DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici. (24G00092)

Numero 77 Anno 2024 GU 11.06.2024 Codice 24G00092

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-03-28;77

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disciplina il funzionamento del Fondo istituito dal medesimo articolo, i criteri e le modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ivi inclusa la revoca delle risorse in caso di loro mancato o parziale utilizzo.


Art. 2

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Comma 1

Riparto delle risorse

Comma 2

Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, iscritte al centro di responsabilita' 2, capitolo n. 925, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, ammontano a 5 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024.


Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano utilizzando gli indicatori di riparto stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, come risulta dalla tabella contenuta nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.


La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adotta il provvedimento di concessione delle risorse per ciascuna delle annualita' considerate, in favore di ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti di quanto indicato nell'allegato 1.


Art. 3

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Comma 1

Progettazioni ammissibili

Comma 2

Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 sono finalizzate alle progettazioni relative a interventi esclusivamente pubblici di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita' e dei beni e delle attivita' produttive, secondo i criteri di priorita' di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.


E' ammessa a finanziamento la redazione del progetto esecutivo previsto per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori anche attraverso l'elaborazione dei livelli di progettazione inferiori, qualora mancanti. In tal caso, la richiesta di finanziamento puo' comprendere anche i livelli di progettazione mancanti. Sono, altresi', ammesse a finanziamento le progettazioni volte ad aggiornare gli elaborati gia' esistenti, qualora necessario.


Art. 5

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Comma 1

Procedimento di approvazione della graduatoria delle progettazioni

Comma 2

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ciascuna regione e provincia autonoma, sentite le ANCI e le UPI regionali e, per quanto di competenza, i consorzi di bonifica, predispone un elenco delle progettazioni e le inserisce in una apposita sezione separata del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDIS-web) in ordine di graduatoria, secondo i criteri di priorita' indicati all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Le progettazioni sono suddivise per annualita' fino a copertura dell'ammontare previsto per ciascun anno dall'allegato 1 per ogni regione e provincia autonoma e sono identificate dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. I progetti a carattere interregionale sono suddivisi tra gli elenchi delle regioni e delle province autonome interessate, previo coordinamento tra loro, con l'indicazione dei relativi importi pro quota. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla validazione delle progettazioni sulla piattaforma ReNDIS-web ai fini dell'espressione del parere delle Autorita' di bacino distrettuali sul rispetto e la coerenza delle progettazioni con gli obiettivi della pianificazione di bacino, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, nei casi stabiliti dal protocollo d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella sua qualita' di Presidente della Conferenza Istituzionale Permanente delle relative Autorita' di bacino distrettuali, e i Presidenti della Province interessate, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, il parere delle Autorita' di bacino distrettuali e' rilasciato dalle medesime province autonome.


L'ISPRA, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, adegua la sezione separata del ReNDIS-web, gia' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento nonche' sulla base delle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. Ai fini del presente comma, i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia e ISPRA sono regolati mediante appositi accordi da stipularsi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Il parere di cui al comma 1, per le progettazioni da avviare nella prima annualita', e' reso entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di validazione delle progettazioni effettuata dalle regioni sulla piattaforma ReNDIS-web. Per le annualita' successive alla prima, il parere di cui al comma 1 e' reso entro sessanta giorni dal termine previsto al comma 5. In caso di parere negativo sulle progettazioni, si procede allo scorrimento della graduatoria. E', in ogni caso, consentito inserire nell'apposita piattaforma ReNDIS-web, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, ulteriori progettazioni, in sostituzione di quelle progettazioni per le quali il parere di cui al comma 1 ha avuto esito negativo.


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dal rilascio, ove previsto, del parere favorevole di cui al comma 1, per le progettazioni relative alla prima annualita', approvano, secondo i rispettivi ordinamenti, la graduatoria delle progettazioni. L'approvazione delle progettazioni finanziate a valere sulle risorse stanziate nella seconda e nella terza annualita' resta, in ogni caso, subordinata al rilascio del parere favorevole secondo le modalita' previste al comma 3.


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono modificare la graduatoria approvata ai sensi del comma 4, solo per le annualita' successive alla prima, entro e non oltre il 31 marzo della corrispondente annualita', purche' non si sia gia' proceduto all'affidamento della progettazione. La modifica avviene con le medesime modalita' di cui al presente articolo. La rimodulazione degli importi delle progettazioni, anche relative alla prima annualita', e' sempre consentita nei limiti di quanto indicato nell'allegato 1.


Art. 6

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Comma 1

Realizzazione delle progettazioni

Comma 2

L'attuazione degli interventi di progettazione e' assicurata dai Presidenti delle regioni, in qualita' di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dalle province autonome di Trento e Bolzano, i quali verificano che gli interventi non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla Direttiva Quadro «Acque» e rispettino i presupposti e le condizioni per impedire il deterioramento dei corpi idrici come previsto dall'articolo 4, punti 6, 7, 8, e 9 della Direttiva Quadro «Acque» (DIR/2000/60/CE).


I soggetti attuatori di cui al comma 1 sono i responsabili unici degli interventi di progettazione approvati ai sensi dell'articolo 5.


