DECRETO-LEGGE

D.L. 723/1970 - DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1970, n. 723

DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1970, n. 723

Numero 723 Anno 1970 GU 16.10.1970 Codice 070U0723

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto settembre e ottobre 1970;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

#

Comma 1

In dipendenza delle alluvioni verificatesi nella provincia di Genova nell'ottobre 1970, è sospeso
((dal 7 ottobre 1970 al 30 giugno 1971))
il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, scadenti durante il periodo predetto, nel territorio dei seguenti comuni:

Comma 2

Genova, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Rossiglione, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Valbrevenna, Vobbia.

Comma 3

Per lo stesso periodo è sospesa la scadenza dei vaglia cambiali, delle cambiali è di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni suindicati, emessi prima del 7 ottobre 1970 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purchè siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali e fluviali, site nei comuni medesimi e dei contributi consorziali che sono scaduti o che scadono durante il periodo predetto.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle persone che, risiedendo nei comuni suindicati, avrebbero dovuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in località non colpite dalle alluvioni.

Art. 2

#

Art. 3

#

Comma 1


Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente art. 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Art. 4

#

Comma 1


Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiali, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente art. 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiali ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.
Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 5

#

Comma 1

La sospensione dei termini di cui all'art. 1 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini sono scaduti o scadono nei comuni indicati dallo stesso articolo.

Art. 6

#

Comma 1


Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei comuni indicati dall'art. 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1971 dell'imposta e sovrimposte sui terreni, della imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, della imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore per le aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in Tesoreria, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi.
I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei comuni indicati dall'art. 1, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 dicembre 1970, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purchè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni colpiti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.
((Per le società cooperative e loro consorzi, iscritti rispettivamente nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione, la percentuale suddetta è ridotta al 50 per cento))
.
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad indicare con proprio decreto i comuni nei quali la sospensione della riscossione è disposta per la generalità dei contribuenti ed i comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati, da presentare ai competenti uffici entro il 31 dicembre 1970.
Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritte a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/ 2 relativi ad anni anteriori al 1971. La sola rata di imposta scadente nell'ottobre 1970 è compresa nella sospensione.

Art. 7

#

Comma 1

Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1971, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario.

Art. 8

#

Comma 1

((Nei comuni indicati dall'articolo 1 è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità o sia avvenuta nei 30 giorni successivi, e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
.

Art. 9

#

Comma 1


I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono, anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1 ottobre 1970, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonchè delle relative sovrimposte e addizionali, nei comuni ove la sospensione è generalizzata con il decreto del Ministro per le finanze previsto nel penultimo comma dell'art. 6. Per gli altri comuni lo sgravio è effettuato su richiesta dei debitori d'imposta iscritti a ruolo o di chiunque vi abbia interesse.
I competenti uffici tecnici erariali provvederanno, su segnalazione degli uffici distrettuali delle imposte dirette o d'iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.
Le domande e i ricorsi previsti nei precedenti articoli e nel presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo.

Art. 10

#

Comma 1


Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente art. 6, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare negli anni 1971 e 1972, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative ai periodi di imposta corrispondenti alle predette dichiarazioni.
Nei confronti dei soggetti danneggiati non tassabili in base al bilancio, che hanno domicilio fiscale nei comuni indicati dall'art. 1, non si procede alle iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1971 delle imposte di ricchezza mobile e complementare. Per i soggetti tassabili in base al bilancio che si trovino nelle medesime condizioni non si procede alla iscrizione provvisoria a ruolo della imposta di ricchezza mobile che si dovrebbe iscrivere sulla base della dichiarazione relativa al bilancio chiuso nel corso dell'anno 1970.
In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 31 dicembre 1971, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente art. 6, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente agli ultimi due bimestri dell'anno 1970 e all'intero anno 1971.
Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente impositore approvata dall'organo di controllo competente.

