Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 febbraio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
LUCHETTI, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
((1))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 febbraio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
LUCHETTI, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1995, n. 520 (in G.U. 03/01/1996 n. 1) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria), che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, nella parte in cui non prevede il parere delle Regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino".