Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
"Nei
comuni indicati dall'articolo 1 è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità o sia avvenuta nei 30 giorni successivi, e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Per la determinazione delle perdite di esercizio gli uffici distrettuali si avvalgono delle informative degli organi della guardia di finanza, di perizie degli uffici tecnici erariali, degli elementi dedotti da dirette verifiche o delle probanti documentazioni prodotte dai soggetti interessati".
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Comma 7
La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1970, per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1969, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.
La concessione dei contributi previsti nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno stesso della deliberazione dei consigli comunali o provinciali interessati, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.
I comuni e la provincia di cui al primo comma del presente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con le tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai minori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto.
Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti per i ratei dei mutui scadenti nell'ultimo quadrimestre del 1970 e del 1971.
Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato.
Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1971".
Prima dell'articolo 14, il titolo: "Disposizioni per i servizi di pronto soccorso" è sostituito dal seguente:
"Interventi di pronto soccorso".
Comma 8
Comma 9
Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma, provvedono, secondo la rispettiva competenza, il presidente del Magistrato per il Po ed i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1969, n. 7, entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100".
Comma 10
Comma 11
Ai fini del presente articolo, i capi compartimento della viabilità e dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dell'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema della economia".
Comma 12
Comma 13
Comma 14
a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;
b) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;
c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di alloggi di proprietà comunale e degli istituti provinciali autonomi case popolari, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;
d) alla riparazione ed alla ricostruzione di strade comunali e provinciali, nonchè di strade non statali ancora non classificate;
e) al consolidamento di abitati, anche se non compresi nella tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;
f) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;
g) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguita.
Comma 15
Comma 16
Gli uffici di cui al comma precedente possono delegare l'esecuzione dei lavori di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Gli uffici del genio civile esercitano, in tali casi, la vigilanza sull'esecuzione delle opere. Al pagamento dei certificati di acconto nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori provvedono gli uffici di cui al primo comma".
Comma 17
Le disponibilità per far fronte all'onere di cui al precedente comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970".
Comma 18
a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani e accessori;
b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;
c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.
Comma 19
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.
L'ammontare dei contributi di cui ai comuni precedenti non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare.
Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale".
Comma 20
Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste nel precedente articolo anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale.
La concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entità del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.
I provveditorati regionali alle opere pubbliche - previo accertamento, da parte dell'ufficio del genio civile, della natura e dell'entità dei danni subiti dagli immobili - possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso, ove l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi le lire 2 milioni e 500 mila, ed al 60 per cento ove l'importo stesso non superi tale somma".
Comma 21
I contributi sono concessi anche se i fabbricati da ricostruire o da riparare siano iscritti o abbiano titolo per essere iscritti nel catasto rurale.
All'accertamento delle dette caratteristiche provvedono gli uffici tecnici erariali su richiesta del competente ufficio del genio civile".
Comma 22
Comma 23
Comma 24
Per accertate esigenze tecniche ed idrauliche l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad attuare i ripristini anche mediante la realizzazione di varianti parziali ai tracciati stradali preesistenti.
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1970 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade".
Comma 25
Comma 26
Comma 27
a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza: lire 1.800 milioni;
b) contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle province per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti, ivi comprese quelle destinate a soddisfare le esigenze abitative delle famiglie rimaste senza tetto: lire 5.000 milioni".
Comma 28
Prima dell'articolo 21, il titolo: "Finanziamenti al Mediocredito centrale" è sostituito dal seguente: "Finanziamenti al Mediocredito centrale ed alla Cassa per il credito alle imprese artigiane".
Comma 29
Comma 30
Il fondo di cui al precedente comma è aumentato di lire 1 miliardo.
Detto importo di lire 1 miliardo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971".
Comma 31
Comma 32
Comma 33
Comma 34
Comma 35
Comma 36
Comma 37
per l'anno 1970, quanto a lire 9.750 milioni ed a lire 12 miliardi, rispettivamente con riduzione dei fondi di cui ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;
per l'anno 1971, per lire 5 miliardi con le disponibilità di cui al primo comma e per lire 5 miliardi, rispettivamente per lire 1 miliardo e lire 4 miliardi, con riduzione dei fondi di cui ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo".
Comma 38
Comma 39
Comma 40
Comma 41
Visto, il Guardasigilli: REALE