DECRETO-LEGGE

D.L. 727/1994 - DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1994, n. 727

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1994, n. 727

Numero 727 Anno 1994 GU 30.12.1994 Codice 094G0755

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'avvio degli interventi programmati in agricoltura ed il rientro nella quota assegnata dalla normativa comunitaria alla produzione nazionale del latte;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Allo scopo di assicurare la continuità degli interventi facenti capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome, per la realizzazione delle attività previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, nelle more della approvazione di una nuova legge pluriennale di spesa per gli interventi programmati in agricoltura, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi , da ripartire secondo il disposto dell'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
((3))
2. La somma di cui al comma 1 è assegnata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e nei limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 10.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 17 maggio 1996, n. 27 3 convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 1996, n. 380 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante, tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, è aumentato di lire 875 miliardi."

Art. 2

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente articolo è abrogato a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto come individuato dallo stesso articolo 10 del D.L. suindicato.

Art. 2-bis

Comma 1

Art. 2-bis

((LA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))
(4)
((5))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 642, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha duisposto (con l'art. 2, comma 171) che "L'articolo 2-bis del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996."

Art. 3

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri POLI BORTONE, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali DINI, Ministro del tesoro PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: BIONDI