Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
"I
contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1976 ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione e locanda, fino al 30 giugno 1977. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363, nonchè le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani". Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:
Art. 1
Art. 1-bis
Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO