LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalita' organizzata e di trasferimenti di ufficio di magist

Numero 356 Anno 1991 GU 09.11.1991 Codice 091G0406

urn:nir:stato:legge:1991-11-08;356

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163.

Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

1. L'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indi- cate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura.
3. I magistrati che sono destinati a domanda ad una delle sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2 hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2, vi prestano servizio per almeno quattro anni".

Art. 4

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Comma 1

1. L'articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni di organico identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, nè quelli in servizio presso sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 3.
2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.
3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste.
4. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi.
5. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire.
6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio.
Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo e che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina.
7. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio.
8. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3.
9. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27".

Art. 5

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Comma 1

1. Dopo l'articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono inseriti i seguenti:
"Art. 4- bis . - 1. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma della presente legge non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute.
Art. 4- ter . - 1. Sono abrogati gli articoli 9 e 9- bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12.
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9- ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente: 'Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messinà".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 novembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia
e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Note

AVVERTENZA:
Il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 10 settembre 1991.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 24.