DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione. (24G00005)

Numero 230 Anno 2023 GU 15.02.2024 Codice 24G00005

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2023-11-22;230

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Art. 1

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Comma 1

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Comma 2

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ministero», e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli Uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche.


La durata massima degli incarichi di cui al comma 2, nonche' quella del Consigliere diplomatico e del portavoce, ove nominato, ai sensi degli articoli, rispettivamente, 4 e 10, e' limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilita', in ogni momento, di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario, e, comunque, in caso di incarichi su proposta del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, non puo' essere superiore alla permanenza in carica del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato proponenti.
Gli incarichi dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione in corso all'entrata in vigore del presente regolamento, inclusi gli incarichi dei Vice Capo di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo e quelli di livello dirigenziale non generale presso gli uffici di diretta collaborazione, restano fermi fino alla scadenza del mandato del Ministro, fatte salve le cause di cessazione o revoca anticipata previste dai rispettivi decreti di conferimento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente.


Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici di cui al comma 2, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Responsabile della Segreteria tecnica, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio stampa, dal Consigliere diplomatico, dal Portavoce, ove nominato, e dai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui all'articolo 12, comma 1, e, qualora siano assegnate a dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, costituiscono incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.


Art. 2

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Comma 1

Ufficio di Gabinetto

Comma 2

L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attivita' di collaborazione con il Ministro, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.


All'Ufficio di Gabinetto e' assegnato un dirigente di livello dirigenziale generale, con funzioni di studio, ricerca, analisi e progettazione organizzativo-gestionale, il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti dell'esistente dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del Ministero. Tale incarico concorre a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione ai sensi del richiamato comma 10 ed e' attribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro.


L'Ufficio di Gabinetto puo' essere articolato in distinte aree organizzative, con provvedimento del dirigente di livello generale preposto al centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro», sentito il Capo di Gabinetto.


Al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nell'ambito delle relazioni europee ed internazionali, l'Ufficio di Gabinetto, con il supporto del Consigliere diplomatico, cura il coordinamento dell'attivita' internazionale, assicurando il raccordo dell'attivita' svolta in sede europea e internazionale dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, nonche' il coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.


Art. 3

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Comma 1

Capo di Gabinetto

Comma 2

Il Capo di Gabinetto e' nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni oppure fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.


Il Capo di Gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, i quali, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita', riferendone al medesimo Ministro, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti dei Capi Dipartimento. In particolare, si occupa degli affari e degli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con i Capi Dipartimento e con le altre strutture dirigenziali di livello generale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance.


Il Capo di Gabinetto, inoltre, avvalendosi degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), c) ed e), assicura la pianificazione da parte delle strutture competenti di progetti strategici in relazione alle priorita' politiche anche di rilievo europeo, nonche' il monitoraggio degli obiettivi raggiunti da detti progetti.


Il Capo di Gabinetto puo' nominare fino a due Vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, che possono essere scelti anche tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione.


Il Vice Capo di Gabinetto che abbia funzioni vicarie e' nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta del Capo di Gabinetto; il Vice Capo di Gabinetto senza funzioni vicarie e' nominato con provvedimento del Capo di Gabinetto. Entrambi gli incarichi sono conferiti per la durata massima del mandato del Ministro e possono essere revocati in qualsiasi momento.


Art. 4

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Comma 1

Consigliere diplomatico del Ministro

Comma 2

Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e europeo.


Il Consigliere diplomatico e' nominato con decreto del Ministro, previa intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.


Il Consigliere diplomatico, con l'ausilio delle specifiche professionalita' dell'Ufficio di Gabinetto destinate allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, e in raccordo con i competenti Uffici del Ministero, promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento ai negoziati relativi agli accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero, anche in collaborazione con l'Ufficio legislativo.


Art. 5

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Comma 1

Segreteria del Ministro

Comma 2

La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro e assicura il supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.


Alla Segreteria del Ministro e' preposto il Capo della Segreteria, alle dirette dipendenze del Ministro, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario.


Il Capo della Segreteria svolge anche altri compiti specifici assegnatigli dal Ministro.


Art. 6

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Comma 1

Segreteria particolare del Ministro

Comma 2

Alla Segreteria particolare del Ministro e' preposto il Segretario particolare, alle dirette dipendenze del Ministro, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali del Ministro con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.


Art. 7

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Comma 1

Segreteria tecnica del Ministro

Comma 2

La Segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di supporto tecnico all'attivita' istituzionale del Ministro, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico, quali convegni, conferenze e tavole rotonde.


L'attivita' di supporto di cui al precedente comma 1 e' svolta in raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione, con i dipartimenti e le direzioni generali competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro.


