Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ministero», e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli Uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche.
La durata massima degli incarichi di cui al comma 2, nonche' quella del Consigliere diplomatico e del portavoce, ove nominato, ai sensi degli articoli, rispettivamente, 4 e 10, e' limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilita', in ogni momento, di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario, e, comunque, in caso di incarichi su proposta del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, non puo' essere superiore alla permanenza in carica del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato proponenti.
Gli incarichi dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione in corso all'entrata in vigore del presente regolamento, inclusi gli incarichi dei Vice Capo di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo e quelli di livello dirigenziale non generale presso gli uffici di diretta collaborazione, restano fermi fino alla scadenza del mandato del Ministro, fatte salve le cause di cessazione o revoca anticipata previste dai rispettivi decreti di conferimento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente.
Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici di cui al comma 2, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Responsabile della Segreteria tecnica, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio stampa, dal Consigliere diplomatico, dal Portavoce, ove nominato, e dai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui all'articolo 12, comma 1, e, qualora siano assegnate a dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, costituiscono incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.