DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 425/1999 - Regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti di competenza del Dipartimen...

Regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti di competenza del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Numero 425 Anno 1999 GU 16.11.1999 Codice 099G0489

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-09-29;425

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento individua, in conformita' all'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dei singoli Servizi (Servizio nazionale dighe, Servizio geologico nazionale, Servizio idrografico e mareografico nazionale, Servizio sismico nazionale) e delle relative sedi periferiche, che nel presente regolamento vengono tutti indicati con il termine "Amministrazione".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica

Art. 3

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Comma 1

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone e gruppi di imprese

Art. 4

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Comma 1

Esclusioni al diritto di accesso previste dall'ordinamento

Comma 2

Oltre ai documenti amministrativi appartenenti alle categorie indicate dal presente regolamento, sono sottratti all'accesso anche i documenti di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Sono, altresi', esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione si trova, per varie ragioni, a detenere.


Art. 5

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Comma 1

Differimento del diritto di accesso

Comma 2

Per le categorie di documenti indicati nell'articolo 3, del presente regolamento, la sottrazione all'accesso opera fino alla manifestazione di consenso espressa dai soggetti direttamente interessati.


I documenti contenenti dati in possesso dell'Amministrazione sono sottratti all'accesso fino alla conclusione del procedimento di validazione, previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85.


E' in facolta' dell'Amministrazione di differire l'accesso anche nei casi previsti dall'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241.


L'atto che dispone il differimento deve sempre indicarne la durata.


Art. 6

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Comma 1

Documenti accessibili

Comma 2

I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2, 3 e 4, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.


L'accesso agli originali cartografici in materiale deteriorabile e' consentito attraverso la sola visione degli atti. Con provvedimento del capo del Dipartimento sono stabilite le modalita' tecniche per l'estrazione di copie di tali documenti.


Art. 7

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Comma 1

Ufficio relazioni con il pubblico

Art. 8

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Comma 1

Modifiche al regolamento

Comma 2

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, almeno ogni tre anni, l'Amministrazione verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate negli articoli precedenti.


Art. 9

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Comma 1

P u b b l i c i t a'

Comma 2

L'Amministrazione per il presente decreto e le eventuali successive modifiche puo' stabilire le forme di pubblicita' piu' opportune.