Il comma l dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, e' sostituito dal seguente:
«1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, gli allegati che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 15, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel Codice medesimo.».
Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2006, n. 312, di cui al comma 1, e' aggiunto il seguente ulteriore allegato:
«Allegato 15
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Gestione delle attivita' connesse al flusso delle comunicazioni delle irregolarita' e delle frodi in materia di fondi strutturali.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 67, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
FONTE NORMATIVA
Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'1l luglio 1994, relativo alle irregolarita' e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonche' all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore, come modificato dal regolamento n. 2035/2005 della Commissione del 12 dicembre 2005; regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche; regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e gli altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca; decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che ha previsto il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, all'articolo 3, ha regolamentato il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, istituito ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di carattere giudiziario.
OPERAZIONI ESEGUITE
Trattamento ordinario dei dati, in particolare:
Raccolta: presso terzi;
Elaborazione: in forma cartacea e/o informatizzata.
Particolari forme di trattamento.
Comunicazione dei dati e delle informazioni alle seguenti Amministrazioni:
a) Commissione europea, ai sensi della normativa comunitaria vigente;
b) Autorita' di gestione dei fondi strutturali per il necessario follow up amministrativo e giudiziario;
c) Corte dei conti per le proprie attivita' istituzionali di controllo.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
E DEL FLUSSO INFORMATIVO
Il flusso delle segnalazioni relativo alle irregolarita' e alle frodi in materia di fondi strutturali nei confronti della Commissione europea segue la procedura di comunicazione prevista dagli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1681/94 come modificato dal regolamento (CE) n. 2035/2005 e dal regolamento (CE) n. 1828/2006. Le Autorita' nazionali preposte alla gestione delle risorse comunitarie, in presenza dei presupposti previsti dai citati regolamenti, compilano l'apposito modulo di comunicazione e lo trasmettono al Dipartimento per le politiche comunitarie - Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie. Quest'ultimo provvede, attraverso il sistema A.F.I.S. (Anti Fraud Information System), a notificare le segnalazioni alla Commissione europea. Ogni mutamento nel procedimento amministrativo/giudiziario, intervenuto in relazione alla irregolarita' o alla frode segnalata, viene comunicato attraverso la redazione di una scheda di aggiornamento che viene notificata alla Commissione seguendo le predette procedure.».
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 31 marzo 2009
Il Presidente: Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 283