DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (24G00056)

Numero 40 Anno 2024 GU 02.04.2024 Codice 24G00056

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-04;40

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Finalita'


Il presente regolamento reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017.


Il presente regolamento e' adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese gia' operanti, nonche' l'insediamento di nuove imprese.


Art. 3

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Comma 1

Requisiti della ZLS

Comma 2

La ZLS puo' essere istituita nelle regioni piu' sviluppate di cui all'articolo 1, comma 61, della legge n. 205 del 2017, come individuate nella Carta degli aiuti di stato a finalita' regionale, di cui alla decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final, del 2 dicembre 2021, e alla decisione della Commissione europea C(2022) 1545 final, del 18 marzo 2022, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'Area portuale, avente le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 62, della medesima legge n. 205 del 2017, ovvero un'Autorita' di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. La ZLS deve ricomprendere almeno un'Area portuale e puo' includere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti all'Area portuale, purche' presentino un nesso economico funzionale con la predetta Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attivita' economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 5, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.


Fermo quanto previsto dal comma 1, la ZLS e' composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non puo' comprendere zone residenziali.


Per ciascuna regione l'area destinata alle ZLS non puo' eccedere la superficie indicata per la regione stessa nell'Allegato 1 al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.


Qualora in una delle regioni di cui al comma 1 ricadano piu' Autorita' di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorita' rientrino scali siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata ad istituire una seconda ZLS, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorita' di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti. Le aree retroportuali possono far parte della ZLS anche se ricadono in altre regioni in cui sono presenti aree portuali. In ogni caso resta fermo che l'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZLS nelle regioni coinvolte non puo' eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1. Al fine del rispetto di tale limite, le superfici retroportuali coincidenti con quelle ricadenti in altre ZLS sono calcolate una sola volta, sulla base di accordi tra le regioni interessate. I medesimi accordi disciplinano, altresi', per le suddette superfici l'applicazione delle eventuali diverse misure previste dai rispettivi Piani di sviluppo strategici.


Il limite di cui al comma 4, terzo periodo, si applica anche alle aree incluse nella ZLS «Porto e Retroporto di Genova», di cui all'articolo 7 del decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018, n. 130, come successivamente modificato e integrato.


Alle ZLS di cui ai commi 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 in quanto compatibili.


Art. 4

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Comma 1

Requisiti della ZLS interregionale

Comma 2

Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 62, della legge n. 205 del 2017 relativamente al numero massimo di ZLS istituibili, una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un'altra regione in cui sia presente almeno un'Area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZLS. L'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZLS nelle due regioni non puo' eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1. Una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale puo' chiedere di essere associata ad una ZLS gia' istituita. L'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZLS nelle regioni interessate non puo' eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1 del presente regolamento.


Nella ZLS interregionale, le regioni definiscono, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti, le modalita' di cooperazione interregionale.


Art. 6

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Comma 1

Istruttoria

Comma 2

L'istruttoria sulla proposta di istituzione della ZLS e' curata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento verifica la completezza del Piano di sviluppo strategico ZLS con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 5 e acquisisce le valutazioni di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con particolare riguardo agli aspetti fiscali e doganali, e quelle di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo all'adeguatezza dei profili infrastrutturali.


Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sulla base dell'istruttoria di cui al comma 1, puo' richiedere, ai fini dell'approvazione, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico ZLS.


Art. 7

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Comma 1

Istituzione e durata della ZLS

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge n. 205 del 2017, la ZLS e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Il decreto fissa la durata della ZLS in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo di impresa di cui al Piano di sviluppo strategico che non puo', comunque, essere inferiore a sette anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 13.


L'inserimento di un'area all'interno della ZLS non conferisce alla stessa il carattere di demanialita', ne' incide sulla destinazione d'uso degli stessi come disciplinata dagli strumenti urbanistici.


L'inserimento di una area della ZLS nelle aree di interazione porto-citta' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non modifica la competenza degli enti territoriali di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo 5.


Art. 8

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Comma 1

Procedura di revisione della ZLS

Comma 2

Il perimetro delle aree ricomprese nel Piano di sviluppo strategico della ZLS, come istituite ai sensi degli articoli 3 e 4, puo' essere oggetto di rimodulazione in diminuzione o in aumento, nel rispetto del limite massimo della superficie complessivamente indicata per la regione nell'Allegato 1 al presente regolamento, fermo restando che gli effetti agevolativi, in relazione alle nuove aree, decorrono dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.