Art. 10-bis

#

Comma 1

((Le imprese che hanno avuto perdite per danneggiamenti o distruzioni verificatisi nell'ottobre 1970 nei comuni di cui all'articolo 1 possono avvalersi del disposto di cui all'articolo 112 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ancorchè non costituite sotto forma di società di capitali o comunque non tassabili in base al bilancio, secondo i criteri di determinazione enunciati all'articolo 99 del citato testo unico.
Per i soggetti tassabili in base al bilancio in forza dell'articolo 104 dello stesso testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica la condizione di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo unico sopra richiamato.
Per la determinazione delle perdite di esercizio gli uffici distrettuali si avvalgono delle informative degli organi della guardia di finanza, di perizie degli uffici tecnici erariali, degli elementi dedotti da dirette verifiche o delle probanti documentazioni prodotte dai soggetti interessati))
.

Art. 11

#

Art. 12

#

Comma 1


La riscossione delle imposte e tasse, nonchè delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata, a partire dalla scadenza di agosto 1971,
((in diciotto rate))
, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 13

#

Comma 1


Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1 sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE e dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società.
Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.
I materiali edilizi impiegati fino al 31 dicembre 1972 per la ricostruzione e la riparazione di opere distrutte o danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1 sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

Art. 13-bis

#

Comma 1

((Ai comuni di cui al precedente articolo 1 e all'amministrazione provinciale di Genova è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'ultimo quadrimestre del 1970 e all'intero anno 1971, sia da diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o a danneggiamenti di beni provocati dalle calamità indicate nel predetto articolo 1, nonchè delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni.
La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1970, per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1969, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.
La concessione dei contributi previsti nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno stesso della deliberazione dei consigli comunali o provinciali interessati, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.
I comuni e la provincia di cui al primo comma del presente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con le tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai minori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto.
Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti per i ratei dei mutui scadenti nell'ultimo quadrimestre del 1970 e del 1971.
Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato.
Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1971))
.

Art. 14

#

Comma 1

((Per provvedere alle necessità urgenti, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito delle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970.
Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma, provvedono, secondo la rispettiva competenza, il presidente del Magistrato per il Po ed i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1969, n. 7, entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100))
.

Art. 14-bis

#

Comma 1

((Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, è autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970, per essere assegnata alla medesima Azienda nazionale autonoma delle strade.
Ai fini del presente articolo, i capi compartimento della viabilità e dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dell'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema della economia))
.

Art. 14-ter

#

Comma 1

((È autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970, per provvedere, a totale carico dello Stato, nel territorio della provincia di Genova, al ripristino, con i provvedimenti tecnicamente indispensabili, delle opere, a difesa marittima dell'abitato, distrutte o danneggiate dall'alluvione dei giorni 7, 8 e 9 ottobre 1970, nonchè di ogni altra opera nell'ambito del demanio marittimo, comprese quelle relative alle escavazioni))
.

Art. 14-quater

#

Comma 1

((È autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1970, di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1971 e di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1972, per provvedere, in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970:
a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;
b) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;
c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di alloggi di proprietà comunale e degli istituti provinciali autonomi case popolari, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;
d) alla riparazione ed alla ricostruzione di strade comunali e provinciali, nonchè di strade non statali ancora non classificate;
e) al consolidamento di abitati, anche se non compresi nella tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;
f) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;
g) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguita.
Il ripristino delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuato in sede più adatta e con strutture dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche, o alle esigenze della tecnica moderna e della programmazione economica))
.

Comma 2

((Opere pubbliche ed abitati))

Art. 14-quinquies

#

Comma 1

((Ai lavori da effettuarsi ai sensi dell'articolo precedente provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
Gli uffici di cui al comma precedente possono delegare l'esecuzione dei lavori di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Gli uffici del genio civile esercitano, in tali casi, la vigilanza sull'esecuzione delle opere. Al pagamento dei certificati di acconto nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori provvedono gli uffici di cui al primo comma))
.

