1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole «seicentoquattro e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, seicentosei» sono sostituite dalle seguenti: «seicentoquaranta e, a decorrere dal 1° ottobre 2022, seicentosessantacinque»;
b) all'articolo 4:
1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonche' per le esigenze connesse alle funzioni istituzionali del Direttore generale del tesoro con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attivita' istituzionali d'interesse comune.»;
2) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. I dirigenti generali di cui al comma 4-bis per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale del tesoro, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro.»;
c) all'articolo 5, comma 1:
1) alla lettera d), dopo le parole «analisi delle riforme strutturali, predisposizione del Programma nazionale di riforma in coordinamento con le altre amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e con le unita' preposte all'attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
2) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) analisi economica dei settori produttivi dell'economia italiana nel contesto competitivo globale;»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera l), le parole «per i» sono sostituite dalla seguente: «dei»;
1.2) dopo la lettera o), e' inserita la seguente: «o-bis) svolgimento dei compiti di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, attribuiti al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;»;
2) al comma 4:
2.1) alla lettera i-bis), le parole «per i» sono sostituite dalla seguente: «dei»;
2.2) alla lettera m), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
2.3) dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:
«m-bis) Servizio centrale per il PNRR;
m-ter) Unita' di missione Next Generation EU;
m-quater) Unita' di missione per l'analisi e la valutazione della spesa.»;
3) al comma 5:
3.1) la parola «nove» e' sostituita dalla seguente: «undici»;
3.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno per le finalita' di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e uno per le finalita' di cui all'articolo 31-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233»;
4) al comma 6, le parole «coordinamento delle attivita' dipartimentali in materia di applicazione dei principi di contabilita' nazionale elaborati in sede europea e studi sulla regolamentazione emanata dalle autorita' statistiche internazionali con riferimento al sistema dei conti nazionali SEC,» sono soppresse;
e) all'articolo 8:
1) al comma 6:
1.1) alla lettera g-bis), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
1.2) dopo la lettera g-bis), e' aggiunta la seguente:
«g-ter) funzione di Autorita' di audit del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.»;
2) al comma 9-bis, lettera g), dopo le parole «supporto all'attivita' normativa» sono inserite le seguenti: «e prelegislativa»;
3) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attivita' di coordinamento delle fasi di programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge le seguenti funzioni:
a) coordinamento delle attivita' di programmazione, attuazione, gestione e controllo del PNRR, attraverso l'adozione di linee guida, la definizione di orientamenti applicativi indirizzati alle Amministrazioni responsabili degli interventi e la definizione della manualistica e della strumentazione operativa;
b) verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;
c) monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi programmati nonche' elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni relativi ai risultati ottenuti;
d) assistenza alle Amministrazioni titolari di interventi al fine di garantire correttezza, completezza e qualita' dei dati di monitoraggio;
e) attivita' di comunicazione istituzionale e pubblicita' del PNRR;
f) verifica delle rendicontazioni di spesa dei piani attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, ai fini della verifica della coerenza con la normativa nazionale ed europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione;
g) coordinamento del processo di predisposizione dei programmi UE e degli interventi progettuali complementari di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di procedere agli adempimenti di gestione, monitoraggio e controllo degli stessi;
h) gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next Generation EU-Italia e dei flussi di assegnazione e trasferimento delle risorse alle Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri aventi diritto nonche' vigilanza sulle attivita' di recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle amministrazioni responsabili ed attivazione delle necessarie operazioni di compensazione;
i) definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le societa' in house della Pubblica amministrazione;
l) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.
11-ter. L'Unita' di missione Next Generation EU, di seguito Unita' di missione NG EU, si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attivita' di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU e svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio delle riforme e degli investimenti in campo infrastrutturale e sociale, ivi compresi quelli relativi all'istruzione, alla ricerca, alla coesione e alla salute contenuti nel PNRR, in raccordo con le altre strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
b) individuazione di eventuali criticita' nell'attuazione del PNRR e conseguente formulazione di proposte per il loro superamento, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, con riferimento alle riforme non settoriali, della digitalizzazione, della rivoluzione verde e delle infrastrutture di trasporto;
c) attivita' di supporto al Servizio Centrale per il PNRR nella verifica dell'avanzamento delle milestones e dei target europei e nazionali, nei medesimi ambiti e partecipazione ai processi di definizione e monitoraggio del quadro di valutazione, della relazione annuale di cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento UE 241/2021 e degli indicatori di outcome del PNRR;
d) promozione di forme di partecipazione, con particolare riferimento alle priorita' trasversali del PNRR, relative ai divari di genere, generazionali e territoriali, favorite dal potenziamento di iniziative di trasparenza, indirizzate alle istituzioni e ai cittadini;
e) predisposizione delle valutazioni di impatto del PNRR e delle politiche sottostanti ex ante, in itinere ed ex post, anche tramite convenzioni con altri soggetti e in base alle indicazioni della Cabina di regia del PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 e attivita' di supporto agli Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'utilizzo di strumenti per l'analisi e la valutazione della spesa pubblica;
f) attivita' normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Unita'.
