comma 1, secondo periodo, nell'ottica di un bilanciamento tra le esigenze del sistema energetico e quelle di economia circolare.
3. Allo scopo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, puo' disporre deroghe motivate al comma 1.
4. Nei casi in cui l'industria locale non sia in grado, sotto il profilo quantitativo o tecnico, di impiegare la biomassa legnosa per le finalita' di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, su istanza motivata della regione interessata o di un ente da essa individuato e sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, puo' disporre deroghe al principio dell'uso a cascata per l'impiego della biomassa stessa a fini energetici. Il primo periodo si applica a condizione che la biomassa legnosa provenga da:
a) attivita' di gestione forestale, volte a garantire operazioni di diradamento precommerciale o effettuate in conformita' alla normativa vigente in materia di prevenzione degli incendi boschivi nelle zone ad alto rischio;
b) esbosco di recupero a seguito di eventi naturali documentati;
c) raccolta di taluni legnami le cui caratteristiche non sono adatte per gli impianti di trattamento locali.
5. Ai fini della presentazione delle istanze ai sensi del comma 4, primo periodo, la regione o l'ente individuato possono tenere conto anche di segnalazioni da parte degli operatori del settore o delle associazioni rappresentative del medesimo.
6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica notifica annualmente alla Commissione europea una sintesi delle deroghe disposte ai sensi dei commi 2 o 3, indicando i relativi motivi e l'ambito geografico di applicazione.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, non e' ammessa alcuna nuova misura di sostegno finanziario diretto per:
a) l'utilizzo, ai fini della produzione di energia, di tronchi da sega, legname da impiallacciatura, legname tondo di qualita' industriale, ceppi e radici, fatta eccezione per particolari tipologie colturali o filiere specifiche individuate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nel rispetto dei criteri di sostenibilita' ambientale e degli obiettivi di economia circolare;
b) la produzione di energia rinnovabile mediante incenerimento di rifiuti, salvo che siano rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in relazione alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale, non e' ammessa la concessione di nuove misure di sostegno ne' il rinnovo di misure di sostegno esistenti per impianti destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica. In deroga al primo periodo, sono ammessi la concessione ovvero il rinnovo nei casi in cui soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'energia elettrica e' prodotta in una regione individuata in un piano territoriale per una transizione giusta adottato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1056, a causa della dipendenza della regione dai combustibili fossili solidi, e sono rispettati i requisiti previsti dall'articolo 42 del presente decreto;
b) l'energia elettrica e' prodotta applicando sistemi di cattura e stoccaggio della CO2 derivante da biomassa, in conformita' al decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 152 e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 42, comma 3, del presente decreto.».
Art. 7
#Comma 1
Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Comma 2
All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) sono stabilite le specifiche tecniche che le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili devono rispettare per l'accesso ai regimi di sostegno ed essere ammissibili nell'ambito degli appalti pubblici;».
Art. 9
#Comma 1
Inserimento dell'articolo 11-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Comma 2
Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'industria). - 1. Il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici rispetto all'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria e' pari ad almeno il 42 per cento entro l'anno 2030 e il 60 per cento entro l'anno 2035.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti le modalita', i criteri e gli strumenti per ottemperare agli obblighi relativi al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Le modalita' di calcolo delle percentuali di cui al comma 1 sono indicate alla sezione H dell'allegato I al presente decreto.».
Art. 10
#Comma 1
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Comma 2
All'articolo 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le procedure di cui al comma 1 e tenendo conto anche degli accordi non vincolanti stipulati ai sensi dell'articolo 14, del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 e' concordata l'istituzione con uno o piu' stati membri di un quadro di cooperazione sui progetti comuni di cui al comma 1, al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2030, almeno due progetti ed, entro il 31 dicembre 2033, un terzo progetto, sulla base di un'apposita analisi costi-benefici. In ogni caso, la partecipazione con risorse nazionali al meccanismo unionale di finanziamento delle energie rinnovabili, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, equivale alla realizzazione dei progetti di cui al primo periodo.
1-ter. Nell'ambito del quadro di cooperazione di cui al comma 1-bis, i progetti comuni off-shore sono identificati tenendo conto dei Piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo e del Piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione elaborati da European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), nonche' degli esiti delle consultazioni pubbliche. Gli stessi progetti sono inclusi nei piani di gestione dello spazio marittimo, tenendo conto delle attivita' gia' in corso nelle zone interessate.