Art. 14-sexies

#

Comma 1

((È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 750 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Genova, per l'acquisto di edifici destinati ad alloggio degli alluvionati rimasti senza casa a seguito degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo I, nonchè per lavori ed opere di manutenzione straordinaria di fabbricati di proprietà dell'Istituto danneggiati dagli eventi stessi.
Le disponibilità per far fronte all'onere di cui al precedente comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970))
.

Art. 14-septies

#

Comma 1

((I contributi previsti dalla lettera f) dell'articolo 14-quater per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:
a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani e accessori;
b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;
c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.
All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.
L'ammontare dei contributi di cui ai comuni precedenti non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare.
Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale))
.

Art. 14-octies

#

Comma 1

((Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione da bollo, ai competenti uffici del genio civile, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste nel precedente articolo anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale.
La concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entità del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.
I provveditorati regionali alle opere pubbliche - previo accertamento, da parte dell'ufficio del genio civile, della natura e dell'entità dei danni subiti dagli immobili - possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso, ove l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi le lire 2 milioni e 500 mila, ed al 60 per cento ove l'importo stesso non superi tale somma))
.

Art. 14-novies

#

Comma 1

((Per i fabbricati di proprietà di cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5 milioni per ogni unità immobiliare.
I contributi sono concessi anche se i fabbricati da ricostruire o da riparare siano iscritti o abbiano titolo per essere iscritti nel catasto rurale.
All'accertamento delle dette caratteristiche provvedono gli uffici tecnici erariali su richiesta del competente ufficio del genio civile))
.

Art. 14-decies

#

Comma 1

((Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati gli abitati non compresi nelle tabelle di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare))
.

Art. 14-undecies

#

Comma 1

((Il ripristino delle strade provinciali, nonchè delle opere idrauliche classificate e non classificate, può essere eseguito anche nei tratti ricadenti nel territorio di comuni non direttamente interessati dagli eventi calamitosi, quando ciò si renda necessario per assicurare la funzionalità delle opere))
.

Art. 14-duodecies

#

Comma 1

((Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade statali ricadenti nei compartimenti per la viabilità di Genova e Torino, comprese le spese di consolidamento, di risanamento, di difesa ed eventuali indennità di espropriazione, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.
Per accertate esigenze tecniche ed idrauliche l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad attuare i ripristini anche mediante la realizzazione di varianti parziali ai tracciati stradali preesistenti.
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1970 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade))
.

Art. 15

#

Comma 1

((È autorizzata la spesa di lire 6.800 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1970, per provvedere ai seguenti immediati interventi:
a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza: lire 1.800 milioni;
b) contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle province per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti, ivi comprese quelle destinate a soddisfare le esigenze abitative delle famiglie rimaste senza tetto: lire 5.000 milioni))
.

Art. 16

#

Comma 1

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per l'interno e per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le amministrazioni delle province interessate, alle quali è assegnato un termine di venti giorni per la risposta, sono indicati i comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 ai quali si applicano le provvidenze previste nei successivi articoli 17, 18, 19, 20
((, 21 e 21-bis))
.

Art. 17

#

Comma 2

la sospensione di cui al primo comma dell'art. 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alla rata di ottobre 1970 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso art. 18 avverrà con la rata di febbraio 1971;
l'esonero di cui all'art. 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferito limitatamente alla rata di ottobre 1970 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 gennaio 1971.

Comma 3

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 1.400 milioni.
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a partire dall'anno finanziario 1972 in ragione di lire 350 milioni all'anno.

Art. 18

#

Comma 1

Ai capifamiglia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'art. 16 che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1970 per un imponibile superiore a lire 1.500.000, può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500.000.
Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1970.
Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 31 dicembre 1970, con la indicazione della entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonchè della posizione, per il periodo di imposta 1970, agli effetti dell'imposta complementare.
Il prefetto della provincia, sentito il sindaco, determina il contributo.
Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Art. 19

#

Comma 1

Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato, nonchè alle piccole industria con un massimo di venti dipendenti, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 16 è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di lire 500.000.
Per ottenere il contributo le imprese danneggiate debbono presentare domanda in carta libera entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. La locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo accertamento della veridicità delle domande, appone il visto sulla domanda stessa.
Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.
Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1970.