Il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 10, anche su iniziativa del Presidente della regione per le ZLS di cui all'articolo 3, comma 1, o dei Presidenti delle regioni interessate dalla modifica del perimetro, in caso di ZLS, istituite ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, o dell'articolo 4, predispone, ai fini della proposta di revisione, la documentazione relativa alle aree oggetto di rimodulazione, corredata di una relazione motivata sul piano tecnico ed economico, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 5. La proposta e' trasmessa al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri che, nei successivi 30 giorni, ne valuta la coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico della ZLS di cui all'articolo 5, acquisendo le osservazioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo agli aspetti fiscali e doganali.


In caso di esito positivo dell'istruttoria, la proposta di rimodulazione e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Se all'esito dell'istruttoria non e' possibile accogliere integralmente la proposta formulata dal Comitato di indirizzo, il decreto di cui al primo periodo e' adottato sentita la regione interessata.


L'intera procedura si conclude entro 60 giorni dalla ricezione della proposta da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud.


Ai fini dell'aggiornamento ovvero della modifica del Piano di sviluppo strategico della ZLS, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la proposta di modifica ovvero di aggiornamento e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 9

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Comma 1

Misure di organizzazione e funzionamento

Comma 2

Gli organi di governo della ZLS sono il Comitato di indirizzo e la Cabina di regia.


Art. 10

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Comma 1

Comitato di indirizzo

Comma 2

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale, per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali di una struttura tecnico-amministrativa di supporto, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, e composta da personale appartenente alla medesima amministrazione e all'Autorita' di sistema portuale, nonche' della collaborazione degli uffici delle amministrazioni comunali ricomprese nella ZLS, i quali provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Il Comitato di indirizzo puo' individuare al proprio interno un componente cui delegare le azioni di attuazione in particolari aree o materie della ZLS, fermo restando la natura collegiale delle decisioni e tenendo conto delle funzioni precipue delle istituzioni rappresentate nel Comitato stesso.


Le regioni promuovono la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti, ai fini della verifica dei profili di legalita', con riguardo all'attuazione degli interventi previsti nelle aree ZLS.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, ha disposto (con l'art. 12, comma 10-bis) che "Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo delle attivita' economico-produttive nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Comitato di indirizzo della ZLS previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, e' integrato da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente in relazione ai territori compresi nel perimetro della ZLS".


Art. 11

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Comma 1

Cabina di regia ZLS

Comma 2

E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia ZLS con compiti di coordinamento generale delle politiche in ambito ZLS, finalizzate a garantirne la piena operativita' e l'azione sinergica.


La Cabina di regia ZLS e' presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed e' composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome in cui sono istituite le ZLS e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZLS, qualora diversi dai Presidenti delle regioni, nonche' dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno.


La Cabina di regia e' convocata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, periodicamente, e comunque almeno una volta ogni tre mesi, al fine di verificare e monitorare gli interventi nelle ZLS, l'andamento delle attivita' e l'efficacia delle misure di incentivazione concesse.


Art. 12

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Comma 1

Misure di semplificazione

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge n. 205 del 2017, i progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d'attivita' o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche nell'area ZLS da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti.


Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da intraprendere nell'area ZLS. La domanda di autorizzazione e' presentata allo sportello unico individuato dalla regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all'Autorita' competente al rilascio, individuata dalla regione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, la quale vi provvede in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste da leggi regionali.


La regione individua, anche nell'ambito del proprio ordinamento, l'Autorita' regionale o locale che provvede al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1.


Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione delle zone franche doganali e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo ed e' approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.


Art. 13

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Comma 1

Funzioni del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e attivita' di monitoraggio


Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi.


Al termine dei sette anni dall'istituzione delle singole ZLS, e successivamente con cadenza almeno biennale in caso di rinnovo, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. In caso di esito negativo del monitoraggio, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, modifiche o integrazioni al decreto istitutivo della ZLS di cui all'articolo 7.


All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Art. 14

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Comma 1

Norme di coordinamento

Comma 2

Le disposizioni del presente regolamento relative alla gestione e al funzionamento, nonche' agli organi di amministrazione, integrano e modificano il Piano di sviluppo strategico delle ZLS gia' istituite alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le predette disposizioni si applicano, altresi', in quanto compatibili alla ZLS di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. La durata della predetta ZLS decorre dal decreto di nomina del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 10.


I procedimenti di istituzione delle ZLS non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono definiti secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Alle ZLS istituite ai sensi del primo periodo si applicano, altresi', le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 13 del presente regolamento.


Art. 15

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.