Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Le somme stanziate e non impegnate o non erogate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate o erogate negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, purche' riferibili a programmi e progetti concordati fra le parti entro il 31 dicembre 1994.
Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), per complessivi 120 miliardi di lire saranno erogate e rimborsate, anche in deroga all'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' all'articolo 3 del decreto-legge 1' ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, tramite gli istituti di credito speciali designati dal Ministero del tesoro.
Con convenzioni, da stipularsi fra il Ministero del tesoro ed istituti di credito speciale, saranno regolati i rapporti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 3.
Tutte le attivita' e le passivita', esistenti al 31 dicembre 1990, della gestione delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 agosto 1988, n. 384, recante ratifica ed esecuzione del protocollo italo-maltese, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986, confluiscono nella gestione di cui al comma 3.
Art. 4
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 1991 e in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali" e, quanto a lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.