Art. 20

#

Comma 1

Le imprese individuali e sociali, le società cooperative ed i consorzi, indipendentemente dalle loro dimensioni, dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, i professionisti, colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'art. 16 e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nei territori indicati con i decreti previsti dal medesimo art. 16 sono ammessi, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, ai benefici di cui alle disposizioni richiamate nello art. 22, nonchè a quelli degli articoli 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.
Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, è fissato al 31 dicembre 1970.

Art. 21

#

Comma 1

È autorizzato l'ulteriore apporto di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1980 al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 21-bis

#

Comma 1

((Ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane si provvede mediante il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Il fondo di cui al precedente comma è aumentato di lire 1 miliardo.
Detto importo di lire 1 miliardo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971))
.

Art. 22

#

Comma 1

La gestione case per lavoratori, nel caso di distruzione o danneggiamento di costruzioni da essa effettuate in esecuzione del piano decennale previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, ovvero dei piani settennali predisposti dall'ex gestione Ina-Casa, in esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, dovuti a calamità naturali o ad altri sinistri causati da forza maggiore, è autorizzata a provvedere al reintegro delle opere con propri fondi ancorchè si tratti di alloggi già riscattati dagli assegnatari, ovvero assegnati in proprietà con ipoteca legale od a riscatto con patto di futura vendita.
È fatto salvo il diritto al reintegro parziale o totale dei fondi impiegati dalla Gescal per il ripristino delle opere, in relazione a disposizioni di legge di carattere generale o particolare intese a risarcire i danni provocati dagli eventi indicati dal precedente comma.

Art. 23

#

Comma 1


Qualora a causa degli eventi indicati nel precedente articolo assegnatari di alloggi costruiti in esecuzione dei piani della gestione case per lavoratori, o dell'ex Ina-Casa, rimangano privi di alloggio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può con proprio decreto autorizzare la gestione stessa ad assegnare ai lavoratori sinistrati altri alloggi da essa costruiti nella medesima località ove l'evento si è verificato, ovvero, in altre località dello stesso comprensorio, salvi i diritti dei lavoratori partecipanti ai concorsi in atto, da soddisfare, quando necessario, con nuove costruzioni.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può altresì autorizzare la gestione case per lavoratori a procurare a proprio carico la sistemazione alloggiativa degli assegnatari sinistrati fino a che non sia stato provveduto al ripristino del loro alloggio danneggiato o fino a che non sia possibile assegnare loro in via definitiva nuovi alloggi.

Art. 23-bis

#

Comma 1

((Le disposizioni del presente decreto si applicano anche al comune di Mignano Montelungo, in provincia di Caserta))

Comma 2

((Applicazione delle provvidenze a favore del comune di Mignano
Montelungo))

Art. 24

#

Comma 1

Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate nell'anno 1970 possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 24-bis

#

Art. 25

#

Comma 1

Le somme da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 4, lettera a), della legge 21 aprile 1962, n. 181 sono ridotte, per l'anno 1971, di lire 5 miliardi.
((All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto in lire 21.750.000.000 per l'anno finanziario 1970 ed in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1971 si provvede:
per l'anno 1970, quanto a lire 9.750 milioni ed a lire 12 miliardi, rispettivamente con riduzione dei fondi di cui ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;
per l'anno 1971, per lire 5 miliardi con le disponibilità di cui al primo comma e per lire 5 miliardi, rispettivamente per lire 1 miliardo e lire 4 miliardi, con riduzione dei fondi di cui ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo))
.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1970 e 1971, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1970

Comma 4

SARAGAT

Comma 5

COLOMBO - RESTIVO - REALE
- PRETI - LAURICELLA -
GAVA - DONAT-CATTIN -
GIOLITTI - FERRARI AGGRADI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 168. - CARUSO