Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare che imputati di gravissimi reati possano avvalersi degli arresti domiciliari, con rilevanti difficoltà ad effettuare i dovuti controlli; che in casi analoghi la complessità dei processi impedisca, con gli attuali termini di custodia, la permanenza della misura cautelare sino alla decisione definitiva; che la coerenza delle indagini non sia ostacolata dall'assenza di un effettivo coordinamento tra gli organi procedenti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la copertura di uffici giudiziari vacanti, specie nelle aree maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, con trasferimenti di ufficio di magistrati in difetto di domande;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Modifiche in tema di criteri di scelta delle misure cautelari
Comma 2
1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, già modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure" sono soppresse.
((1- bis. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
" 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'età di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione".
1- ter. Al comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3"))
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" 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'età di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione".
1- ter. Al comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3"))
2. Nel comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale la parola: "Quando" è sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 275 comma 3, quando".
Art. 2
#Comma 1
(( (Modifiche in tema di termini di durata della custodia cautelare). ))
Comma 2
((1. L'articolo 303 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 303 (Termini di durata massima della custodia cautelare) .
- 1. La custodia cautelare perde efficacia quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti annì))
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"Art. 303 (Termini di durata massima della custodia cautelare) .
- 1. La custodia cautelare perde efficacia quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti annì))
Art. 3
#Comma 1
Modifiche alla disciplina dell'avocazione
Comma 2
1. Nell'articolo 372 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
(("1- bis. Il procuratore generale presso la corte d'appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nonchè dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinarnento delle indagini previste dall'articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati"))
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2. Il comma 1 dell'articolo 118- bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente:
" 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.".
" 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.".
Art. 4
#Comma 1
Trasmissione al Consiglio superiore della magistratura
del decreto di avocazione
del decreto di avocazione
Comma 2
1. Nel comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, le parole: "per inerzia del pubblico ministero" sono soppresse.
Art. 5
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 356))
Art. 6
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 356))
Art. 7
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 356))
Art. 8
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 356))
Art. 9
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 356))
Art. 10
#Comma 1
Disposizione transitoria
Comma 2
1. Le disposizioni dell'articolo 2, relative ai termini di durata della custodia cautelare, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 11
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 settembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 settembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI