Il presente decreto e' finalizzato a promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Finalita'
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Sono considerati biocarburanti i prodotti di cui all'Allegato I.
Ai fini del presente decreto, l'immissione in consumo ha luogo al verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.
Art. 3
#Comma 1
((Obiettivi indicativi nazionali))
Comma 2
((
Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5.
))
Art. 4
#Comma 1
Modalita' di promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili
Comma 2
Le modalita' di prima promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili nei trasporti sono quelle fissate, fino all'anno 2007, dall'articolo 1, commi 520 e 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Ulteriori modalita' di promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili nei trasporti saranno previste mediante apposite norme.
Art. 5
#Comma 1
Disposizioni per incentivare la destinazione di prodotti agricoli non destinati alla alimentazione alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili.
Comma 2
Sulla base del parere consultivo espresso dalla commissione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, sono estesi anche alla incentivazione di colture dedicate alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, fermo restando che dai medesimi provvedimenti non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
I provvedimenti di cui al comma 1 possono, altresi', prevedere misure incentivanti per la stipula di accordi di filiera con le principali organizzazioni del settore agricolo e del settore dei carburanti per trasporti.
Art. 6
#Comma 1
Promozione della ricerca e della diffusione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili
Comma 2
Le attivita' di ricerca e di sviluppo di biocarburanti e delle relative tecnologie, nonche' le attivita' di promozione delle stesse, costituiscono uno degli obiettivi generali dell'accordo di programma quinquennale da stipulare con l'ENEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte in collaborazione con la Stazione sperimentale per i combustibili, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, con modalita' stabilite nel medesimo accordo di programma.
Art. 7
#Comma 1
Modalita' per la valutazione del bilancio ecologico dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili e dell'effetto del loro uso in veicoli non adattati.
Comma 2
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle attivita' produttive con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le parti sociali interessate, avvalendosi degli organismi da ciascuno controllati o vigilati, approva e avvia un programma per la valutazione del bilancio ecologico dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili, nonche' per la valutazione dell'effetto dell'uso dei biocarburanti in miscele superiori al 5 per cento in veicoli non adattati, in particolare ai fini del rispetto delle normative in materia di emissioni.
Dall'attuazione del programma di cui al comma 1, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Art. 8
#Comma 1
Disposizioni varie
Comma 2
((
I combustibili diesel con contenuto di biodiesel superiore a quanto previsto dalla normativa vigente possono essere avviati al consumo presso utenti extra-rete e impiegati esclusivamente in veicoli omologati per il relativo utilizzo.
))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55)).
Entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali, comunica alla Commissione i dati di cui all'Allegato II e trasmette la relativa relazione.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 9
#Comma 1
Adeguamenti tecnici
Comma 2
Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva recepita con il presente decreto, e' data attuazione con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Dei decreti adottati a norma del comma 1 e' data tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.