Il Responsabile della Segreteria tecnica e' scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.


Art. 8

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Comma 1

Ufficio legislativo

Comma 2

L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione, ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti dipartimenti del Ministero e degli uffici dirigenziali generali, garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa.


Il Capo dell'Ufficio legislativo e' scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.


Il Capo dell'Ufficio legislativo puo' avvalersi di due Vice Capi dell'Ufficio, di cui uno con funzioni vicarie e di cui almeno uno scelto tra dirigenti di seconda fascia appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.


Il Vice Capo dell'Ufficio legislativo che abbia funzioni vicarie e' nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo; il Vice Capo senza funzioni vicarie e' nominato con provvedimento del Capo di Gabinetto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo. In ogni caso l'incarico e' conferito per la durata massima del mandato governativo e puo' essere revocato in qualsiasi momento.


Art. 9

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Comma 1

Ufficio stampa

Comma 2

L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9, il personale addetto alle funzioni proprie dell'Ufficio stampa e il Capo dell'Ufficio medesimo devono essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti.


Il Capo dell'Ufficio stampa e' nominato dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.


Il Capo dell'Ufficio stampa, ove autorizzato dal Ministro, svolge anche le funzioni di portavoce.


Art. 10

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Comma 1

Portavoce

Comma 2

Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, puo' nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.


Al portavoce del Ministro, se nominato, spetta l'indennita' prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli Uffici di diretta collaborazione.


Art. 11

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Comma 1

Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato

Comma 2

Le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro e dei rispettivi Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione.


I Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato sono scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Vice Ministro o con il Sottosegretario di Stato e sono nominati, con decreto del Ministro, su richiesta del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per la durata massima del mandato degli stessi.


A ciascuna Segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 12, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, compreso il Segretario particolare, se individuato dal Vice Ministro e dai Sottosegretari di Stato, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il Segretario particolare, si applica l'articolo 13, comma 7.


Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato si avvalgono delle proprie strutture e dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo.


Art. 12

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Comma 1

Personale degli Uffici di diretta collaborazione

Comma 2

Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), e dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e' stabilito complessivamente in novanta unita'. In tale contingente possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.


Il contingente di personale di cui al comma 1 e' assegnato agli uffici di diretta collaborazione con decreto del Ministro. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, resta fermo il contingente gia' assegnato agli uffici di diretta collaborazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Entro il contingente complessivo di novanta unita', di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, nel limite del venti per cento del predetto contingente e nel rispetto degli ordinari stanziamenti di bilancio, esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali, con contratti a tempo determinato o di collaborazione.
La durata massima di tali incarichi non puo' superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.


In aggiunta al contingente di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione esperti e consulenti a titolo gratuito, anche estranei alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nelle materie di competenza del Ministero, nominati con decreto del Ministro, il cui incarico non puo' superare la permanenza in carica del Ministro che li ha nominati, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro, per il venir meno del rapporto fiduciario.


Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono individuati, presso gli Uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale in numero non superiore a uno di livello generale presso l'Ufficio di Gabinetto e a cinque di livello non generale, di cui in numero massimo di tre presso l'Ufficio di Gabinetto, tra i quali il dirigente del Centro di costo Gabinetto, e due presso l'Ufficio legislativo. Gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono attribuiti con decreto del dirigente dell'Ufficio di Gabinetto di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 2 del presente decreto, e possono essere conferiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tale ultimo caso, essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero.


Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi, assegnando unita' di personale delle aree assistenti e operatori del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. Al predetto personale non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 13, comma 7.


Art. 13

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Comma 1

Trattamento economico

Comma 2

Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima di quello spettante ai sensi del medesimo comma 1.


Al dirigente con funzione dirigenziale di livello generale e' corrisposta una retribuzione ai sensi dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001.


Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.


Nelle more dell'emanazione di apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il compenso connesso ai rapporti di collaborazione e' stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 novembre 2019, n. 161. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.


Al personale non dirigenziale, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi per il lavoro straordinario, per l'incentivazione alla produttivita' e per la qualita' della prestazione individuale. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in tre fasce retributive la cui assegnazione per ciascun Ufficio di diretta collaborazione e' determinata dal Ministro con proprio provvedimento. L'assegnazione della predetta indennita' al personale beneficiario e' determinata, sulla base della distribuzione delle fasce retributive, con provvedimento del Capo di Gabinetto o, in caso di nomina del direttore generale dell'Ufficio di Gabinetto, con provvedimento del medesimo, sentiti il Capo di Gabinetto e i responsabili degli altri Uffici di cui all'articolo 1, comma 2.


