Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile l981, n. 121 e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorita' di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dal medesimo Dipartimento dipendono altresi' la Scuola superiore di polizia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, e la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.
Al Dipartimento della pubblica sicurezza e' preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e sono assegnati, secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attivita' di coordinamento e di pianificazione ed un vice direttore generale al quale e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo' delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.
L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e la Direzione centrale per gli istituti di istruzione di cui all'articolo 5, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sono soppressi e i relativi compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia e alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato nonche' alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria.