All'articolo 4, comma 2, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: «, del contenzioso ed assistenziali» sono sostituite dalle seguenti: «e del contenzioso» e le parole «coordinamento e gestione delle attivita' dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato;» sono soppresse.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78
Comma 2
All'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, dopo le parole: «gestione finanziaria delle spese di competenza» sono aggiunte le seguenti: «della Commissione nazionale per il diritto di asilo e».
Art. 7
#Comma 1
Modifiche alla Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78
Comma 2
La Tabella A, allegata al decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e' sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto.
Art. 8
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della sua attuazione, si provvede con successivi decreti ministeriali, da adottare, ai sensi dell'articolo 5, settimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
La decadenza dagli incarichi di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente regolamento si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, rispettivamente di livello generale e non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero sulla base dei decreti di cui al comma 1, ciascun ufficio di livello dirigenziale di livello generale si avvale dei preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale.
Dall'attuazione del presente decreto non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.