DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento

Numero 28 Anno 2026 GU 05.03.2026 Codice 26G00035

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-09;28

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Testo vigente

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Art. 4

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Comma 1

Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, in materia di obbligazioni verdi europee, e sull'informativa volontaria per le obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilita'

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, al comma 1:
1) alla lettera w-septies, il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera w-septies e' aggiunta, in fine, la seguente: «w-octies "Definizioni relative alle obbligazioni verdi europee" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023:
1) "obbligazione verde europea" o "EuGB": la denominazione disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023;
2) "obbligazione commercializzata come ecosostenibile": un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (UE) 2023/2631;
3) "obbligazione legata alla sostenibilita'": un'obbligazione di cui all'articolo 2, numero 6) del regolamento (UE) 2023/2631.»;
b) dopo l'articolo 93 e' inserito il seguente:
«Art. 93.1 (Utilizzo della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2631). - 1.
L'utilizzo della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" per l'offerta al pubblico all'interno dell'Unione o l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione situata nell'Unione di obbligazioni e per l'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilita' sono disciplinate dal regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, dalle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, nonche' dalle norme del presente articolo.
2. La Consob e' l'autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1.
3. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal comma 2, la Consob dispone dei poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e 48 del medesimo regolamento e puo' esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, secondo le modalita' ivi stabilite.
4. Al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni derivanti dal presente articolo, nonche' dei rispettivi compiti istituzionali, la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP disciplinano forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni e la stipulazione di protocolli di intesa o la modifica di quelli esistenti, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
5. Nell'ambito delle competenze e per le finalita' indicate al comma 3, la Consob puo' adottare con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, anche al fine di stabilire le modalita' procedurali della notifica da parte dell'emittente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631.»;
c) dopo l'articolo 191-ter e' inserito il seguente:
«Art. 191-quater (Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2023/2631). - 1. Nei confronti degli enti e delle societa' che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, o delle disposizioni di attuazione previste dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 500.000 euro ovvero fino allo 0,5 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 500.000 e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di mancata osservanza delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'articolo 93.1.
5. La Consob, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis e di quelli stabiliti dall'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631, puo' disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, anche in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti. Nel caso di violazione delle misure di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater, del presente decreto.
6. Alle violazioni previste dal presente articolo, si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».


Art. 5

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Comma 1

Disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2023/2864, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di istituzione di un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita'

1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) «ESAP»: il punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso elettronico centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilita', con le caratteristiche previste dal regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023;
b) «informazioni regolamentate»: le informazioni di cui all'articolo 113-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) «organismo di raccolta»: un organismo di raccolta di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859;
d) «formato per dati estraibili»: un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
e) «formato leggibile meccanicamente»: un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2023/2859;
f) «metadati»: informazioni strutturate che facilitano il reperimento, l'utilizzo o la gestione di una risorsa di informazione, anche descrivendo, spiegando o localizzando la fonte di tale informazione;
g) «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2023/2859;
h) «soggetto»: qualsiasi persona fisica o giuridica come definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/2859.
2. L'emittente o la persona che ha chiesto l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente e' tenuto a trasmettere le informazioni regolamentate contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al comma 5 al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo ESAP.
3. Le informazioni regolamentate devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione europea o nazionale, in un formato leggibile meccanicamente;
b) sono corredate dei seguenti metadati:
1) tutte le denominazioni dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;
2) l'identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338 della Commissione, del 10 luglio 2025;
3) le dimensioni, per categoria, del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificate dalle norme tecniche di attuazione previste dal medesimo regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338;
4) il settore o i settori industriali delle attivita' economiche della persona fisica o giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338;
5) il tipo di informazioni trasmesse dal soggetto secondo la classificazione prevista dalle norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338, e se tali informazioni sono state trasmesse su base obbligatoria a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2023/2859 o su base volontaria a norma del medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
6) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
4. Ai fini del comma 3, lettera b), numero 2), gli emittenti sono tenuti a ottenere un identificativo della persona giuridica che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni.
5. Al fine di rendere le informazioni di cui al comma 2 accessibili tramite ESAP, l'organismo di raccolta e' l'attuale meccanismo ufficialmente stabilito per le informazioni regolamentate ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e delle relative disposizioni attuative.
6. Le informazioni di cui all'articolo 23-bis, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sono rese accessibili tramite ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta e' l'autorita' competente a norma del presente articolo. Le informazioni devono soddisfare i requisiti seguenti:
a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili;
b) sono corredate dei seguenti metadati:
1) tutte le denominazioni della persona fisica o giuridica a cui le informazioni fanno riferimento;
2) se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni, come specificato dalle norme tecniche di attuazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338;
3) il tipo di informazioni come da classificazione prevista dalle norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/1338 trasmesse dal soggetto e se tali informazioni sono state trasmesse su base obbligatoria a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2859 o su base volontaria a norma del medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
4) un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.
7. La Consob e' l'autorita' competente per le disposizioni introdotte dal presente articolo.


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali

Comma 2

All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente: «g-bis) per la relazione di revisione del bilancio d'esercizio delle imprese di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, l'attestazione circa l'eventuale sussistenza dell'obbligo di redigere la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies del medesimo decreto legislativo a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello sul cui bilancio e' chiamato a esprimere un giudizio e circa l'avvenuta predisposizione e pubblicazione di tale comunicazione da parte degli amministratori.
Per la violazione degli obblighi di cui alla presente lettera la sanzione e' applicata nella misura disposta dall'articolo 5-novies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2015».


All'articolo 5-octies del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, il comma 3 e' abrogato.


Art. 7

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 8

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 6, si applicano a decorrere dal 10 luglio 2026.