DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione

Numero 80 Anno 2018 GU 28.06.2018 Codice 18G00103

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-04-27;80

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:12:41

Art. 1

#

Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto individua, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente.


Il presente decreto individua, altresi', ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione al corso-concorso selettivo di formazione, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente.


Art. 2

#

Comma 1

Diplomi di specializzazione e soggetti abilitati al rilascio

Comma 2

I diplomi di specializzazione utili ai fini di cui all'articolo 1 sono quelli rilasciati da scuole di specializzazione istituite presso le universita' o gli istituti universitari italiani o stranieri, ai sensi dell'articolo 3, con le caratteristiche di cui al comma 2.


I corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1, istituiti ai sensi della normativa vigente, devono:
a. avere durata almeno biennale;
b. concludersi con un esame finale;
c. prevedere che il rilascio del relativo diploma sia subordinato alla regolare frequenza del corso e al superamento delle prove finali d'esame.


I bandi relativi ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, possono prevedere che i diplomi di specializzazione utili ai fini della partecipazione siano conseguiti a seguito di corsi che riguardino classi di materie oggetto di esame dei concorsi.


Art. 3

#

Comma 1

Diplomi di specializzazione rilasciati da universita'
o istituti universitari stranieri


I diplomi di specializzazione rilasciati da universita' e istituti universitari di Paesi appartenenti all'Unione europea o aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997, sono validi ai fini di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, se riconosciuti con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 4

#

Comma 1

Disposizioni transitorie