Art. 14

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Comma 1

Modalita' di gestione


La gestione delle risorse umane e degli stanziamenti di bilancio di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), nonche' ogni adempimento datoriale delegabile, sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dirigente di livello generale di cui all'articolo 2, comma 2, preposto al centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro», o, in mancanza, al Capo di Gabinetto, che possono delegare i relativi adempimenti ad un dirigente del Ministero, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, dei competenti Uffici del Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi con riferimento, in particolare, ai trattamenti economici individuali e alle indennita' spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 1, comma 2, e alle spese da imputare ai capitoli di bilancio a gestione unificata.


Comma 2

Capo II - Organismo indipendente di valutazione della performance

Art. 15

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Comma 1

Organismo indipendente di valutazione della performance

Comma 2

L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «OIV», di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche' quelli di cui agli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, lettera a), e 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.


Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OIV puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' ministeriali di interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'OIV riferisce secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.


L'OIV e' costituito da un organo monocratico ovvero da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell'OIV, ivi incluso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta.


La nomina dell'OIV e' effettuata, previa procedura selettiva pubblica, con decreto del Ministro tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 2009.


Al Presidente dell'OIV e' corrisposto l'emolumento di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), determinato con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel limite delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009.


Ai componenti dell'OIV e' corrisposto un trattamento economico accessorio determinato, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla complessita' della struttura organizzativa dell'amministrazione e comunque nel limite delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009.


Art. 16

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Comma 1

Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009, presso l'OIV e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.


Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato dal Ministro con proprio decreto, su proposta dell'unico componente dell'OIV ovvero del Presidente del collegio, e individuato tra il personale di cui al successivo comma 3, in possesso di specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.


Alla Struttura tecnica e' assegnato un apposito contingente di personale non superiore a sei unita', incluso il responsabile, che rientra nell'ambito della dotazione organica del Ministero, di cui alla tabella A.


Al predetto personale non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 13, comma 7, in quanto l'OIV non rientra tra gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.


Agli oneri derivanti alla costituzione e dal funzionamento dell'OIV e della Struttura tecnica si provvede nei limiti delle risorse destinate al soppresso Servizio di controllo interno.


Comma 3

Capo III - Organizzazione degli Uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 17

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Comma 1

Dipartimenti del Ministero

Comma 2

Presso il Ministero, inoltre, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' previsto un posto di funzione dirigenziale di livello generale il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001.


Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, pari a sessantacinque posti funzione, di cui cinque incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del presente decreto e, complessivamente, undici presso gli Uffici di staff dei Dipartimenti e quarantanove presso le Direzioni generali.


Art. 18

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Comma 1

Capi dei Dipartimenti

Comma 2

I Capi dei Dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun Dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.


Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale al Ministro.


Il Capo del Dipartimento, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale del Dipartimento, opera in modo da sviluppare la programmazione delle attivita' e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche l'istituzione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di piu' strutture operative.


Art. 19

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Comma 1

Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti e dei Direttori generali

Comma 2

I Capi dei Dipartimenti e i dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti si riuniscono, anche in modalita' telematica, in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, volte ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
La Conferenza e' convocata e presieduta dal Ministro o, su sua delega, dal Capo di Gabinetto. La convocazione, da effettuarsi periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale, puo' avvenire anche su proposta dei Capi dei Dipartimenti. In ragione della natura degli argomenti trattati nel corso della Conferenza, i relativi esiti possono essere trasmessi all'Organismo indipendente di valutazione della performance.


Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della Conferenza, e' assicurato dal Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi.


Art. 20

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Comma 1

Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie

Comma 2

Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano tre uffici di staff di livello dirigenziale non generale.


Il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale e quattordici uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi tre posti funzioni presso gli Uffici di staff del Capo Dipartimento.


Art. 21

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Comma 1

Direzione generale per lo sviluppo sociale
e gli aiuti alle poverta'


Art. 23

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Comma 1

Direzione generale per le politiche del terzo settore
e della responsabilita' sociale delle imprese


Art. 24

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Comma 1

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Comma 2

Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano tre uffici di staff di livello dirigenziale non generale.


Il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e' articolato in cinque uffici di livello dirigenziale generale e venticinque uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi tre posti funzioni presso gli Uffici di staff del Capo Dipartimento.


Art. 29

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Comma 1

Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative

Art. 30

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Comma 1

Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi

Comma 2

Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano cinque uffici di staff di livello dirigenziale non generale, di cui uno per l'Autorita' di Audit, uno per il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e uno per la comunicazione istituzionale.


Il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale e ventuno uffici di livello dirigenziale non generale, compresi cinque posti funzioni presso gli Uffici di staff del Capo Dipartimento.


Nell'ambito del Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi opera l'Unita' di missione per il coordinamento delle attivita' di gestione degli interventi previsti nel PNRR, istituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2021.


