DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 78/2019 - Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno. (19G00085)

Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno. (19G00085)

Numero 78 Anno 2019 GU 09.08.2019 Codice 19G00085

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-06-11;78

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Testo vigente

Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Funzioni e finalita'


Il Ministero dell'interno, attraverso gli uffici centrali in cui si articola, esercita le funzioni e i compiti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni altra disposizione di legge vigente.


Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni degli Uffici centrali in cui si articola il Ministero dell'interno, di seguito denominato «Ministero».


Comma 2

Capo II - Organizzazione degli uffici centrali del Ministero dell'interno

Art. 3

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Comma 1

Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Comma 2

Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali e' diretto da un Capo dipartimento e ad esso e' assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per le autonomie. Ad un altro vice Capo Dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per i servizi elettorali. Il Capo del dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.


Presso il Dipartimento opera il Comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare e dei comuni riportati a gestione ordinaria, di cui all'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Nell'ambito del Dipartimento operano, altresi', l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali, di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del medesimo decreto legislativo.


Art. 4

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Comma 1

Dipartimento della pubblica sicurezza

Comma 2

Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile l981, n. 121 e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorita' di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.


Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dal medesimo Dipartimento dipendono altresi' la Scuola superiore di polizia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, e la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.


Al Dipartimento della pubblica sicurezza e' preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e sono assegnati, secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attivita' di coordinamento e di pianificazione ed un vice direttore generale al quale e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo' delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.


L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e la Direzione centrale per gli istituti di istruzione di cui all'articolo 5, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sono soppressi e i relativi compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia e alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato nonche' alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria.


Art. 5

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Comma 1

Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione


Il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e' diretto da un Capo dipartimento e ad esso e' assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali. Ad un altro vice capo dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per le politiche migratorie - Autorita' fondo asilo migrazione e integrazione. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.


Nell'ambito del Dipartimento opera la Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.


Art. 6

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Comma 1

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Comma 2

((


))


Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' diretto da un Capo dipartimento che svolge le funzioni di indirizzo generale e di coordinamento politico-amministrativo. Le funzioni di vice capo dipartimento vicario sono attribuite al Capo del Corpo nazionale, nella qualita' di vertice del Corpo stesso, al quale competono, oltre ai compiti previsti dalla normativa vigente per la posizione di Capo del Corpo, il coordinamento tecnico-operativo delle direzioni centrali, ai fini del raccordo delle funzioni del Dipartimento con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ((...)). Ad un altro vice Capo Dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per la difesa civile ((e le attivita' di protezione civile. Le funzioni di vicario del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite al Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo)). Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.


Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, (( lettere b), c), e), f) e i) )), sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Art. 7

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Comma 1

Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Comma 2

Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' diretto da un Capo Dipartimento e ad esso e' assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per l'amministrazione generale e le prefetture - Uffici territoriali del Governo. Ad un altro vice capo dipartimento e' affidata la responsabilita' della Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile. Il Capo del dipartimento puo' delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.


Al Dipartimento fa capo, anche per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi dipartimento dell'amministrazione dell'interno, nonche' le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell'interno. All'Ispettorato e' preposto un prefetto, coadiuvato da un contingente di ispettori generali appartenenti alla carriera prefettizia, non superiore a venticinque, di cui massimo due posti di funzione di prefetto, uno dei quali a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali e in materia di anagrafe e stato civile.


Presso la Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile e' istituito, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il nucleo per la composizione delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.


Art. 8

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Comma 1

Titolarita' degli uffici di livello dirigenziale generale


La titolarita' degli uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 2, comma 1, e' attribuita ai prefetti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.


Nell'ambito di ciascun dipartimento, la titolarita' degli uffici di livello dirigenziale generale individuati negli articoli da 3 a 7 e' attribuita a prefetti, dirigenti generali e qualifiche equiparate.


Comma 2

Capo III - Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

Art. 9

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Comma 1

Rideterminazione della dotazione organica del personale di livello dirigenziale generale appartenente alla carriera prefettizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015.

Art. 10

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Comma 1

Indicazione del numero massimo degli uffici dirigenziali di livello non generale e disciplina del procedimento per la loro individuazione nonche' per la ripartizione del personale contrattualizzato non dirigenziale.

1. I Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale ((nel limite massimo numerico di 474)).
2. Con successivi decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 5, settimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonche' alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale dell'amministrazione.
3. Nel medesimo termine di cui al comma 2, con uno o piu' decreti ministeriali si provvede, altresi', alla ripartizione dei contingenti di personale ((appartenente alle aree degli operatori, degli assistenti, dei funzionari e delle elevate professionalita')) nei profili professionali, nelle fasce retributive e nelle diverse strutture, centrali e periferiche, in cui si articola l'amministrazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascuna articolazione di livello dirigenziale generale di cui al presente regolamento opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nei settori di attribuzione delle medesime.


Comma 2

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 11

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Al fine di garantire l'indispensabile continuita' nell'espletamento dei compiti e delle funzioni del Ministero dell'interno, la riduzione di ventinove posti di prefetto, come disposta dall'articolo 32, comma 1, lettere a) e b), e comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e' attuata con gradualita', in raccordo con il piano previsionale delle cessazioni di personale in servizio da adottare secondo le modalita' e i termini di cui al comma 4 del medesimo articolo 32.


Art. 12

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