DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (23G00192)

Numero 186 Anno 2023 GU 14.12.2023 Codice 23G00192

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-10-30;186

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Organizzazione del Ministero

Art. 1

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Comma 1

Funzioni del Ministero

Comma 2

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministero».


Art. 2

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Comma 1

Organizzazione centrale e periferica

Comma 2

I Dipartimenti di cui al comma 1 si articolano nelle sedici direzioni generali di cui al Capo III, e assicurano l'esercizio organico e integrato delle funzioni del Ministero. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti. Presso ciascun Dipartimento sono istituiti due uffici di livello dirigenziale non generale, nel limite del contingente previsto dall'articolo 18, comma 2. Uno dei due uffici cura il coordinamento delle attivita' di rilievo europeo e internazionale e le relazioni con le Istituzioni sovranazionali, in raccordo con il Consigliere diplomatico del Ministro.


Sono strutture decentrate del Ministero sette provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, nonche' quattro direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione.


Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e' incardinato nell'ambito del Ministero, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui all'articolo 14, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


Sono incardinati nell'assetto organizzativo del Ministero il Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli organismi e le istituzioni di cui al capo VI che operano secondo le attribuzioni definite da leggi di settore.


I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituiscono centri di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.


Comma 3

Capo II - I Dipartimenti

Art. 3

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Comma 1

Competenze dei Dipartimenti

Comma 2

A ciascun Dipartimento spetta, nelle materie di competenza, la gestione dei procedimenti in materia di infrastrutture strategiche avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in raccordo con la Struttura tecnica di missione.


Art. 5

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Comma 1

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

Comma 2

Dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche dipendono funzionalmente gli Uffici tecnici per le dighe, che costituiscono articolazioni territoriali del Ministero di livello dirigenziale non generale.


Art. 6

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Comma 1

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Art. 7

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Comma 1

Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione

Comma 2

Il dirigente preposto alla Direzione generale per gli affari legali e i contratti pubblici e' il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.


Il dirigente preposto alla Direzione generale per la digitalizzazione e' il responsabile per la protezione dei dati (RPD) ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.


Comma 3

Capo III - L'organizzazione territoriale

Art. 8

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Comma 1

I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

Comma 2

A ciascun Provveditorato interregionale e' preposto un dirigente di livello generale denominato «Provveditore per le opere pubbliche», nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


I dirigenti di cui al comma 2 rispondono al Capo del Dipartimento in ordine al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati.


Il Provveditore per le opere pubbliche e' datore di lavoro nelle sedi di competenza.


Presso ogni sede coordinata il Provveditore per le opere pubbliche, d'intesa con il Capo Dipartimento, che informa previamente il Ministro, nel rispetto del contingente dirigenziale non generale attribuito all'Ufficio decentrato, nomina un dirigente coordinatore e responsabile della sede coordinata al quale possono essere attribuite anche funzioni vicarie.


Il Provveditore per le opere pubbliche cura la definizione dei procedimenti pendenti in materia di demanio idrico e opere idrauliche trasferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


Art. 9

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Comma 1

Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

Comma 2

Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater), e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


Art. 10

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Comma 1

Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

Comma 2

L'organizzazione dei Provveditorati interregionali e' ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonche' alla dotazione organica complessiva del Ministero.


Presso ciascun Provveditorato interregionale opera il Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato.


Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione adi speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.


Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce le modalita' di convocazione e deliberazione dei Comitati.


Ai componenti ed agli esperti del Comitato non sono corrisposte indennita', emolumenti o rimborsi spese.


L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 3.


Art. 11

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Comma 1

Direzioni generali territoriali

Comma 2

I dirigenti di cui al comma 2 rispondono al Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati.


Art. 12

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Comma 1

Competenze delle Direzioni generali territoriali

Comma 2

Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite alle regioni, anche a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


Art. 13

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Comma 1

Organizzazione delle Direzioni generali territoriali

Comma 2

L'organizzazione delle Direzioni generali territoriali e' ispirata, stante la necessita' di assicurare l'erogazione dei servizi all'utenza, al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale di competenza nonche' alla dotazione organica complessiva del Ministero.


L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le direzioni generali territoriali sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 3.


Comma 3

Capo IV - Comando generale del corpo delle capitanerie di porto e altri organismi e istituzioni operanti nel Ministero

Art. 14

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Comma 1

Funzioni e compiti del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto

Comma 2

Il Comandante generale delle capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base della direttiva annuale generale del Ministro, coordina l'attivita' degli Uffici marittimi.


Il vice Comandante generale delle capitanerie di porto svolge funzioni vicarie del Comandante generale e per le quali non percepisce alcun compenso aggiuntivo.


Le Capitanerie di Porto - Guardia costiera svolgono gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, mediante l'impiego di personale, nei limiti e secondo le modalita' previste dalla legge, in ambito nazionale e all'estero, in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.


Art. 15

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Comma 1

Organizzazione marittima

Comma 2

Sono uffici marittimi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipendenti dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, gli uffici di cui all'articolo 16 del codice della navigazione e all'articolo 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, retti da personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e articolati in direzioni marittime, capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia.


Gli uffici marittimi di cui al comma 1 svolgono, in sede decentrata, le attribuzioni previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali nelle materie di competenza del Ministero tramite il coordinamento del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.


Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e al fine di rispondere con tempestivita' ad esigenze di carattere operativo ed organizzativo, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, possono essere individuati nell'ambito della struttura organizzativa di cui al comma 1, le unita', i nuclei, i distaccamenti e i servizi organicamente costituti per i quali il predetto decreto individua i compiti, le mansioni, le dotazioni organiche e la dipendenza funzionale.


Art. 16

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Comma 1

Consiglio superiore dei lavori pubblici

Comma 2

Presso il Ministero e' incardinato, con piena autonomia organizzativa e funzionale, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale e' organizzato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'Allegato I.11 al medesimo decreto legislativo.


La dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' determinata, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata tabella A, rispettivamente in numero di cinque posizioni dirigenziali generali, di cui una attribuita ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articola il Consiglio superiore dei lavori pubblici sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 18, comma 3.


Comma 3

Capo V - Dotazione organica e norme finali

Art. 18

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Comma 1

Determinazione posizioni di livello non generale e delle dotazioni organiche del Ministero

Comma 2

La dotazione organica del personale del Ministero e' individuata nella Tabella A allegata al presente regolamento.


Il numero delle posizioni dirigenziali di livello generale e quello relativo ai relativi posti di funzione e' determinato in quaranta unita', mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e' determinato in duecentoundici unita'. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


Nell'ambito delle posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 2 sono previsti, complessivamente, quattro incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, secondo le determinazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.


Nell'ambito del contingente numerico di cui al comma 4, un incarico di livello dirigenziale generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' assegnato al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e fino a tre incarichi di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per lo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 3, commi 4 e 6, del regolamento disciplinante la riorganizzazione dei citati Uffici di diretta collaborazione, ove conferiti.


Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' delle famiglie professionali, come determinati dal presente articolo, nelle strutture in cui si articola il Ministero. Detto provvedimento e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.


Art. 19

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Comma 1

Verifica dell'organizzazione del Ministero

Art. 20

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Comma 1

Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

Comma 2

Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 3, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale in conformita' alle competenze del rispettivo settore di attribuzione.


Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 3, le attuali strutture periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attivita' di competenza avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale.


Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate per effetto del presente regolamento, la decadenza dagli incarichi di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, rispettivamente di livello generale e non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.