Art. 31

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Comma 1

Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali

Comma 2

Presso la Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali, opera la Segreteria principale di sicurezza NATO-UE/S.


Art. 33

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Comma 1

Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca

Comma 3

Capo IV - Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

Art. 34

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Comma 1

Uffici di livello dirigenziale non generale

Comma 2

All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei Capi dei Dipartimenti interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.


Art. 35

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Comma 1

Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale

Comma 2

Le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.


Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla Tabella A, sono compresi cinque posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e undici presso gli Uffici di staff dei Capi Dipartimento, come previsto nell'articolo 17, comma 4, del presente decreto.


Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, di cui alla Tabella A, e' compreso un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come previsto nell'articolo 17, comma 3, del presente regolamento.


Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero.


Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero.


Oltre al contingente di cui al precedente comma 3, vanno considerate ulteriori nove unita', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e dell'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, cosi' ripartite: cinque dirigenti di livello dirigenziale generale componenti del collegio dei sindaci dell'INPS; quattro dirigenti di livello dirigenziale generale componenti del collegio dei sindaci dell'INAIL.


Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'amministrazione. Il decreto e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.


Comma 3

Capo V - Norme comuni, transitorie, finali e di abrogazione

Art. 36

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Comma 1

Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Comma 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero le risorse umane, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, e le connesse risorse finanziarie e strumentali dell'ANPAL nel limite di tre posizioni di livello dirigenziale generale, otto posizioni dirigenziali di livello non generale e centotredici unita' di personale non dirigenziale.


Con le modalita' di cui all'articolo 34 e' individuato il personale trasferito ricompreso nelle posizioni dirigenziali e non dirigenziale di cui al comma 1, nonche' il personale a tempo determinato in servizio presso ANPAL.


Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nel Ministero e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile, pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'ANPAL, ove superiore, e quelle riconosciute presso il Ministero.


Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di conclusione del processo di riorganizzazione, ciascun dirigente mantiene l'incarico dirigenziale in essere, sino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali con procedure di interpello indette dal Ministero e, comunque, non oltre la data relativa di scadenza. Il Ministero puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' necessarie a garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo ad ANPAL all'atto della soppressione, ivi comprese le operazioni di pagamento a valere sui capitoli di spesa, nonche' sui conti correnti aperti presso la tesoreria.


I beni mobili, informatici e strumentali, utilizzati dall'ANPAL per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali sono trasferiti in proprieta' al Ministero. I beni di cui al primo periodo sono individuati sulla base delle risultanze esposte nel bilancio di chiusura dell'ANPAL. L'atto di individuazione dei beni oggetto di trasferimento costituisce titolo per il discarico dalla contabilita' erariale. Le risorse di cui al primo periodo sono individuate con decreto del Ministro. Dalla data di soppressione il Ministero subentra all'ANPAL nei contratti di servizio in corso.


Relativamente ai servizi e ai rapporti giuridici gia' instaurati da ANPAL, al fine garantire la piena operativita', nonche' le corrette modalita' di cessione o cessazione dei contratti in essere con il relativo subentro del Ministero, presso la struttura cui e' affidata la gestione delle spese comuni e per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, si provvede sulla base di elenco dettagliato che dove essere fornito da ANPAL, rispetto ai rapporti giuridici gia' instaurati.


Per le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, presso le contabilita' speciali intestate all'ANPAL per la gestione dei fondi europei, si procede, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, alle attivita' di subentro e alla rettifica di intestazione al Ministero che individua i nuovi funzionari delegati.


Art. 37

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Comma 1

Trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP con le correlate risorse finanziarie

Comma 2

E' trasferito all'INAPP il personale a tempo indeterminato, dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale e' applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, nel limite massimo di 131 unita', unitamente alle correlate risorse finanziarie. Con le modalita' di cui all'articolo 34, e' individuato il predetto personale, unitamente alle risorse finanziarie.


Art. 38

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Comma 1

Accordi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INAPP e disposizioni transitorie

Comma 2

In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al fine di garantire la continuita' delle attivita' svolte dal personale del comparto ricerca nell'ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero, nonche' per obiettivi di interesse comune di analisi, il Ministero medesimo puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente di personale dell'INAPP fino ad un massimo di unita' di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL, mediante apposita convenzione non onerosa. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.


In fase di prima attuazione, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, al fine di garantire la continuita' amministrativa, le funzioni di ANPAL, trasferite al Ministero, per effetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, continuano ad essere svolte dal personale trasferito dall'ANPAL.


Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 17, ciascuna Direzione generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.


Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dei Capi Dipartimento e dirigenziali seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli gia' conferiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.


Art. 40

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.