11-quater. L'Unita' di missione per l'analisi e la valutazione della spesa, si articola in uffici dirigenziali non generali destinati allo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) attivita' istruttoria e di segreteria tecnica del Comitato scientifico di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 152 del 2021, dedicato alle attivita' inerenti alla revisione della spesa;
b) attivita' di analisi e valutazione della spesa e delle politiche pubbliche, anche in collaborazione con le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui alla lettera a);
c) collaborazione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, alle attivita' necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa di ciascun ministero, dei relativi accordi e delle successive attivita';
d) partecipazione alle attivita' dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009;
e) stipula, con societa' a prevalente partecipazione pubblica ed esperti, di progetti di collaborazione e convenzioni con altri soggetti istituzionali, quali universita', enti e istituti di ricerca, con riferimento alle attivita' di competenza;
f) supporto all'attivita' prelegislativa nelle materie di competenza, anche ai fini della predisposizione del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.»;
f) all'articolo 10:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «affari esteri» sono aggiunte le seguenti: «e della cooperazione internazionale»;
1.2) alla lettera g), le parole: «, alimentari, forestali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «alimentari e forestali»;
1.3) alla lettera h), le parole: «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»;
1.4) alla lettera i), le parole: «e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e della mobilita' sostenibili»;
1.5) alla lettera o), le parole: «per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura»;
1.6) alla lettera o), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
1.7) dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: «o-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del turismo, che si articola in uffici dirigenziali non generali.»;
g) all'articolo 11, comma 4, la parola «due» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
h) all'articolo 13:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera d), dopo le parole «della legge 27 dicembre 2019, n. 160» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,»;
1.2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176»;
1.3) alla lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «del Dipartimento, nonche' contenzioso che coinvolge piu' dipartimenti»;
2) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento, al medesimo sono assegnati tre posti di funzione di livello dirigenziale generale, cui sono affidati, tra gli altri, i seguenti compiti:
a) garantire il supporto alle attivita' relative all'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni, anche in riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e delle attivita' di revisione della spesa per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici, di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' per la definizione degli indirizzi e del controllo strategico nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti;
b) curare il contenzioso che coinvolge piu' dipartimenti, ai sensi dell'articolo 7-bis comma 4 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
c) supportare il capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attivita' connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.»;
3) il comma 6, e' sostituito dal seguente:
«6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del capo del Dipartimento, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, e delle posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza, studio e ricerca assegnate alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento.»;
i) all'articolo 14:
1) al comma 1:
1.1) la lettera h), e' sostituita dalle seguenti:
«h) funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a);»;
«h-bis) definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, in raccordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), nonche' con la Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a):
2.1.1) dopo le parole «nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento», sono aggiunte le seguenti: «e a supporto della transizione digitale»;
2.1.2) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ivi incluse le attivita' relative al comma 1, lettera h-bis)»;
2.2) alla lettera e), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, anche a supporto della transizione digitale»;
l) all'articolo 16, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali di riferimento, fatte salve eventuali specificita' previste per le province autonome di Trento e Bolzano, svolgono, oltre le attivita' proprie dei direttori delle Ragionerie territoriali ubicate nei capoluoghi di Regione, le seguenti funzioni:
a) il supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR;
b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del riscontro della legalita' della spesa e del monitoraggio della stessa, garantendo l'unitarieta' di indirizzo della funzione di controllo sulla base degli indirizzi e delle linee guida formulate dal Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e dall'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) il coordinamento dei servizi amministrativi sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per materia;
d) lo studio, su richiesta dei direttori interessati, delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attivita' istituzionali al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da sottoporre agli uffici dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze;
e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro, per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato;
g) la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Commissioni Tributarie, sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;
h) la formulazione delle proposte al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici;
i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per le attivita' da svolgersi a livello territoriale, finalizzate alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari, ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»;
m) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° ottobre 2022, in attuazione dell'articolo 21-bis¸ comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la dotazione organica del personale dirigenziale e' individuata nella tabella B allegata al presente decreto.»;
n) le tabelle A e B sono sostituite dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Riorganizzazione del Ministero
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
Sono fatti salvi, fino alla scadenza dei relativi contratti, gli incarichi dirigenziali in essere presso le strutture organizzative del Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle nuove Strutture previste dal presente decreto, nonche' quelli le cui procedure di conferimento sono state avviate prima della data di entrata in vigore dello stesso.
Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.