1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica notifica alla Commissione europea gli accordi di cooperazione stipulati, inclusa la data di operativita' dei relativi progetti comuni.».
Art. 12
#Comma 1
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Comma 2
All'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
«6-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ivi incluse le opere per la realizzazione del geoscambio, sia a circuito chiuso che aperto, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.».
Art. 15
#Comma 1
Inserimento dell'articolo 29-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Comma 2
Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Accesso alle informazioni e ai dati delle batterie ad uso industriale, domestico e dei veicoli). - 1. Al fine di promuovere servizi e pratiche di ricarica efficienti e contribuire allo sviluppo di servizi di flessibilita' e bilanciamento:
a) le batterie industriali e per uso domestico, immesse in consumo, consentono ai proprietari e agli utenti delle batterie, nonche' a soggetti terzi che agiscono per loro conto e previo consenso esplicito, di accedere a titolo gratuito, in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, alle informazioni di base del sistema di gestione della batteria, quali la capacita', lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza della batteria;
b) i veicoli elettrici prodotti a partire dal dodicesimo mese successivo alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 consentono ai proprietari e agli utenti di detti veicoli, nonche' ai soggetti terzi che agiscono per loro conto, in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e a titolo gratuito, di accedere ai dati di bordo dei veicoli relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacita' della batteria nonche', ove opportuno, alla posizione dei veicoli elettrici, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, in aggiunta ai requisiti relativi all'omologazione e alla vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono disciplinati i criteri e le modalita' di attuazione del comma 1, tenendo conto del diverso grado di contribuzione agli obiettivi di sviluppo dei servizi di flessibilita', bilanciamento e mobilita' elettrica di specifiche tipologie di veicoli.».
Art. 16
#Comma 1
Modifiche alla rubrica del titolo V e all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Comma 2
La rubrica del titolo V del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' sostituita dalla seguente: «Energia rinnovabile nei trasporti e criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni per biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili di origine non biologica e carburanti da carbonio riciclato».
Art. 18
#Comma 1
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Comma 2
All'articolo 41 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, i commi 1 e 2 sono abrogati.
Art. 19
#Comma 1
Modifica alla rubrica del capo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Comma 2
La rubrica del Capo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' sostituita dalla seguente: «Criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa».
Art. 21
#Comma 1
Inserimento dell'articolo 42-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Comma 2
Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Criteri di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti da carbonio riciclato). - 1. L'energia da combustibili rinnovabili di origine non biologica e' conteggiata ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e del soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 39, a condizione che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali combustibili sia pari ad almeno il 70 per cento del combustibile fossile di riferimento.
2. L'energia da carburanti derivanti da carbonio riciclato puo' essere contabilizzata ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39, a condizione che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali carburanti sia pari ad almeno il 70 per cento del carburante fossile di riferimento.
3. I commi 1 e 2 si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti da carbonio riciclato siano stati prodotti o importati nell'Unione.».
Art. 23
#Comma 1
Inserimento dell'articolo 45-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Comma 2
Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' aggiunto il seguente:
«Art. 45-bis (Funzionalita' di ricarica intelligente). - 1. A partire dal 30 giugno 2026, al fine di garantire funzionalita' di ricarica intelligente e di comunicazione diretta con i sistemi di misurazione intelligenti, tutti i punti di ricarica di potenza standard, nuovi e sostituiti, non accessibili al pubblico, installati sul territorio nazionale, sono certificati ai sensi dell'allegato X alla norma tecnica CEI 021.».
Art. 24
#Comma 1
Modifiche alla rubrica del titolo VI del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Comma 2
Al decreto legislativo 8 novembre 2021, la rubrica del titolo VI e' sostituita dalla seguente: «Informazione, formazione, garanzie di origine e tracciabilita'».
Art. 26
#Comma 1
Inserimento dell'articolo 47-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
Comma 2
Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 31-bis della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018). - 1. Con uno o piu' decreti del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le modalita' di partecipazione obbligatoria alla banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 31-bis della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 da parte dei soggetti interessati.
2. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono, nel rispetto delle esigenze di segretezza delle informazioni commercialmente sensibili, le modalita' di adempimento, da parte degli operatori economici interessati, all'obbligo di inserire nella banca dati di cui al medesimo comma le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilita' dei combustibili oggetto di tali transazioni, ivi comprese le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il loro ciclo di vita, a partire dal loro luogo di produzione fino al momento della loro immissione sul mercato dell'Unione, specificando altresi' i dati sull'eventuale sostegno alla produzione di una specifica partita di combustibile e sul tipo di regime di sostegno. I fornitori di combustibile sono tenuti a inserire nella banca dati ogni informazione necessaria per verificare gli obiettivi di cui all'articolo 3, il soddisfacimento degli obblighi di cui ai commi 1, 1-bis e 3 e dell'articolo 39, ivi incluse quelle relative all'immissione e al prelievo di combustibili gassosi rinnovabili nella rete.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il GSE, il Comitato di cui all'articolo 39, comma 11, e, per le transazioni di cui al comma 4, l'ENAC, hanno accesso alla banca dati di cui al comma 1 per finalita' di monitoraggio.
4. I fornitori di carburanti per aviazione sono tenuti a inserire nella banca dati di cui al comma 1 le informazioni di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.
5. I sistemi volontari o nazionali di cui all'articolo 43, comma 2, possono utilizzare sistemi di dati di terzi come intermediari per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui al comma 2, previa notifica alla Commissione europea.
6. Al fine dell'inserimento nella banca dati di cui al comma 1 delle informazioni e dei dati di cui al comma 2, il sistema interconnesso del gas e' considerato un unico sistema di equilibrio di massa ed e' integrato da un sistema di garanzie d'origine. I decreti di cui al comma 1 definiscono le modalita' mediante le quali le garanzie di origine sono immesse e annullate nella banca dati di cui al medesimo comma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31-bis, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.
7. Ferme restando le competenze dell'ENAC per le informazioni e i dati relativi ai carburanti per aviazione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura:
a) l'implementazione della banca dati di cui al comma 1 da parte dei soggetti interessati;
b) la supervisione del funzionamento della banca dati di cui al comma 1;
c) il caricamento iniziale dei fornitori di combustibili nella banca dati di cui al comma 1.
8. Il GSE, in qualita' di responsabile del sistema nazionale della certificazione della sostenibilita' di cui all'articolo 43, assicura:
a) le attivita' di interfaccia con l'Unione europea inerenti alla gestione, implementazione e monitoraggio della banca dati, anche attraverso l'integrazione delle informazioni gia' detenute a livello nazionale nella banca dati dell'Unione europea;
b) il caricamento iniziale sulla banca dati dei dati identificativi degli operatori economici operanti nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione e delle relative informazioni, nonche' dei certificati di conformita' dell'azienda;
c) la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con cadenza annuale, dell'elenco dei fornitori di combustibili registrati nell'ambito delle banche dati in proprio possesso, al fine del caricamento nella banca dati di cui al comma 1;
d) la pubblicazione periodica dell'andamento del mercato dei biocarburanti immessi in consumo importati ed esportati, sulla base delle informazioni disponibili nella banca dati di cui al comma 1.
9. Entro quindici giorni dalla prima immissione in consumo, i fornitori di combustibili comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'inizio della propria attivita', al fine di cui al comma 7, lettera c).
10. L'accuratezza e la completezza dei dati inseriti dagli operatori economici nella banca dati di cui al comma 1 sono verificati, anche a campione, dal GSE. Il GSE svolge i controlli ai sensi del primo periodo anche per il tramite degli Organismi di certificazione che operano nel quadro di sistemi volontari o nazionali. Ai fini di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione del GSE i dati in suo possesso finalizzati a individuare i fornitori di combustibili che non abbiano reso la dichiarazione di cui al comma 9, secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 1.
11. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attivita' spettanti al GSE ai sensi del presente articolo si provvede mediante un corrispettivo posto in capo agli operatori economici obbligati, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
Comma 3
Capo II - Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
Art. 35
#Comma 1
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
Comma 2
All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 2-octies sono inseriti i seguenti:
«2-nonies. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta i criteri e le modalita' sulla base dei quali il gestore della rete di trasmissione nazionale rende disponibili, in relazione all'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta, le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili.
