DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia.

Numero 256 Anno 2006 GU 01.09.2006 Codice 006G0276

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-08-01;256

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione e denominazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina il nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia che, in relazione alle funzioni ad esso demandate, assume la denominazione di Scuola superiore di polizia, di seguito denominata: «Scuola».


La Scuola, con sede in Roma, dipende dal Dipartimento della pubblica sicurezza ed opera con i livelli di autonomia didattico-istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile previsti dalle disposizioni del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.


Art. 2

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Comma 1

Compiti della Scuola

Comma 2

La Scuola persegue le proprie finalita' direttamente o attraverso intese con le competenti Direzioni e Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.


Art. 4

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Comma 1

Autonomia didattico-istituzionale rapporti con le universita'

Comma 2

In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, la Scuola stipula convenzioni con le universita' per la programmazione, la gestione, l'organizzazione e lo svolgimento, nell'ambito del corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari, delle attivita' didattiche finalizzate ((anche)) al conseguimento del master universitario di secondo livello.


Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano la durata del master, l'offerta didattica e formativa, i piani di studio e le modalita' di erogazione e articolazione dell'insegnamento, cui partecipano anche docenti appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza. Con le medesime convenzioni sono, altresi', regolati gli impegni rispettivi e gli oneri a carico dell'Amministrazione.


In attuazione delle disposizioni vigenti, la Scuola stipula, inoltre, convenzioni con universita' ed enti di ricerca e formazione ai fini del riconoscimento del credito formativo di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.


La Scuola, qualora ritenuto necessario per il piu' efficace espletamento degli obiettivi istituzionali, puo', altresi', stipulare convenzioni o accordi con le universita' per lo sviluppo di forme di collaborazione nel campo della formazione, della didattica e della ricerca nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Art. 5

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Comma 1

Direttore della Scuola

Comma 2

Alla Scuola e' preposto un direttore, scelto tra i funzionari indicati, per la specifica funzione, dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.


Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza ed assicura, nell'ambito della direttiva annuale adottata dal Ministro dell'interno, l'attuazione dei programmi ed il perseguimento degli obiettivi definiti dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, esercitando i poteri di gestione e di spesa attribuiti. Egli, inoltre, adotta le iniziative di organizzazione per il piu' efficace espletamento delle attivita' della Scuola, ((sentiti i dirigenti superiori preposti ai servizi, nonche' i primi dirigenti preposti agli uffici del servizio didattica, i quali esprimono pareri non vincolanti, secondo le modalita' stabilite con direttiva del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sull'attivita' culturale, didattica e scientifica, nonche' sul giudizio di idoneita' al servizio di polizia di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.)).


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 FEBBRAIO 2018, N. 27))


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 FEBBRAIO 2018, N. 27))


Art. 8

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Comma 1

Incarichi di docenza

Comma 2

Fatte salve le disposizioni che prescrivono una preliminare autorizzazione o altro atto di consenso, gli incarichi di docenza per ogni singolo corso, con l'assegnazione del numero di ore di insegnamento, sono conferiti con decreto del direttore della Scuola ((...)).


Per le esigenze di cui al comma 1, i docenti dei singoli corsi sono scelti tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nonche' tra esperti di comprovata professionalita'.


Gli incarichi di docenza possono essere revocati, con il decreto di cui al comma 1, a richiesta del docente o, con provvedimento motivato, quando siano sopravvenuti gravi motivi che non consentano la prosecuzione dell'espletamento dell'incarico.


Art. 9

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Comma 1

((Organizzazione della Scuola))

Comma 2

((


Ai servizi sono preposti dirigenti superiori dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Il dirigente preposto al servizio affari generali assolve anche alle funzioni di vice direttore della Scuola. Agli uffici in cui si articolano i servizi, sono preposti primi dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.


Al servizio affari generali e' assegnato un primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, con funzioni di vice consigliere ministeriale, per le esigenze della promozione logistica, informatica e tecnologica della Scuola.


Il direttore della Scuola definisce, con proprio provvedimento, l'organizzazione interna degli uffici di cui ai commi 2 e 3.


7. Per particolari esigenze didattico-formative la Scuola puo' avvalersi di sezioni distaccate, anche presso altri istituti di istruzione della Polizia di Stato, costituite a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.))


Art. 10

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Comma 1

Autonomia finanziaria e contabile

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la Scuola assicura il proprio funzionamento e lo svolgimento delle attivita' previste dal presente regolamento con autonomia gestionale, finanziaria e contabile, secondo le norme di amministrazione e contabilita' vigenti per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nell'ambito delle spese previste dal presente articolo.


Sono spese per il funzionamento della Scuola e per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente regolamento, ai sensi del comma 1, quelle relative ai compensi ai docenti per le attivita' didattiche e per la partecipazione alle commissioni di esame ed agli organi collegiali a norma dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, con riguardo all'articolo 13, secondo e terzo comma, dello stesso decreto, nonche' quelle concernenti ogni altra attivita' didattica, ivi comprese le spese per le esercitazioni e gli addestramenti collettivi e le spese per l'attuazione dell'articolo 4; quelle necessarie per studi, ricerche, esperienze e convegni; le spese per le attivita' formative per gli appartenenti ad altre Forze di Polizia, anche estere, ed ad altre amministrazioni e organismi pubblici, sulla base di appositi accordi e convenzioni; quelle relative all'ordinaria manutenzione dei locali, degli arredi, delle infrastrutture, dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature dei laboratori; quelle per gli allestimenti speciali; quelle per la pubblicazione di dispense, per l'acquisto di testi di studio per i frequentatori dei corsi e per l'incremento del patrimonio della biblioteca, per i materiali di rapido consumo, le pulizie, i materiali di cancelleria e sussidi didattici diversi, per la fornitura di vitto e alloggio al personale ammesso al convitto e per le attivita' di rappresentanza.


Art. 11

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Comma 1

Invarianza della spesa

Comma 2

Dall'attuazione del presente regolamento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.