Le norme del presente regolamento si applicano ai consegnatari ed ai cassieri delle amministrazioni dello Stato con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonche' degli organismi appartenenti alle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali vigono appositi regolamenti e nei limiti di quanto disciplinato dai regolamenti stessi.
Le norme del presente regolamento non si applicano alla gestione delle spese di carattere riservato.
Le funzioni di consegnatario non sono cumulabili con quelle di cassiere. (2) ((4))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Nel caso in cui non siano in servizio presso l'ufficio all'estero, tenuto conto della particolare situazione degli organici in alcuni paesi, almeno due dipendenti cui attribuire separatamente le funzioni di cassiere e di consegnatario, dette funzioni possono essere affidate al medesimo dipendente di ruolo, in deroga all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, come modificato dal D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211, ha disposto (con l'art. 3, comma 10) che "Nel caso in cui non siano in servizio presso l'ufficio all'estero, tenuto conto della particolare situazione degli organici in alcuni paesi, almeno due dipendenti di ruolo cui attribuire, separatamente, le funzioni di cassiere e di consegnatario, dette funzioni possono essere affidate al medesimo dipendente di ruolo, in deroga all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254".