La ZLS puo' essere istituita nelle regioni piu' sviluppate di cui all'articolo 1, comma 61, della legge n. 205 del 2017, come individuate nella Carta degli aiuti di stato a finalita' regionale, di cui alla decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final, del 2 dicembre 2021, e alla decisione della Commissione europea C(2022) 1545 final, del 18 marzo 2022, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'Area portuale, avente le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 62, della medesima legge n. 205 del 2017, ovvero un'Autorita' di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. La ZLS deve ricomprendere almeno un'Area portuale e puo' includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all'Area portuale, purche' presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attivita' economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 5, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.
Fermo quanto previsto dal comma 1, la ZLS e' composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non puo' comprendere zone residenziali.
Per ciascuna regione l'area destinata alle ZLS non puo' eccedere la superficie indicata per la regione stessa nell'Allegato 1 al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.
Qualora in una delle regioni di cui al comma 1 ricadano piu' Autorita' di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorita' rientrino scali siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata ad istituire una seconda ZLS, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorita' di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti. Le aree retroportuali possono far parte della ZLS anche se ricadono in altre regioni in cui sono presenti aree portuali. In ogni caso resta fermo che l'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZLS nelle regioni coinvolte non puo' eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1. Al fine del rispetto di tale limite, le superfici retroportuali coincidenti con quelle ricadenti in altre ZLS sono calcolate una sola volta, sulla base di accordi tra le regioni interessate. I medesimi accordi disciplinano, altresi', per le suddette superfici l'applicazione delle eventuali diverse misure previste dai rispettivi Piani di sviluppo strategici.
Il limite di cui al comma 4, terzo periodo, si applica anche alle aree incluse nella ZLS «Porto e Retroporto di Genova», di cui all'articolo 7 del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, come successivamente modificato e integrato.
Alle ZLS di cui ai commi 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 in quanto compatibili.