2-decies. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei criteri e delle modalita' di cui al comma 2-nonies, anche avvalendosi di ISPRA, sono disciplinati i criteri e le modalita' sulla base dei quali il gestore della rete di trasmissione nazionale rende disponibili, in relazione all'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta, le informazioni sul tenore di emissioni di gas a effetto serra.
2-undecies. I criteri e le modalita' definite ai sensi dei commi 2-nonies e 2-decies assicurano che le informazioni siano rese disponibili dal gestore della rete di trasmissione nel modo piu' accurato possibile e ad intervalli corrispondenti alla frequenza di regolamentazione del mercato ma non superiore all'ora, con previsioni ove disponibili, assicurando l'interoperabilita' sulla base di formati di dati armonizzati e serie di dati standardizzati affinche' possano essere utilizzati in maniera non discriminatoria dai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere letti da dispositivi elettronici di comunicazione.».
Comma 3
Capo III - Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
Art. 36
#Comma 1
Modifiche all'articolo 38 decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
Comma 2
All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5-sexies e' inserito il seguente:
«5-sexies.1. L'ARERA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta i criteri e le modalita' sulla base dei quali il gestore della rete di distribuzione rende disponibili, in modo aggregato e anonimo, i dati riguardanti l'energia elettrica da fonti rinnovabili generata e immessa nella rete dagli autoconsumatori e dalle comunita' di energia rinnovabile, assicurando l'interoperabilita' sulla base di formati di dati armonizzati e serie di dati standardizzati affinche' possano essere utilizzati in maniera non discriminatoria dai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere letti da dispositivi elettronici di comunicazione.».
Comma 3
Capo IV - Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
Art. 37
#Comma 1
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
Comma 2
All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti sistemi di certificazione per gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura, e per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, nonche' per gli installatori dei punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda, tenendo conto dei criteri indicati nell'allegato 4.
1-quater. La Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE) pubblica e aggiorna con cadenza annuale l'elenco dei soggetti certificati secondo i sistemi di cui al comma 1-ter, e predispone una relazione annuale sull'adeguatezza del numero di istallatori formati e qualificati in relazione all'aumento della quota di energia rinnovabile necessaria per conseguire gli obiettivi stabiliti nel PNIEC. L'onere sostenuto dalla FIRE e' a carico dei soggetti certificati secondo le modalita' definite nel decreto di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Al fine di garantire un numero adeguato di installatori e progettisti certificati, il programma nazionale di informazione e formazione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, include programmi di formazione, con particolare riguardo a piccole e medie imprese e liberi professionisti, per il conseguimento di certificazioni o qualifiche relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili, ai sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, ai punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda e alle soluzioni innovative piu' recenti nel settore.».
Comma 3
Capo V - Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 39
#Comma 1
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Comma 2
All'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il rapporto di cui al comma 1 comprende una valutazione del potenziale nazionale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e un'analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti residenziali di piccola taglia. La valutazione del potenziale prende in considerazione le tecnologie disponibili ed economicamente praticabili per usi industriali e domestici, nell'intento di fissare traguardi e misure per aumentare l'uso di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento e, se del caso, l'uso di calore e freddo di scarto mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di definire una strategia nazionale a lungo termine per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento atmosferico derivante dal riscaldamento e dal raffrescamento. Tale valutazione e' predisposta tenendo conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto. Le risultanze del rapporto sono prese in considerazione nel PNIEC.».
Comma 3
Capo VI - Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
Art. 40
#Comma 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
Comma 2
All'articolo 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, stabilisce le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e, quando non sono in mare, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna.».
Art. 42
#Comma 1
Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
Comma 2
All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, il secondo periodo e' soppresso.
Art. 44
#Comma 1
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
Comma 2
I commi 2-bis e 2 -ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 sono abrogati.
Art. 45
#Comma 1
Modifiche all'articolo 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
Comma 2
Gli articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 sono abrogati.
Art. 50
#Comma 1
Modifiche agli allegati V-bis, V-bis.1, V-bis.2 e V-bis.3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
Comma 2
Gli allegati V-bis, V-bis.1, V-bis.2 e V-bis.3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono abrogati.
Art. 51
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.