I soggetti attuatori ovvero i soggetti da loro individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, entro il 31 dicembre di ogni anno, avviano le procedure di affidamento delle progettazioni relative all'annualita' di riferimento secondo la suddivisione delle progettazioni di cui all'articolo 5, comma 2, con relativa acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG).


Entro due anni dalla data di avvio delle procedure di affidamento delle progettazioni di cui al comma 3, i soggetti attuatori ovvero i soggetti da loro individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, approvano, nel rispetto del cronoprogramma contenuto nella relazione tecnica di cui all'allegato 3, il progetto esecutivo, comprensivo delle autorizzazioni, nulla osta, pareri o altra attestazione necessaria.


Nel caso di ritardo incolpevole nella realizzazione delle progettazioni, i soggetti attuatori possono richiedere una proroga motivata del termine previsto al comma 4 trasmettendo apposita domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia che, in caso di sussistenza dei presupposti, autorizza la proroga.


Art. 7

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Comma 1

Finanziamento delle progettazioni

Comma 2

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia finanzia le progettazioni contenute nella graduatoria approvata ai sensi dell'articolo 5 nei limiti del riparto di cui all'allegato 1, per ciascuna annualita', su domanda dei soggetti attuatori di cui all'articolo 6, comma 1, da inviare in formato elettronico all'indirizzo
casaitalia@pec.governo.it, indicando un referente unico per ciascuna regione e provincia autonoma.


Ai fini del trasferimento delle risorse previste alla lettera a) del comma 5, i soggetti attuatori, per la prima annualita', trasmettono, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria, la relativa domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. Per le annualita' successive alla prima, i soggetti attuatori trasmettono la domanda entro il 31 luglio di ciascun anno. La domanda deve essere corredata dall'atto di approvazione della graduatoria e dalla relazione tecnica di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento.


Ai fini del trasferimento delle risorse previste alla lettera b) del comma 4, i soggetti attuatori trasmettono la relativa domanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, corredata dalla documentazione che attesti la liquidazione, da parte degli stessi, delle spese sostenute per le progettazioni in misura non inferiore all'80 per cento delle risorse gia' erogate.


Ai soggetti attuatori e' consentito, a valere sulle risorse trasferite, utilizzare le economie accertate sulle progettazioni concluse, attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle progettazioni, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, secondo le medesime modalita' di cui all'articolo 5. Le eventuali economie sono accertate tramite la BDAP. Le eventuali risorse derivanti dal mancato riutilizzo delle economie sono versate in favore del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la finalita' originaria prevista dalla norma.


Art. 8

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Comma 1

Monitoraggio

Comma 2

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia trasmette gli elenchi delle progettazioni approvati da ciascuna regione e provincia autonoma al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato ai fini delle attivita' di competenza connesse alla gestione della BDAP.


Il monitoraggio degli interventi avviene attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I soggetti attuatori ovvero, se diversi, i soggetti titolari dei CUP, alimentano la BDAP. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia monitora l'avanzamento degli interventi progettuali tramite la BDAP, comunicando il riscontro di eventuali difformita' ai soggetti attuatori che provvedono, in coordinamento con gli eventuali soggetti titolari dei CUP, all'aggiornamento della BDAP.


I dati e le informazioni contenuti nella relazione di cui al comma 3 devono essere coerenti con le risultanze della BDAP. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, nell'ambito del monitoraggio di cui al presente articolo, puo' richiedere ai soggetti attuatori riscontri, integrazioni e chiarimenti sullo stato di attuazione degli interventi. In ogni caso, i soggetti attuatori si impegnano a fornire al medesimo Dipartimento tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento del monitoraggio.


Tutte le amministrazioni interessate hanno pieno accesso alla BDAP per le attivita' di cui al presente regolamento.


Art. 9

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Comma 1

Revoca del finanziamento

Comma 2

In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, sentito il soggetto attuatore responsabile unico dell'intervento considerato, assegna allo stesso un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia procede alla revoca, eventualmente anche pro quota, del finanziamento. Sono comunque fatti salvi i casi di proroga motivata di cui all'articolo 6, comma 5.


L'eventuale scostamento tra lo stato di avanzamento delle progettazioni e il rispettivo cronoprogramma non comporta revoca del finanziamento purche' sia rispettato il termine di cui all'articolo 6, comma 4.


Qualora dall'esito del progetto di fattibilita' tecnico-economica risulti non opportuno procedere alla realizzazione dei successivi livelli progettuali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ne danno comunicazione tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. In tal caso, la mancata approvazione del progetto esecutivo entro il termine di cui all'articolo 6, comma 4, non puo' dar luogo a revoca o a restituzione delle somme gia' utilizzate per il progetto di fattibilita' tecnico-economica. Le eventuali risorse residue costituiscono economie rimodulabili ai sensi dell'articolo 7, comma 5.


Le eventuali risorse derivanti dalle revoche di cui al comma 1 del presente articolo sono versate in favore del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma restando la finalita' originaria prevista dalla norma.


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni di salvaguardia e rinvio

Comma 2

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, tramite direttive o istruzioni operative pubblicate sul sito istituzionale, promuove l'attuazione da parte dei soggetti attuatori del presente regolamento.


Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente regolamento ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.


Art. 11

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Comma 1

Pubblicazione

Comma 2

Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.